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Atto 196    n. mecc. 2012 07681/87     


Atto n. 196 n. mecc. 2012 07681/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


17 DICEMBRE 2012

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE,


In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Luca PIDELLO, Andrea RONCAROLO, Rocco ZACCURI.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO


Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 28 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.

Con deliberazione del 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dei contratti, modificando quello precedente approvato con deliberazione del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003).
Nel nuovo testo l'articolo 28 è denominato "Rifiuto delle sponsorizzazioni" ed entrambi i commi sono stati modificati.
Nella nuova formulazione il primo comma dell'articolo 28 sancisce che “è sempre facoltà dell' Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora essa ravvisi motivi di inopportunità”, lasciando all’Amministrazione la assoluta responsabilità politica ed etica di rifiutare una specifica sponsorizzazione, mentre nel precedente regolamento questa facoltà era subordinata alla possibilità di “un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata”, ad un “possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative” o a “motivi di inopportunità generale”.
Avendo il Consiglio Comunale affidato all'Amministrazione il potere assoluto di rifiutare una proposta di sponsorizzazione per "motivi di inopportunità” non ha più ragione di esistere il comma due che configura un elenco di materie per cui erano "in ogni caso escluse le sponsorizzazioni”.
Tale elenco comprendeva la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, gli alcolici, il materiale pornografico o a sfondo sessuale, i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Il Consiglio Comunale ha modificato questo elenco sostituendo “alcolici” con “superalcolici”, limitando la proscrizione alle bevande con un contenuto alcolico superiore a 21 gradi, ed aggiungendo il “gioco d’azzardo che genera patologie e dipendenza”.
Il testo del secondo comma vigente è: “2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici,
- materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia”.

A proposito è opportuno evidenziare come l'Amministrazione abbia più volte violato le previsioni del regolamento, non solo partecipando a manifestazioni contenenti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, spesso promuovendole o concedendo contributi, ma accettando sponsor produttori o commerciali di alcolici. E' poi da sottolineare come l'ipotesi di un “messaggio a sfondo sessuale” presenti elementi di criticità e di complessità, che riguardano, tra l'altro, questioni come la contraccezione o i profilattici, essendo un concetto ben più vago e indefinibile da quello già controverso di “pornografia”. Inoltre, con riferimento al gioco d'azzardo non ha alcun significato la precisazione “che genera dipendenza e patologia”, essendo i concetti di dipendenza e di patologia non legati ad un tipo di gioco d'azzardo in sé, ma implicito in tutte le attività di gioco, che possono comportare una dipendenza psicologica. Se si voleva fare riferimento alla rovina economica e sociale che può essere conseguenza di scommesse continuative e superiori alle proprie possibilità sono certamente usate definizioni sbagliate.
Il comma 2 dell'articolo 28 non aggiunge nulla alla perentoria arbitrarietà che il comma 1 riconosce all’Amministrazione, ma ne aumenta solo la confusione entrando in questioni delicate che riguardano i comportamenti, le libertà individuali e gli interventi necessari per limitare i danni e le patologie sociali.
Peraltro il concetto di inopportunità non può che essere storicamente connesso a vicende attuali ed alla discrezionale responsabilità politica dell’Amministrazione, mentre un elenco rigido obbliga alla coerenza di una politica di rifiuto a tutto campo nei confronti di tutte le iniziative e nei rapporti con gli altri Enti e lo Stato. E' possibile che in certe occasioni si possano accettare sponsor che in altre occasioni verrebbero rifiutati e viceversa, come le valutazioni di inopportunità possano essere diverse in differenti periodi temporali. Se non si vuole che il logo dello sponsor figuri nelle iniziative della Città, se non si vuole la sponsorizzazione, la Città non può accettare che il proprio logo figuri accanto a quello sponsor in altri eventi. La Città non può aderire, partecipare, patrocinare o dare contributi a qualsiasi iniziativa in cui siano presenti a qualsiasi titolo sponsor che non è disposta ad accettare. Lo stesso deve valere per la pubblicità in tutte le strutture di proprietà comunale, come ad esempio gli impianti sportivi.
Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Consiglio Comunale, con lettera acquisita a protocollo in data 15 novembre 2012, n. prot. 13744, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I^ competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” nella seduta del 12 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.


PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di esprimere parere favorevole in merito alla nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”.


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Papa, Novo, Aldami, Rabellino, Boffa Fasset, Puliè Repetto, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 15

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 15
VOTANTI: 13
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: 2
ASTENUTI: 2 (Bartozzi, Santoro)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla nuova stesura dell’art. 28 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2012/2012_07681.html




inserimento 02.01.2013- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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