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Atto 10 n. mecc.  2010 00420/87

 

Atto n.  10      n. mecc.  2010 00420/87

       

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

 

01 FEBBRAIO 2010

 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio,  CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, D’ACUNTO Angelo, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore,  RABELLINO  Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.

In totale n.  22  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  BOSSO Giovanni, CAVALLARI Paolo, LAZZARINI Massimiliano

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

 

SEDUTA PUBBLICA

 

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

 

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO:  APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

 

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Paolo Cavallari e con il Coordinatore della III^ Commissione Marianna Del Bianco, riferisce.

 

   Il vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101), esecutiva dal 7 marzo 2005, a seguito di alcuni anni di applicazione concreta, richiede un adeguamento alla luce delle mutevoli esigenze di questa particolare forma di attività commerciale.

 

            In particolare, si rende opportuno contemplare, accanto alla regolamentazione delle attività svolte sulle aree mercatali, altresì, la disciplina delle attività di commercio che, sia pur esercitate in aree extramercatali del territorio cittadino, possono ritenersi affini, in termini di provvedimenti autorizzativi, a quelle propriamente svolte sui mercati rionali. Ciò allo scopo precipuo di fornire a tutte le attività esercitate su area pubblica o su aree in disponibilità della Città un'idonea ed omogenea regolamentazione tale da garantire maggiore chiarezza sia agli operatori sia agli organi preposti alla vigilanza sul territorio.

            La normativa nazionale e regionale in materia di commercio su area mercatale, in quanto compatibile, costituisce un punto di riferimento imprescindibile dal quale partire per disciplinare qualunque attività di commercio esercitata su suolo pubblico.

            Al tempo stesso, si ritiene necessario, in un'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, consolidare, nello schema dell'atto regolamentare, alcuni iter già disciplinati con precedenti atti deliberativi della Giunta i quali, a seguito della loro applicazione, hanno dimostrato garanzia di snellimento nell'attività degli uffici e, dunque, sono stati accolti con favore dagli operatori (si ricordi, a titolo esemplificativo, la sostituzione del rilascio di apposita autorizzazione con la dichiarazione di inizio ?????attività in caso di affitto di azienda commerciale).

            Inoltre, nelle modifiche regolamentari si è tenuto conto dei principi di cui alla Direttiva cd. 'Bolkestein', approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, divenuta formalmente la numero 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, con la quale si è inteso facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea.

            Essa si propone come direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione sulle modalità applicative dei principi enunciati. Il criterio generale a cui si ispira è stato individuato nella libera circolazione nel settore dei servizi.

            Per raggiungere questi obiettivi, la Direttiva propone la semplificazione delle procedure amministrative, eliminando l’eccesso di burocrazia, nonché l'eliminazione di autorizzazioni definite come ‘discriminatorie’.

            In attuazione della medesima, la Legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'articolo 9 comma 4, ha modificato l'articolo 19 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungendo il seguente periodo: “Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente”. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 19 è stato così modificato: “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.” Omissis.

            A seguito di tali modifiche normative, con deliberazione della Giunta comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 2009 08018/016) sono stati individuati i procedimenti per i quali è venuta meno l'esigenza di procedere alla emissione e consegna di apposito titolo autorizzatorio, con conseguente applicazione del regime semplificato.

            Conformemente a quanto previsto dalla citata deliberazione, laddove il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o commerciale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, il nuovo testo regolamentare ha recepito che l'atto di autorizzazione è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. Si vedano, a tale proposito, le nuove norme regolamentari in materia di rilascio e subingresso in autorizzazioni con o senza posteggio.

            Inoltre, si prevede una calendarizzazione delle richieste provenienti dagli operatori con maggiore frequenza, allo scopo di fornire a questi ultimi ed agli uffici preposti all'attività istruttoria un ordine organizzativo che consenta di programmare con anticipo o, comunque, con una determinata cadenza le attività oggetto di autorizzazione (a titolo meramente esemplificativo: aperture straordinarie dei mercati cittadini, aggiornamento delle graduatorie dei mercati con il coinvolgimento degli interessati, ricezione ed inserimento delle cause giustificative delle assenze dal posteggio, consolidamento nella bozza di regolamento della procedura per la concessione di miglioria del posteggio).

            In considerazione dell’esigenza di garantire certezza nel funzionamento dei mercati e nell'offerta merceologica dei prodotti, si ritiene di limitare la ricevibilità delle domande di cambio settore alle sole aree mercatali non ancora riqualificate, fermo restando l'onere, prima di effettuare il cambio di settore, di procedere alla verifica circa la disponibilità, nello stesso mercato, di un posteggio destinato alla merceologia di interesse del richiedente.

            Con riguardo alle verifiche circa la regolarità della posizione debitoria degli operatori nei confronti della Città, si ritiene opportuno estendere la sfera temporale oggetto di controllo a tutti gli anni precedenti alla data delle istanze presentate dai medesimi, allo scopo di delineare un quadro completo della situazione nei pagamenti risultanti in capo al soggetto interessato.

            Infine, in merito alla gestione degli impianti energetici ed idrici nelle aree mercatali, si richiama la procedura ad evidenza pubblica, già oggetto di precedenti provvedimenti deliberativi, con la quale la contabilizzazione delle utenze può essere affidata a soggetti terzi debitamente accreditati mediante iscrizione in apposito registro.

            In considerazione delle modifiche ed integrazioni proposte, si ritiene necessario seguire il metodo della ‘novellazione’, ossia intervenendo direttamente sul testo del regolamento, sia attraverso modifiche dell'articolato sia attraverso l'introduzione di commi aggiuntivi, anche al fine di rendere di più facile consultazione il testo approvato.

Alla luce di quanto sopra, il Dirigente Settore Mercati, con lettera in data 22 dicembre 2009, n. prot. 52823, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione con la quale si intende approvare la nuova stesura del Regolamento comunale per il commercio su area pubblica.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell’art. 43, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

La III^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di deliberazione  avente ad oggetto la nuova stesura del regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica nella seduta del 20 gennaio 2010.

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

¨      Visto l'art.54 dello Statuto;

¨      Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;

¨      Visti  gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

 

-        di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale

      per la disciplina del commercio su area pubblica.

 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

 

Risultano assenti al momento della votazione i Consiglieri Maffei, Fontana, Puglisi, Marrone, Novo, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento della votazione sono 17.

 

VOTAZIONE PALESE

 

PRESENTI: 17

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

ASTENUTI: 2 (D’Acunto, Rabellino)

 

Pertanto il Consiglio

 

DELIBERA

 

-        di esprimere parere favorevole in merito alla bozza del nuovo Regolamento Comunale

      per la disciplina del commercio su area pubblica.

 

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2010/2010_00420.html

Archivio

inserimento 18.03.2010- a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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