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Atto 10 n. mecc.  2011 00070/87

Atto n.  10                                  n. mecc. 2011 00070/87 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

 24 GENNAIO 2011


Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,  RABELLINO  Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 23  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, LAZZARINI Massimiliano.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA


il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 4 PARERE (ART. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:  MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA’.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il Coordinatore della VI^ Commissione Ferdinando Cartella, riferisce.

 La Città di Torino, nell’ambito delle iniziative ed attività che svolge a tutela degli animali d’affezione, secondo quanto previsto dalla Legge 281 e della Legge Regionale 34/1993, ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli animali d’affezione in città ed a garantirne il benessere approvando con deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2005 05564/021), esecutiva dal 29 aprile 2006, il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.
 A più di quattro anni dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, la Città sente l’esigenza di apportare alcune modifiche per dare seguito all’attuazione dalla mozione n. 2/2009 approvata dal Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2009, alle proposte della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc 2007 03333/021), esecutiva dal 24 settembre 2007, e ad alcune esigenze manifestate dai cittadini.
 A tal fine il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, anche a seguito di approfonditi e numerosi confronti con la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, ha predisposto la modifica del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.
 La Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista ha avanzato anche l’ipotesi di una modifica importante dell’articolo 17 del Regolamento in oggetto “Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino” che prevedeva il divieto di attendamento sul territorio della Città ai circhi che utilizzano primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.
 A seguito della richiesta della Consulta, il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con nota prot. n. 9249 del 21 luglio 2010, ha richiesto alla Divisione Affari Legali della Città di esprimere formale parere sulla proposta di modifica dell’articolo 17.
 Considerato che la Divisione Affari Legali, con nota prot. n.4 del 27 ottobre 2010, ha espresso testuale parere “Alla luce di quanto esposto e tenuto conto dell’attuale orientamento giurisprudenziale amministrativo, si rappresenta che l’eventuale introduzione del divieto in esame nel Regolamento Comunale potrebbe portare a una pronuncia di illegittimità e al suo annullamento in caso di impugnazione avanti alla Giurisdizione Amministrativa”, la proposta di modifica dell’articolo 17 “Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino” non viene accolta dall’Amministrazione.
 La proposta di introduzione del comma 5 nell’articolo 41 del Regolamento in oggetto, avanzata dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato Animalista, non viene accolta in quanto la regolamentazione relativa alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, la loro commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché la loro somministrazione, compete al Regolamento del Civico Mercato Ittico all’Ingrosso, n. 328.
 Con il presente provvedimento si intendono approvare le modifiche del Regolamento, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), così come segue:
Titolo II - Disposizioni Generali
Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci, rondoni e topini: istituito ex-novo.
“1. E’ vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.”.
Articolo 9 - Divieti generali: modificati i commi 20 e 22, istituiti ex-novo i commi 23 e 24.
20. da “Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita e l’uso dei collari elettrici.”, diventa: “Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita, il trasporto, l’us????????õ?A?o ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l’interno.”.
22. da “omissis... E’ altresì vietato l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. ...omissis”, diventa: “omissis... E’ altresì vietato l’accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell’accattonaggio. ...omissis”.
“23. E’ vietato, su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio ed articoli pirotecnici in genere. L’attivazione di petardi, botti, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città.
24. E’ vietato l’uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all’Ufficio Tutela Animali con l’indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l’alimentazione.”.
Articolo 15 bis - Animali di proprietà nelle case di riposo: istituito ex-novo.
“1. Il Comune di Torino riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.
3. Gli animali di cui al comma precedente andranno tenuti nella stanza dell’ospite o, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura seguendo le disposizioni in merito alla custodia degli animali di cui alla presente legge; nelle parti comuni interne ed  esterne degli????????õ?A? edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio e, ove sia necessario per l’indole particolarmente aggressiva dell’animale, anche dotati di museruola.
4. Il proprietario dell’animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.”.
Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi: modificati i commi 3, 6, 8 e 9. Il comma 10 viene eliminato per cui i precedenti commi 11 e 12 diventano 10 e 11.
3. Dopo la frase “omissis... Deve comunque essere garantita libertà di movimento all’animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.” aggiungere: “Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.”.
6. Dopo “omissis... interventi terapeutici del caso.” aggiungere la frase: “Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.”.
8. Si sostituisce “Ogni animale venduto” con “Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale”. Inoltre, dopo la frase “omissis... Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni” aggiungere le frasi “con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l’animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti”.
9. Sostituisce i commi 9 e 10: “E’ vietata l’esposizione di animali al pubblico in vetrina. E’ parimenti vietata l’esposizione di animali all’esterno dei negozi sulla pubblica via.”.
10. Sostituisce il comma 11: Eliminare la frase “sia in esposizione che”.
11. Sostituisce il comma 12.
Titolo III - Cani
Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena: modificato il comma 2 ed istituito ex-novo il 3.
2. Eliminare la frase “La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale.” e sostituire con: “La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l’altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 1 ora al giorno.”.
“3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.”.
Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici: modificati i commi 1 e 2.
1. aggiungere la frase “comprese le linee di metropolitana”.
2. “omissis... i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione, comunicata dal Responsabile della struttura tramite l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all’ingresso. ...omissis” diventa “omissis... i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l’affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all’ingresso e previa comunicazione scritta all’Ufficio Tutela Animali. ...omissis”.
Titolo V - Fauna selvatica ed esotica
Articolo 38 - Fauna selvatica: modificato il comma 9.
9. “Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all’Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.”, diventa: “Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all’Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.”.
Titolo VI - Altre specie animali
Articolo 40 - Della popolazione di Columbia livia varietà domestica: modificati i commi 1, 2 ed istituito ex-novo il comma 3.
1. Dopo la frase “Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali” aggiungere: “ed è comunque sempre vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria”.
2. “omissis... ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio ...omissis” diventa: “omissis... ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio ...omissis”.
“3. L’alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale.”.
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici: modificati i commi 2 e 3 e istituito ex-novo il comma 4.
2. Dopo “omissis... alle caratteristiche etologiche degli animali” aggiungere la frase: “ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta”.
3. Dopo la frase “omissis... la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua” aggiungere la frase: “e sono altresì vietati acquari sferici”.
“4. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d’acqua.”.
 Il presente provvedimento, ed il regolamento allegato (allegato 1), è stato trasmesso alla Consulta delle Associazioni di Volontariato Animalista per il prescritto parere consultivo di competenza non vincolante, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista n. 323.
 Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Regolamento n. 323, si riporta il parere espresso n. prot. 14252 del 16 novembre 2010:
“Ai sensi dell’ articolo 1, comma 2 del Regolamento n. 323, facendo seguito alla richiesta ricevuta in data 3 novembre 2010, la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista della Città di Torino (di seguito “Consulta”) esprime il proprio parere circa la proposta di modifica del regolamento in oggetto così come proposto dal Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali della Città di Torino a seguito di analoga proposta della scrivente Consulta.
Il testo proposto dal Settore Sostenibilità Ambiente e Tutela Animali:
1) non prevede alcune proposte di modifica avanzate dalla Consulta;
2) prevede proposte di modifica riportanti variazioni rispetto a quanto avanzato dalla Consulta;
3) prevede proposte di modifica conformi a quanto avanzato dalla Consulta.
La Consulta nell’Assemblea dell’’11 novembre 2010 ha espresso il proprio seguente parere commentato e motivato:
PARERE CONSULTA SU PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI N. 320
Articolo 17 Mostre, fiere, esposizioni e circhi
Parere negativo sulla soppressione della proposta della Consulta di modifica del comma 2 ed introduzione nuovi commi.
La Consulta non conosce le motivazioni del parere della Divisione Affari Legali. Essendo la materia controversa, a fronte di sentenze di segno opposto degli organi giudicanti amministrativi, la Consulta ripropone il testo di modifica dalla stessa predisposto.
Si ritiene che la formula dubitativa circa la possibilità di eventuale soccombenza a fronte di ricorso al TAR riportata sulla proposta di delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento in parola, con cui la Divisione Affari Legali motivi sommariamente le ragioni del loro respingimento, esprima implicitamente la possibilità di orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle proposte presentate dalla Consulta.
Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica
Parere negativo alla modifica al comma 1. Si ripropone il testo proposto dalla Consulta.
Parere favorevole alle modifiche ai commi 2 e 3.
Dopo la frase “Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali” aggiungere: “ed è comunque sempre vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.”.
Tale formulazione differisce da quanto proposta dalla scrivente Consulta, per l’aggiunta della frase “eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.”.
Rileviamo che la funzione dei suddetti dissuasori è unicamente l’inibizione alla posa dei volatili, e tale funzione è parimenti assolta con uguale efficacia dai dissuasori con aghi in materiale plastico.
I dissuasori costituiti da aghi metallici provocano frequentemente ferite per infilzamento dei volatili, a causa della loro acuminatezza e scarsa visibilità. Tale pericolo è evitato con l’utilizzo di dissuasori con aghi in materiale plastico, maggiormente arrotondati e visibili.
Fermo restando nel merito quanto sopra riportato, rileviamo altresì che non è indicato quali sarebbero i criteri di accertamento delle supposte esigenze di tutela igienico-sanitaria nè è indicato il soggetto responsabile per il loro accertamento.
Articolo 41 comma 5
Parere negativo alla mancata introduzione del comma 5 nell’articolo 41.
Il Regolamento del mercato ittico n. 328 all’articolo 18 comma 7 rimanda al Regolamento di Tutela animali, quindi la materia deve essere normata nel Regolamento Tutela Animali.
Inoltre nella proposta della Consulta si propongono divieti che afferiscono anche alla vendita al dettaglio ed alla somministrazione di soggetti terzi, mentre il Regolamento 328 si riferisce solo alla vendita all’ingrosso all’interno dello stesso mercato ittico.
La Consulta ripropone quindi l’introduzione del comma 5.
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici
Parere negativo al mancato recepimento delle parole “ed etologiche” al comma 3.
Parere positivo all’introduzione del divieto di acquari sferici al comma 3.
Parere positivo alle modifiche ai commi 2 e 4.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
Il termine “fisiologiche” restringe le cautele da adottarsi al solo fine della sopravvivenza.
Il termine “etologiche” tutelerebbe minimamente anche il rispetto delle esigenze di benessere e comportamentali.
Articolo 43 - Definizione delle sanzioni
Parere negativo alla mancata introduzione, al comma 1,  dell’indicazione del comma 2 dell’articolo 17, la cui violazione non prevede sanzione. Si ripropone il testo della Consulta.
2. Si applica la sanzione da un minimo di 80  Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1 e 2; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.
Parere negativo al mancato recepimento del nuovo comma 2:
2. Nel caso di violazioni dell’articolo 17 comma 2, alla struttura circense sarà anche negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.
La sanzione accessoria proposta è giustificata dal suo maggiore potere deterrente rispetto alla mera sanzione pecuniaria. A titolo di esempio tale sanzione è attualmente in vigore nel Comune di Alessandria come prevista dall’Ordinanza Sindacale n. 2 del 2 gennaio 2008 del Sindaco di Alessandria.
Parere positivo per le restanti modifiche o testi ex novo in merito alle proposte di modifiche agli articoli: 8 bis, 9, 15 bis, 16, 20, 23, 38.
La Consulta è disponibile ad inviare nuovamente i pareri tecnico-scientifici su circhi, a????????õ?A?ragoste, sofferenza specie acquatiche.
Il Presidente
Marco Francone”.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con lettera in data 16 dicembre 2010, acquisita a protocollo al nr. 16403, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento per la tutele ed il benessere degli animali in Città.
Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La VI^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione  avente ad oggetto la nuova stesura del Regolamento comunale per la per la tutela ed il benessere degli animali in Città nella seduta del 13 gennaio 2010.

Sentite da parte del Presidente della Consulta le motivazioni delle proposte di modifica non accolte, come quella sotto riportata relativa  all’importante 2° comma dell’art. 17:
La Consulta animalista ritiene pienamente legittima, da un punto di vista squisitamente giuridico oltre che sostanziale e di merito, la proposta di modifica dell’articolo 17 c. 2 e ribadisce come la proposta di articolo in esame, lungi dal vietare le attività circensi in generale, si limiti a vietare l’utilizzo di alcuni animali per cui è cristallizzata dall’organo scientifico di riferimento – CITES - la loro incompatibilità (da confrontare con il dettato dell’art 727 c.p. 2° comma ‘detenzione in condizioni incompatibili’) rispetto all’attività circense mediante la significativa locuzione
‘‘In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare
primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.’’.


Pertanto si chiede al Consiglio Comunale di riconsiderare   le sotto elencate proposte:

a) all’art. 17, sostituire il punto 2 con:

“E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/0 di esporre in attività di spettacolo e/o intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le specie);felini(tutte le specie);orsi(tutte le specie);lupi(tutte le specie);primati(tutte le specie);rinoceronti(tutte le specie);ippopotami(tutte le specie)giraffe;foche(tutte le specie)otarie e leoni marini;cetacei(tutte le specie);rapaci notturni e diurni. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l’idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito   l’attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
 
b) all’art. 23 comma 2: aggiungere “ed aree cimiteriali”;
 
c) all’articolo 40 comma 1: si ripropone il testo proposto dalla consulta;

d) all’articolo 41 comma 3: recepimento della parola “ etologiche”al posto di  fisiologiche

Inoltre relativamente alla Vigilanza ed alle Sanzioni, in base all’esperienza, nella Commissione sono emerse preoccupazioni relativamente alla loro efficacia  richiamando la Città a maggiore attenzione nell’attuarle.
La Circoscrizione IV che ha già preso in considerazione la proposta  del posizionamento nel proprio  territorio  delle “bat box”, in questa occasione chiede all’Amministrazione di estenderlo a tutta la Città  perché  posizionate in modo adeguato sugli alberi o sulle pareti esterne delle case,possono offrire rifugio ai pipistrelli, noti come efficienti ed innocui alleati  nelle lotta biologica alle zanzare e agli insetti dannosi per le colture.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
 favorevole sulla regolarità tecnica;
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per la per la tutela ed il benessere degli animali in Città con contestuale richiesta di riconsiderare l’accoglimento delle le seguenti modifiche:

a) all’art. 17, sostituire il punto 2 con:

“E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/0 di esporre in attività di spettacolo e/o intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le specie);felini(tutte le specie);orsi(tutte le specie); lupi (tutte le specie); primati (tutte le specie); rinoceronti(tutte le specie); ippopotami (tutte le specie) giraffe; foche (tutte le specie) otarie e leoni marini; cetacei (tutte le specie); rapaci notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l’idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito   l’attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
 
b) all’art. 23 comma 2:aggiungere “ed aree cimiteriali”;
 
c) all’articolo 40  comma 1: si ripropone il testo proposto dalla consulta;

d) all’articolo 41 comma 3: recepimento della parola “ etologiche”al posto di  fisiologiche

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Cavone, Maffei, Novo, Farano, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 1
ASTENUTI: 5 (Antonelli, D’Acunto, marrone, Puglisi, Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale per la per la tutela ed il benessere degli animali in Città con contestuale richiesta di riconsiderare l’accoglimento delle le seguenti modifiche:

a) all’art. 17, sostituire il punto 2 con:

“E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/0 di esporre in attività di spettacolo e/o intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell’Autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le specie);felini(tutte le specie);orsi(tutte le specie); lupi (tutte le specie); primati (tutte le specie); rinoceronti(tutte le specie); ippopotami (tutte le specie) giraffe; foche (tutte le specie) otarie e leoni marini; cetacei (tutte le specie); rapaci notturni e diurni.
Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l’idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.
A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, è consentito   l’attendamento ai circhi aventi al seguito animali che appartengono esclusivamente alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate infra e sempre che rispettino i requisiti strutturali sotto indicati.”(omissis);
 
b) all’art. 23 comma 2:aggiungere “ed aree cimiteriali”;
 
c) all’articolo 40  comma 1: si ripropone il testo proposto dalla consulta;

      d) all’articolo 41 comma 3: recepimento della parola “ etologiche”al posto di  fisiologiche

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_00070.html

Archivio

inserimento 02.02.2011- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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