Attività sottoposte al procedimento

Sono strutture ricettive all’aperto che, in un’area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l’insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

I campeggi si distinguono in:

  1. strutture di transito: strutture ricettive all’aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l’occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all’effettiva presenza degli ospiti;
  2. strutture stanziali: strutture ricettive all’aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l’occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall’effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;
  3. strutture miste: strutture ricettive all’aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, igienico-sanitarie e i requisiti di classificazione al momento occorre ancora fare riferimento agli Allegati 1 e 2 della l.r.54/79, in attesa che venga definitivamente approvato il Regolamento in attuazione della l.r.5/19.

Si ricorda che la nuova legge regionale n.5/19 è stata recentemente modificata dalla l.r.1/19 e a tal riguardo si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti nel documento in allegato (relazione alla l.r.1/21).

Nota Bene: è importante consultare le disposizioni transitorie di entrambi le leggi regionali (l.r. 5/19 e l.r. 1/21) in quanto la previsione transitoria inserita con la l.r. 1/21, articolo 14, non risulta visibile nel coordinato della l.r. 5/19, né potrebbe tecnicamente esserlo in quanto l’intento è quello di produrre i propri effetti giuridici a partire dall’entrata in vigore della nuova l.r. 1/19. In caso contrario, si sarebbe, infatti, invalidata l’efficacia della transitorietà rimandandone gli effetti giuridici al momento dell’entrata in vigore di una legge antecedente.

Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti. In caso di più autorizzazioni di P.S. in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza;

Requisiti oggettivi:

Consultare la scheda tecnica predisposta dalla Regione Piemonte.

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive è assegnato direttamente al momento dell’inserimento dell’anagrafica della struttura all’interno della base dati regionale del servizio Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000) e per i dettagli si rimanda a Codice identificativo di riconoscimento (CIR) – strutture ricettive – aggiornamenti;

Cosa occorre fare

Per aprire, cessare, sospendere o modificare, un’attività di Campeggio è necessario inviare, esclusivamente tramite PEC al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Torino, all’indirizzo suap@cert.comune.torino.it la Segnalazione di inizio attività allegando tutti i documenti integrativi previsti utilizzando la modulistica presente nella sezione modulistica della Regione Piemonte.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Documentazione da allegare

Tutti i documenti da allegare sono indicati sui moduli presenti sulla pagina della Regione Piemonte

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

Per la S.C.I.A.: Ai sensi dell’art.19 comma 2 della Legge 241/1990 l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all’Amministrazione competente, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 28 giugno 2022, sono di € 50,00.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione/sospensione/riavvio non è dovuto il pagamento dei diritti.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande:
attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 20,00 (nuova apertura, subingresso, variazione di tipologia, ecc.)
Intestazione: ASL CITTÀ DI TORINO SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Causale: S.I.A.N. e motivo del pagamento
Conto corrente postale: 473108
Coordinate bancarie IBAN: IT58I0760101000000000473108

Durata/Rinnovi

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi