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Atto 59 n. mecc.  2011 01867/87

Atto n.  59                                                                  n. mecc. 2011 01867/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

28  MARZO 2011


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,  RABELLINO  Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n. 20  Consiglieri


Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, FONTANA Marco, LAZZARINI Massimiliano, , MARRONE Maurizio,

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in


SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad oggetto “VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE “L’INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL’ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.” – ADOZIONE”.


Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:
Con nota del 18/03/2011  prot.n. 3530, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito all’adozione della Variante Parziale n. 255 al P.R.G., di tipo normativo, che prevede l’inserimento, in calce al comma 5 bis dell’art. 21 del N.U.E.A., il nuovo comma 5 ter -  n. mecc. 2011 00774/009.
Il presente provvedimento modifica parzialmente la disciplina normativa prevista dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente in relazione alla tematica inerente la gestione di particolari attività economiche insediate prima dell'approvazione del P.R.G., all'interno di aree attualmente destinate a Parchi Urbani e Fluviali, normate all'articolo 21 delle Norme stesse; gestione che deve avvenire concentrando l'attenzione per l'ambiente ed il territorio, in relazione anche all'importanza del sistema fluviale ed alla necessità di una concreta riqualificazione delle aree. In particolare si fa, quindi, riferimento a  quelle attività economiche che investono nel miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi e nella tutela dell'ambiente, riducendo al contempo gli impatti indotti dai processi produttivi.
     La presenza delle predette attività produttive risale alle ipotesi insediative contenute negli strumenti urbanistici del primo dopoguerra che classificavano le aree prospicienti i corsi d'acqua (ad eccezione della fascia spondale più prossima al fiume, da tutelare e pertanto destinata interamente a verde) come aree nelle quali era ammessa la presenza di attività di tipo produttivo - manifatturiero.
 Le aree oggetto del presente provvedimento sono normate all'articolo 21 delle N.U.E.A. che consente allo stato attuale una gestione transitoria dell'attività economica finalizzata  alla progressiva attuazione delle previsioni di Piano. Infatti il comma 5bis dell'articolo 21 è volto a consentire, negli immobili in cui Ad?????????????sono presenti le predette attività economiche, interventi funzionali che eccedono la manutenzione straordinaria a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con gli Enti direttamente coinvolti, sul modello della Convenzione quadro ex articolo 53 della L.U.R..
 In tal modo sono state introdotte prospettive di mantenimento delle attività economiche in atto congiuntamente a programmi che, nel medio periodo (al massimo dieci anni), contemplano la definitiva dismissione delle aree e la rilocalizzazione delle attività stesse, permettendo la completa attuazione dei parchi urbani e fluviali.
 La presente variante non agisce sulla modifica della destinazione urbanistica attuale, che viene confermata introducendo però un ulteriore elemento normativo volto alla flessibilità d'uso di alcune porzioni di aree destinate a parco urbano e fluviale nelle quali si riconoscono le caratteristiche sopra richiamate, rintracciabili nella presenza di un'attività economica, e per le quali si ipotizza un processo di effettiva e concreta riqualificazione. Viene, pertanto, introdotta una norma volta ad orientare, tramite appositi atti, da un lato, le modalità operative finalizzate al mantenimento, nelle more della trasformazione definitiva delle aree, delle attività esistenti con caratteristiche produttive che si intendono  salvaguardare e, dall'altro, le modalità di cessione delle aree destinate a parco. L'attuazione degli interventi è condizionata al conseguimento di una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica quali, ad esempio, il ripristino delle condizioni di integrità ambientale, la ricomposizione della continuità naturalistica del paesaggio spondale e la riappropriazione dell'accessibilità del sito fluviale.
 La predisposizione della presente variante ha preso spunto dal caso concreto della Rockwood Italia S.p.A., sita in via Reiss Romoli.
 L'azienda è nata in Piemonte negli anni '20 del secolo scorso, origAd?????????????inariamente a Mondovì con la denominazione S.I.L.O., si è poi trasferita nel Comune di Torino dove dal 1972, è ubicata nell'area, di circa 50.000 mq., in prossimità della sponda destra della Stura di Lanzo.
 L'attività è stata indirizzata, dalle origini, verso la produzione di pigmenti inorganici con un processo produttivo che si è progressivamente evoluto con il cambiamento delle tecnologie disponibili, introducendo soluzioni innovative.
 In particolare, nell'ultimo decennio Rockwood Italia ha avviato un piano di rinnovamento e miglioramento dei propri impianti per garantirne il funzionamento secondo elevati standard di sicurezza e di affidabilità e per ridurre le implicazioni ambientali.
 L'azienda punta ad un posizionamento competitivo di eccellenza tecnologica: le attività di ricerca attuali, svolte principalmente in collaborazione con l'Università ed il Politecnico, sono focalizzate su tematiche scientifiche di particolare interesse strategico anche per le ricadute in termini di sistema territoriale, ed indirizzate ad utilizzi finali che presentano grandi potenzialità di sviluppo.
 Le possibilità di intervenire sullo stabilimento per il rinnovamento degli impianti, in base alle opportunità di sviluppo della azienda, sono oggi condizionate negativamente dai vincoli derivanti dalla specifica destinazione urbanistica che, di fatto, limitano l'azienda al mantenimento della situazione esistente.
 A partire da questo caso di specie, si è ritenuto di pubblico interesse prevedere anche la possibilità di ulteriori interventi finalizzati alla funzionalità aziendale, nel caso di attività caratterizzate dall'innovazione tecnologica ed a condizione che gli stessi divengano occasione di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
 E' stata, pertanto, predisposta la presente variante urbanistica al P.R.G., di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R. che prevede l'inserimento, in calce al comma 5bis dell'articolo 21delle N.U.E.A., del seguente nuovo comma:
"5ter Per le attività produttive incentrate allo sviluppo tecnologico, alla ricerca e,   in ogni caso, finalizzate a sperimentare sistemi innovativi, insediate prima dell'approvazione del Piano, può essere riconosciuto l'interesse pubblico, purchè sancito da un Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Città e dagli Enti competenti. Per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area tale atto dovrà essere sottoscritto anche dall'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese. Gli atti conseguenti al Protocollo dovranno contenere il piano industriale, le modalità di utilizzo e gli interventi edilizi ammessi sui fabbricati e sugli impianti esistenti, nonchè la previsione delle eventuali opere edilizie necessarie per dare attuazione ai contenuti indicati nel Protocollo stesso.  Dovranno inoltre essere corredati da apposito documento di analisi ambientale volto a valutare lo specifico impatto degli interventi previsti. Alle condizioni sopra riportate saranno ammessi interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, nel rispetto dell'indice della zona normativa entro cui ricadono, ed a condizione che l'attuazione degli interventi consegua altresì una concreta riduzione dell'impatto sull'ambiente anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica.
  Negli atti di cui sopra dovranno altresì essere individuate le aree libere da  
  costruzioni da cedere gratuitamente alla Città, bonificate.".
 In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale  le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedaAd?????????????no la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
 La presente variante non incide sulle destinazioni urbanistiche vigenti e sul sistema dei vincoli, ma introduce ulteriori specificazioni, nel regime transitorio, nelle more di attuazione definitiva delle previsioni di Piano, volte alla graduale e concreta riduzione degli impatti sull'ambiente, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica, con specifico riferimento ai contenuti ed agli orientamenti degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale rispetto ai quali risulta pertanto coerente in quanto finalizzata a perseguire obiettivi di miglioramento e tutela della qualità ambientale e di riduzione dei consumi delle risorse naturali.
 In merito a quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la Variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.
 Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti, non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
             Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
       Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale in conformità alla presente variante.     
Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione tenutosi in data 28/03/2011.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨ Visto l'art.54 dello Statuto;
¨ Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
¨ Visti  gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole all’ADOZIONE della VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE “L’INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL’ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.” – ADOZIONE.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento del voto i Consiglieri Maffei, Puglisi, Collura, Novo, per i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 16
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 1

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’ADOZIONE della VARIANTE PARZIALE N. 255 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE “L’INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL’ARTICOLO 21 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.” – ADOZIONE.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_01867.html

Archivio

inserimento 17.06.2011- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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