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Atto 46 n. mecc. 2005 02844/87

Atto n.46 n. mecc. 2005 02844/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

26 APRILE 2005

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 24 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: GAI Giorgio.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad oggetto "Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari, riferisce.

Con nota del 24 marzo 2005 n.prot.5158 la Direzione Servizi Tributari invita la Circoscrizione ad esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili".

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 18 aprile 2005, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), all’art.13, prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per 1’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, in sede di commento della norma sopra citata, con nota del 14 maggio 2004, ha tra l’altro precisato:

  • il Comune ha facoltà di definire i propri rapporti tributari e disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità di attuazione della norma di cui al citato articolo 13 della Legge Finanziaria 2003;
  • per i Comuni "la forma prevista dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi" è il regolamento;
  • tale regolamento deve essere emanato, ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, e deve essere adottato entro la data fissata per il bilancio di previsione;
  • non si ravvisa alcuna ragione ostativa alla possibilità di prevedere nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà.

A maggior chiarimento di quest’ultimo punto, la stessa fonte (Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali) con successiva nota (8/6/2004), ha precisato che non sussistono ragioni di diritto e di fatto che precludano agli enti territoriali la facoltà di deliberare in merito anche in anni successivi al 2003.

Detta facoltà potrà esplicarsi sia prorogando provvedimenti già in essere, in quanto a suo

tempo deliberati, in fase di prima attuazione dell’articolo 13 della legge n. 289/2002, sia varando, ex novo, definizioni agevolate per incentivare il maggior numero di contribuenti a fruire di tali favorevoli opportunità.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), all’articolo 1 ha previsto:

  • al comma 336 (Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie) – "I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni";
  • al comma 337 (Decorrenza degli effetti fiscali delle variazioni catastali) – "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune".

Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40 del 18/02/2005), emanato ai sensi del comma 339 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato le modalità tecniche e operative per l’attuazione dell’articolo 1, comma 336 di detta legge.

In base alle norme citate:

  • il Comune, individuate le unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie richiedono ai soggetti interessati la produzione degli atti di aggiornamento catastale (si osserva al riguardo che le unita immobiliari censite a Torino sono n.758.055, di cui n. 78.194 nelle categorie A4 e A5);
  • i soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia del Territorio, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune, gli atti di aggiornamento necessari redatti da un professionista tecnico abilitato a norma di legge;
  • in mancanza di tale adempimento gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono d’ufficio all’aggiornamento ponendo a carico dell’inadempiente gli oneri per l’attività svolta dalle proprie strutture;
  • gli atti attributivi delle nuove rendite sono notificati dall’Agenzia del Territorio ai soggetti interessati;
  • in deroga alle disposizioni vigenti, a norma del comma 337, le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite hanno effetto fiscale retroattivo nel senso che la loro decorrenza è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in mancanza, al 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune;
  • sono posti a carico dei contribuenti che non avevano a tempo debito adempiuto all’obbligo di dichiarare al Catasto le nuove edificazioni e/o le intervenute variazioni edilizie i tributi dovuti e le relative sanzioni.

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Titolo 1 (imposte comunali), Capo 1 (imposta comunali sug1i immobili). articolo 10 (versamenti e dichiarazioni), comma 4), stabilisce che:

  • i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio;
  • la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Il successivo articolo 14 del Decreto legislativo in commento dispone:

  • al comma 1. – "per 1’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila";
  • al comma 2. – "se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta".

Dove il tributo dovuto ovvero la maggiore imposta dovuta sono calcolati in base alle aliquote ICI in vigore nei singoli anni di riferimento;

  • e al comma 6 – "sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto".

L’operazione avviata dal comma 336 della Finanziaria 2005 porterà dunque ad una sostanziale bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso.

Il tutto a conclusione delle complesse procedure previste dal Direttore dell’Agenzia del Territorio con il citato provvedimento del 16/02/2005 che prevedono, a valle dell’individuazione da parte dei Comuni delle unità immobiliari passibili di riclassamento, onerosi adempimenti a carico sia di questi ultimi sia dell’Agenzia del Territorio.

D’altro lato è necessario evidenziare che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie per l’efficacia retroattiva della norma.

Valutato tutto quanto precede si ritiene opportuno proporre, in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, un provvedimento che agevoli la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall’articolo 1, commi 336 e 337 della legge n. 311/2004 cit..

In sintesi il provvedimento prevede per i soggetti passivi ICI che prima della richiesta del Comune presentino spontaneamente all’Agenzia del territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994:

  1. relativamente alle annualità di imposta arretrate con decorrenza dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e limitatamente al periodo in cui risultano essere soggetti passivi d’imposta, trova applicazione l’aliquota agevolata del 6°/oo, ovvero del 5,25%o per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi, da sanzioni ed interessi;
  2. il perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento in autoliquidazione a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio de1 31 ottobre 2005;
  3. viene fatta salva la possibilità, da parte dell’Ufficio Tributi, di verificare l’esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e la correttezza dei versamenti eseguiti, provvedendo in caso di versamento insufficiente alla liquidazione delle maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’articolo. 13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, nonché, in caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, all’attivazione della procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 311/2004.

Si propone di inserire questo provvedimento nel Regolamento dell’Imposta comunale sugli immobili con un nuovo articolo numerato 4 ter e denominato "Agevolazioni in materia di atti di aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, della L. 30. 12/2004, n. 311".

Tutto ciò premesso,

La Giunta Circoscrizionale

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità

Propone al Consiglio Circoscrizionale

  • di esprimere parere favorevole per l’approvazione "Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Durante la discussione escono dall’aula i Consiglieri Quaglia, Barbaro, Demarie per cui i Consiglieri presenti in aula al momento della votazione sono 21

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 21

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: //

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per l’approvazione "Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili.

 

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_02844.html

Archivio

inserimento 15.05.2005
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