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Atto 9 n. mecc.  2011 00330/87

Atto n.  9                                  n. mecc. 2011 00330/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


 24 GENNAIO 2011


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,  RABELLINO  Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 23  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, LAZZARINI Massimiliano.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA


il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


 
 C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO ) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, CORSO PRINCIPE ODDONE E VIA PINELLI (EX BIRRIFICIO). ADOZIONE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 13/12/2010  prot.n. 5215, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’adozione della Variante Parziale n. 220 al P.R.G., la quale prevede, per gli immobili di cui all’oggetto, il cambiamento di destinazione prevalentemente residenziale, interventi di ristrutturazione edilizia e la realizzazione di un parcheggio pertinenziale a servizio dell’insediamento in una zona carente di parcheggi,  di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2010 08261/009.
Il presente provvedimento riguarda gli immobili ubicati tra via Principessa Clotilde, corso Principe Oddone e via Pinelli, inseriti nella Zona Urbana Storico Ambientale VI, ed attualmente destinati dal Piano Regolatore Generale vigente ad "Area MP", Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale e servizi, anche in presenza di residenza (articolo 8, punto 10 delle N.U.E.A.).
 L'area oggetto di variante è di proprietà della "Società Principessa Clotilde S.r.l." e consta di fabbricati multipiano ad uso uffici con ingresso principale su corso Principe Oddone ed accesso carraio da via Principessa Clotilde in parte utilizzati, fino a cinque anni fa, dall'Arpa Piemonte.
 Sulla restante porzione dell'isolato insistono fabbricati, di altre proprietà, a tipologia produttiva, utilizzati a deposito dell'Ente Aste, da una palestra e da uffici.
 La "Società Principessa Clotilde S.r.l."ha presentato un'istanza di variante volta al cambio di destinazione d'uso dei propri immobili da Misto Produttivo MP a residenziale, inerente la parte dell'isolato su cui insistono i propri fabbricati già utilizzati per uffici, con tipologia e caratteristiche costruttive compatibili con la trasformazione residenziale.
 La superficie fondiaria di tale porzione di isolato risulta di circa mq. 1.800, ed i fabbricati hanno una consistenza edilizia di circa 2.870 mq. di S.L.P., lievemente superiore alla densità di P.R.G. rispetto all'indice di zona di 1,35 mq./mq. (pari a mq. 2.430).
    La proposta proge????? ttuale riguarda interventi di ristrutturazione edilizia e la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale a servizio dell'insediamento in una zona carente di parcheggi a seguito del cambiamento di destinazione prevalentemente residenziale.
 La destinazione di P.R.G. vigente a Misto Produttivo MP risulterebbe limitativa rispetto ai possibili usi dei fabbricati e non consentirebbe di promuovere investimenti per mantenere un utilizzo prevalentemente produttivo in coerenza con le norme di P.R.G..
 I fabbricati richiedono, inoltre, interventi sia di sostanziale rinnovamento distributivo nonché di contenimento dei consumi energetici in adeguamento alle vigenti normative in materia. L'investimento, pertanto, risulterebbe rilevante ed incompatibile con l'attuale domanda di mercato per le attività produttive.
     La proposta di variante prevede una destinazione residenziale in un'area urbana, prospiciente la Spina Centrale, in un contesto di notevole importanza e rapida evoluzione nel quale, per le predette peculiarità, non è ipotizzabile la permanenza ed il consolidamento di attività produttive.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili e la richiesta avanzata dalla proprietà, ha ritenuto di interesse pubblico la predisposizione di una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R. finalizzata a dare attuazione agli interventi sopra descritti.
  Al fine di dare attuazione agli orientamenti sopra espressi la variante urbanistica prevede, pertanto:
A)      il cambiamento della destinazione urbanistica da area normativa misto-produttivo "MP", ad area normativa "M1" Isolati misti prevalentemente residenziali, per l'area oggetto della variante;
B)    il conseguente assoggettamento dell'area interessata dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale afferenti alle aree per misto-produttivo "M1" ed ai parametri di trasformazione urbanistico-edilizi de????? lla zona di appartenenza.
         In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di V.I.A., che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
 La presente variante interessa immobili per i quali si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, coerentemente al tessuto circostante situati in un contesto edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968 all'interno del centro abitato.
 In merito a quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.
 In relazione al maggior valore indotto dalla variante de qua, le proprietà si sono rese disponibili a contribuire con risorse aggiuntive per consentire la realizzazione di opere a favore della Città ed il relativo impegno verrà formalizzato attraverso la stipula di apposito atto unilaterale????? d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione della presente variante.
 Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
            Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
      Successivamente all'approvazione della presente variante si dovrà procedere all'adeguamento del Foglio 9A della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante sopra descritta. 
La variante in  questione pone un problema di ordine generale relativamente alla destinazione delle aree del P.R.G. Mentre sono più comprensibili le trasformazioni urbanistiche delle aree industriali dimesse,  che vengano destinate a nuove funzioni (residenza  e terziario), pone qualche perplessità la proposta in esame che destina a residenziale un immobile idoneo ad ospitare uffici.
Peraltro si riconosce la difficoltà, anche nel nostro quartiere, di spazi anche ampi destinati a tale funzione che oggi risultano tristemente vuoti e inutilizzati, mentre la conformazione dell’immobile in oggetto porta ad immaginare un utilizzo residenziale solo nel corpo centrale della struttura.
 Utile invece la realizzazione di un parcheggio pertinenziale su area privata che risponde a un’esigenza del territorio senza pregiudicare l’utilizzo di spazi pubblici.
Si sottolinea infine, nell’isolato adiacente a quello interessato, la presenza di una ex scuola materna abbandonata e con presenza di amianto per la quale si ritiene necessario un ????? intervento di bonifica e abbattimento con parti delle risorse derivanti dall’operazione.

Tutto ciò premesso


LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti  gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole    all’ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, CORSO PRINCIPE ODDONE E VIA PINELLI (EX BIRRIFICIO), a condizione che una parte delle risorse derivanti dalla valorizzazione dell’immobile vengano destinate alla bonifica all’abbattimento della ex scuola materna di Via Pinelli n. 9, nonché alla risistemazione superficiale dell’area.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Novo, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 18
VOTI CONTRARI: 2
ASTENUTI: 2 (Maffei, Puglisi)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole    all’ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 220 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI TRA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, CORSO PRINCIPE ODDONE E VIA PINELLI (EX BIRRIFICIO), a condizione che una parte delle risorse derivanti dalla valorizzazione dell’immobile vengano destinate alla bonifica all’abbattimento della ex scuola materna di Via Pinelli n. 9, nonché alla risistemazione superficiale dell’area.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_00330.html

Archivio

inserimento 02.02.2011- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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