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Atto 47 n. mecc.  2008 02197/87

Atto n. 47 N. Mecc 2008 02197/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

24 APRILE 2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAVALLARI Paolo, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, FAZZONE Davide, PEPE Annunziata, RABELLINO Renzo, TROIANO Davide , VALLE Mauro.

In totale n. 16 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CLARICI Laura, D’ACUNTO Angelo, LAZZARINI Massimiliano, FARANO Nicola, MAFFEI Maurizio, MARRONE Maurizio, NOVO Valerio, PUGLISI Ettore.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Ornella FOGLINO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) MODIFICA INTEGRALE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Paolo Cavallari riferisce.

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 7800896/27) del 22 marzo 1978 esecutiva dal 17 aprile1978, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9404022/17) del 4 luglio 1994 esecutiva dal 29 luglio 1994, veniva approvato e poi modificato il "Regolamento di Polizia Amministrativa" a seguito del trasferimento di competenze operato con l’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Tale norma ha infatti trasferito ai Comuni alcune competenze di polizia amministrativa prima appartenenti alla Stato, intendendo per polizia amministrativa quel complesso di attività della Pubblica Amministrazione dirette a far osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, in modo che esse no siano causa di danni per la collettività.

Successivamente alla citata norma del 1977 vi è stato un ulteriore rilevante passaggio di competenze ai Comuni in ambito di polizia amministrativa operato con l’art. 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Alla luce della delega del 1998 e dell’evoluzione normativa della materia nonché del mutato contesto sociale e di attività produttive del territorio cittadino, l’impianto del regolamento comunale originario appare estremamente datato e,di fatto,quasi non applicato.

L’ottica ispiratrice della nuova scrittura del Regolamento di Polizia Amministrativa si basa sulla consapevolezza che le materie disciplinate dal Regolamento riguardano attività economiche per le quali è compito della Pubblica amministrazione operare bilanciando gli interessi coinvolti (tutela dei terzi interessati dall’attività oggetto di autorizzazione e tutela dell’iniziativa economica privata). Si è cercato poi di cogliere l’occasione,laddove possibile, per operare semplificando l’azione amministrativa. Particolare attenzione è poi stata rivolta al complesso sanzionatorio. Nell’ambito del complesso normativo riscritto figurano infatti disposizioni volte a tutelare adeguatamente, nell’ambito preventivo della procedura amministrativa volta al rilascio delle autorizzazioni d pubblica sicurezza,la collettività dei cittadini proprio in quelle attività dei privati che più possono porsi in contrasto con diritti quali la quiete pubblica e la tutela del riposo delle persone. Il riferimento è principalmente rivolto alle attività di pubblico spettacolo che, pur rappresentando attività economiche da tutelare in quanto libere attività imprenditoriali, devono realizzarsi nell’ambito della composizione, la più equa possibile, dei diversi interessi coinvolti nell’attività oggetto di licenza comunale. L’articolo 41 della Costituzione, infatti, pur disponendo al primo comma che "l’iniziativa economica privata è libera" prosegue al secondo comma nel senso che essa "non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

La trasformazione di Torino da città a stretta vocazione industriale in cui l’orario della "fabbrica" determinava i tempi stessi della vita cittadina in una città sempre meno legata all’industria, ha portato all’apertura, specie in determinate zone del territorio comunale, di numerosi nuovi locali di pubblico spettacolo e di manifestazioni finalizzate all’intrattenimento.

La presenza di tali locali, da considerarsi un arricchimento per la città anche in chiave di sviluppo turistico, ha però portato a contrasti con la cittadinanza residente che si lamenta specialmente del disturbo chele attività in oggetto recano al riposo delle persone, per cui è necessario rafforzare gli strumenti per individuare un possibile punto di incontro tra gli interessi in conflitto e per sanzionare i comportamenti scorretti.

E’ evidente quanto in ambito di equilibri tra esigenze ed interessi diversi sia particolarmente complesso individuare delle formule normative rigide da applicare per cui è parso preferibile indicare i contenuti da assumere in fase istruttoria in modo da consentire agli Uffici che per competenza rilasciano le licenze di pubblica sicurezza, di valutare ogni elemento utile al fine riassumere il provvedimento amministrativo susseguente l’istanza di licenza per l’apertura di nuovi locali di pubblico spettacolo.

Si è allo scopo ribadita la possibilità che conferisce il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) di dettare già nelle autorizzazioni prescrizioni a tutela dell’interesse pubblico la cui violazione può costituire abuso della licenza con la conseguente assunzione di provvedimenti di sospensione della licenza o, nei casi più gravi, di revoca della stessa oltre, naturalmente, all’applicazione della prevista sanzione amministrativa e pecuniaria.

Proseguendo la disamina con i pubblici spettacoli e i locali di intrattenimento, si è cercato di adeguare la disciplina autorizzatoria alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 142/1967 e 56/1970 in base alle quali per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico ed in luoghi esposti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale, non occorre la licenza di polizia. Per adeguarsi allo spirito delle sentenze citate evitando però che la natura giuridica ONLUS dell’organizzatore possa mascherare attività oggettivamente imprenditoriali (seppur non soggettivamente) si è cercato di stabilire che, ovviamente ai soli fini dell’applicazione delle norme del regolamento,assume carattere imprenditoriale l’evento o l’attività organizzata da un imprenditore così come definito dall’articolo 2082 del Codice Civile oppure l’evento o l’attività organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale che sia soggetta ad un corrispettivo per l’ingresso.

Dovendo anche salvaguardare gli aspetti di sicurezza di chi fruisce dello spettacolo o del trattenimento anche se organizzato da un soggetto giuridico non qualificabile come imprenditore, si è ribadito che, in ogni caso, gli spettacoli e/o i trattenimenti non aventi carattere imprenditoriale non necessitano di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 T.U.L.P.S., fermo restando l’obbligo della licenza di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, della normativa sulla prevenzione degli incendi e della normativa a tutela dall’inquinamento acustico. Si è poi stabilito, in tema di orari di tali esercizi, che il Sindaco determini l’orario massimo di apertura mentre oggi è disciplinato anche l’orario minimo. Si ritiene così, vista la tipologia di locali che gravita nell’ambito del trattenimento, di lasciare più spazio al mercato ed alle logiche di concorrenza.

Si è poi ribadito il carattere di accessorietà delle attività di somministrazione nei luoghi di spettacolo o trattenimento. Il concetto di accessorietà è valutato in ragione della superficie e si è sottolineato che la somministrazione deve avvenire nei soli confronti di chi fruisce del trattenimento o spettacolo, al fine di evitare che la licenza di spettacolo o trattenimento venga utilizzata per aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per ciò che concerne i trattenimenti presso i pubblici esercizi di somministrazione si è cercato di superare un dubbio interpretativo lasciato dalla recentissima Legge Regionale sulla somministrazione in merito o meno al permanere della licenza di "piccoli trattenimenti"di cui all’art. 69 T.U.L.P.S. per i trattenimenti presso esercizi di somministrazione. Alcune tesi, dando rilievo all’art. 15, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2006, si indirizzavano sulla non necessità di tale autorizzazione. Altre, dando maggiore risalto al comma 2 ("sono fatte salve le seguenti disposizioni del T.U.L.P.S.: …. articolo 69 …"), ritenevano che comunque continuasse ad essere necessaria la D.I.A. di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S.. Stante che la licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. non introduce elementi di tutela superiori a quelli già veicolati con la licenza di somministrazione (che vale anche per gli effetti di pubblica sicurezza) se non l’esplicitazione del divieto di tenere piccoli trattenimenti musicali oltre le ore 24,00, si è chiarito che le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radio-televisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini nonché all’effettuazione dei trattenimenti di cui al comma precedente, senza ballo, nei locali in cui la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che l’ingresso al locale sia libero e gratuito; l’attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione; nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.; il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati e, infine, venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza,prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Anche per tali esercizi si è disposto che l’orario massimo dei piccoli trattenimenti presso esercizi pubblici sia disposto con ordinanza sindacale.

Oltre che in riferimento ai locali di pubblico spettacolo, il regolamento di polizia amministrativa disciplina anche le aperture di sale da gioco e da biliardo. Si tratta di esercizi che necessitano della licenza di cui all’articolo 86 del T.U.L.P.S. e che coinvolgono altri interessi meritevoli di tutela oltre a quello della libera iniziativa imprenditoriale.

Il Comune infatti rilascia le autorizzazioni per l’esercizio, produzione, importazione, distribuzione, gestione di giochi leciti (videogiochi, giochi meccanici) ed è titolare di importanti funzioni sanzionatorie che portano all’emissione di provvedimenti di sospensione dell’attività o di revoca delle licenze (anche di somministrazione) in catodi recidiva. I giochi possono essere installati in apposite sale giochi dove, in via accessoria, può essere autorizzata anche la somministrazione di alimenti e bevande. Si è ribadito il concetto di accessorietà e che la somministrazione deve avvenire nei soli confronti di chi fruisce dei giochi installati per evitare che l’installazione dei giochi leciti venga utilizzata per aggirare i contingentamenti delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande. I giochi possono essere anche installati in esercizi pubblici o commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico. Anche in tal caso si è stabilito che il Sindaco determini con ordinanza l’orario di apertura delle sale gioco o dell’utilizzo di giochi leciti in pubblici esercizi o altre aree contemperando il diritto di iniziativa economica con le esigenze generali ed economiche degli utenti facendo anche riferimento alla corretta fruizione delle lezioni della scuola dell’obbligo. La giurisprudenza ha già avuto occasione di esprimersi sulla legittimità di norme restrittive quali quella prevista. Licitano, ad esempio, il TAR Emilia Romagna: "Il giudizio di liceità espresso in generale dal legislatore sui giochi che non presuppongono scommesse né comportano vincite non esclude la concorrente valutazione dell’Amministrazione sul luogo nel quale l’imprenditore intende allocare l’azienda" (TAR Emilia Romagna, sez. I, Bologna, 24 ottobre 1997, n. 691); il Consiglio di Stato: "E’ legittimo il diniego di autorizzazione opposto dal Sindaco all’apertura di una sala giochi fondato sul pericolo per l’incolumità pubblica che sarebbe potuto derivare dalla sua apertura in una strada di limitatissime dimensioni ed interessata da un traffico intenso e veloce e per le "distrazioni" che avrebbe potuto provocare sugli studenti inducendoli a disertare le lezioni" (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 giugno 1990, n. 58).

Si prevede anche la possibilità, per la Giunta Comunale, di deliberare la corresponsione di diritti di vidimazione della tabella dei giochi proibiti.

Il Regolamento disciplina poi le competenze comunali in materia di attività ricettive (rilascio di autorizzazioni e classificazione) e si è colta l’occasione per disciplinare l’uso occasionale di immobili a fini ricettivi di cui all’articolo5 della Legge Regionale n. 31/1985 fissandone i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza di base. Si prevede poi la possibilità,per la Giunta Comunale, di deliberare la corresponsione di diritti di sopralluogo in modo proporzionale alla dimensione dell’area destinata alla ricettività in modo analogo a quanto la Regione ha disposto per i sopralluoghi igienico - sanitari.

Si sono poi disciplinate le agenzie di affari che svolgono funzioni di intermediazione e trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta. Le tipologie più frequenti sono l’intermediazione relativa al disbrigo di pratiche amministrative conto terzi, il disbrigo pratiche in materia funeraria,la compravendita di oggetti usati per conto terzi e la compravendita autoveicoli per conto terzi.

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è di competenza comunale eccetto i casi rimasti in capo alla Questura; oppure per quelle attività in altro modo autorizzate ovvero attraverso l’iscrizione in appositi albi o che trovano disciplina in specifiche normative di riferimenti (es. spedizionieri). Le agenzie di affari devono obbligatoriamente provvedere alla tenuta del giornale degli affari da vidimarsi a cura dell’Ufficio di Polizia Amministrativa. Si è previsto che per la vidimazione dei registri la Giunta Comunale possa deliberare la corresponsione di diritti in modo proporzionale alle pagine bollate e firmate.

Si è poi disciplinato il rimessaggio di veicoli senza conducente. Per rimessa di veicoli si intende la gestione a titolo imprenditoriale di locali appositamente adibiti ed attrezzati per la temporanea custodia di vetture,motocicli, roulottes, caravans, e simili mezzi di trasporto dietro compenso. Per attività di noleggio di veicoli senza conducente si intende la locazione, dietro corrispettivo, di veicoli senza conducente per le esigenze del locatario. I veicoli che possono essere destinati a tale attività sono indicate all’articolo 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada". Si è cercato di circoscrivere l’attività di rimessaggio di veicoli al fine di evitare che un semplice parcheggio possa essere assoggettato ad un regime autorizzatorio.

In ambito di lavoro notturno si è partiti dall’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana che prevede un’autorizzazione per lo svolgimento di attività che si effettuano nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 che siano fonte, anche potenziale, di rumore. L’applicazione di questa norma va dai laboratori di panetteria ai cantieri. La previsione di un’autorizzazione aveva lo scopo di fornire adeguate garanzie a tutela dell’inquinamento acustico e si concretizzava nel provvedimento rilasciato dal dirigente competente. Il provvedimento andava ad aggiungersi a quelli già previsti per lo svolgimento dell’attività. Considerato che nel corso degli anni la normativa ha introdotto forme di semplificazione dei procedimenti amministrativi, l’autorizzazione formale è stata sostituita da comunicazione con la quale il titolare, dichiarando il possesso dei requisiti previsti, poteva dar corso all’attività. Ora un’ulteriore semplificazione è possibile. Con l’entrata in vigore del Regolamento per la Tutela dall’Inquinamento Acustico si ritiene di poter semplificare ulteriormente la procedura, senza diminuire le forme di tutela dall’inquinamento acustico, prevedendo non più un’ulteriore autorizzazione per il solo esercizio notturno dell’attività, ma rendendo efficace il provvedimento che consente l’esercizio dell’attività in orario diurno, anche ai fini del lavoro notturno. In altri termini, qualsiasi provvedimento che consenta l’esercizio di un’attività, se questa si svolgerà anche nella fascia oraria tra le 22 e le 6, dovrà contenere le prescrizioni a tutela dall’inquinamento acustico e l’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato ed adottato dagli Uffici competenti. Le norme in materia di inquinamento acustico sono immediatamente applicabili agendo direttamente sulla fonte del rumore per cui si ritiene un inutile aggravio del procedimento sottoporre l’impresa ad una comunicazione di inizio attività che non esplica alcuna specifica funzione (vd. Per i cantieri: art. 19, commi2 e 3 del Regolamento Inquinamento acustico).

Si è poi disciplinato l’esercizio del mestiere di "fochino" per il quale è previsto il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302. Il soggetto in possesso di autorizzazione può effettuare le seguenti operazioni: disgelamento della dinamite; confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina; brillamento delle mine sia a fuoco che elettrico; eliminazione delle cariche inesplose.

Trovano ancora disciplina gli istruttori delle sezioni di tiro a segno nazionale che devono munirsi di autorizzazione ai sensi dell’art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110. Per ottenere l’autorizzazione devono essere accertati la capacità tecnica ed i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Un capo del Regolamento è poi dedicato alle agenzie di viaggio. Ai sensi della Legge Regionale 30 marzo 1988 n. 15 recante "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" si definiscono agenzie di viaggio le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Ci si è particolarmente soffermati sul Direttore Tecnico, figura necessaria allo svolgimento dell’attività; qualora il titolare dell’agenzia non possieda le caratteristiche professionali stabilite dalla Legge Regionale, il Direttore Tecnico può essere individuato in un dipendente o in un collaboratore dell’agenzia ad essa legato da rapporti di continuità ed esclusività. L’autorizzazione all’esercizio di agenzia di viaggi e turismo consente di svolgere l’attività su tutto il territorio nazionale anche mediante l’apertura di punti di vendita al pubblico (filiali o succursali a gestione diretta) o l’allestimento di strutture di assistenza tecnica per i propri clienti (in plant).

Le forme possibili di filiali sono: le filiali a gestione diretta (semplici articolazioni organizzative); le filiali a gestione autonoma (costituite solitamente nell'ambito del rapporto di affiliazione commerciale così come disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129; prevedono l'assunzione di responsabilità verso i terzi da parte dell'impresa affiliata, imprenditore con autonomia gestionale, tecnica e patrimoniale e quindi non dipendente o legato da altri rapporti eccetto quello dell'affiliazione commerciale). Al Comune spetta in ambito di agenzie di viaggio il compito di vigilanza e controllo: l'attività può essere sospesa in ogni momento al venir meno di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi necessari al suo rilascio.

Ancora disciplinate sono le manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili).

Vi è poi una norma dedicata alle gare sportive che sono soggette alla autorizzazione di cui all'articolo 68 T.U.L.P.S. quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e quando la manifestazione sportiva è promossa nell'esercizio di un'attività imprenditoriale (ovvero quando l'evento o l'attività organizzata da un imprenditore così come definito dall'articolo 2082 del Codice Civile oppure quando l'evento o l'attività organizzata da soggetto giuridico non avente qualifica imprenditoriale sia soggetta ad un corrispettivo per l'ingresso). La disciplina rientra pertanto nel capo dedicato agli spettacoli pubblici.

Una norma disciplina poi l'immatricolazione degli ascensori, montacarichi e piattaforme per disabili siti sul territorio comunale e in provvedimenti di fermo dell'impianto per motivi di sicurezza.

Infine si è già fatto cenno al sistema sanzionatorio. Considerato che il regolamento di polizia amministrativa disciplina una "funzione amministrativa", si è cercato di razionalizzare il sistema delle sanzioni accessorie distinguendole dai provvedimenti cautelari emessi, quest'ultimi, per evi

tare in via d'urgenza il protrarsi nel tempo della situazione illecita oggetto di violazione amministrativa ma che necessita di "rimozione". Si è pertanto distinto tra:

provvedimenti cautelari sulle attività soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza (ordinanze di cessazione dell'attività abusiva - sospensione dell'autorizzazione o degli effetti della D.I.A. per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate);

provvedimenti cautelari sulle attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi (ordinanze di cessazione dell'attività abusiva - sospensione dell'autorizzazione o degli effetti della D.I.A. per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate);

provvedimenti per attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati (ordinanze di cessazione dell'attività abusiva);

provvedimenti su apparecchi automatici da gioco (sospensione dell'autorizzazione da uno a trenta giorni; revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva);

sanzioni accessorie in ambito di strutture ricettive;

sanzioni accessorie per abuso del titolo autorizzatorio (sospensione o revoca nei casi più gravi).

Esaminato sinteticamente l'impianto del regolamento di polizia amministrativa, può ritenersi che in base ai parametri di necessarietà e di impatto sui destinatari della regolamentazione introdotta, le modifiche proposte cercano di intervenire su ambiti dove è particolarmente delicata, ma estremamente sentita, l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra interessi tutti meritevoli di tutela ma tra loro contrapposti.

Ciò nell'ottica di una Pubblica Amministrazione che, più che dotarsi di strumenti che consentano facili e rigidi divieti, interviene laddove i privati cittadini e gli imprenditori non riescono da soli a trovare un accordo, acquisendo informazioni ed elementi che possano consentire una ponderazione degli interessi caso per caso.

Alla luce di quanto sopra esposto, il dirigente del Settore Regolamentazione Sanzioni, Contenzioso, Sanità, con lettera in data 18 marzo 2008, n. prot. 13338, ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 200801272/017 con la quale si propone di approvare il "Regolamento di Polizia Amministrativa" per le ragioni dettagliatamente evidenziate in narrativa.

Nell’ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di modifica della citata deliberazione.

La Circoscrizione IV, nell’impossibilità di esprimere il parere richiesto entro i termini prefissati, ha richiesto, con lettera in data 10 aprile 2008 n. prot. 4882, apposita proroga al Settore Regolamentazioni Sanzioni Contenzioso Sanità.

La I^ Commissione, competente per materia, ha esaminato la proposta di approvazione della deliberazione in argomento nella seduta del 16 aprile 2008.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

  • Visto l'art.54 dello Statuto;
  • Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
  • Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

  • di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di approvazione del "Regolamento di polizia amministrativa".

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 16

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

ASTENUTI: 1 (Rabellino)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di approvazione del "Regolamento di polizia amministrativa".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2008/2008_02197.html

Archivio

inserimento 26.05.2008 - a cura di Redazione web Circoscrizione 4 - Ufficio Comunicazione&Immagine
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