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Atto 104 n. mecc. 2005 05209/87

 

Atto n. 104 n. mecc. 2005 05209/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

28 GIUGNO 2005

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.

In totale n. 19 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, FERRARI Giorgio, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura, VIGNALE Gian Luca,

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Variante parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo per l’abolizione delle barriere architettoniche. Adozione".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO, riferisce.

Con nota del 16 maggio 2005, n.prot.3365, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla ""Variante parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo per l’abolizione delle barriere architettoniche. Adozione".

In data 13 febbraio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno avente per oggetto: "Norme per il superamento delle barriere architettoniche". Con lo stesso la Città si è impegnata ad assumere provvedimenti per consentire ai portatori di handicap procedure agevolate per adeguare alle proprie esigenze quei fabbricati che non siano soggetti a particolari vincoli di tutela.

Il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore è volto a realizzare una città senza barriere e impone il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata nonché per gli spazi esterni di pertinenza.

Identica attenzione è rivolta agli spazi pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione e a quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Accade, tuttavia, che taluni interventi necessari per eliminare i limiti all'attività dei soggetti affetti da menomazioni non siano concretamente realizzabili perché in contrasto con le previsioni del P.R.G.

Sotto questo profilo si rileva che il legislatore ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad "accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori, anche esterni, di rampe etc. Non ha invece preso in considerazione le ipotesi in cui una famiglia debba ampliare la propria abitazione per renderla funzionale a una persona disabile.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di proporre una modifica alle Norme vigenti prevedendo, anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico, in linea con gli obiettivi della Legge 13/89.

Facendo, pertanto, seguito al citato ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale il 13 febbraio 2003 e considerato che una modifica della normativa attuale costituisce un interesse per la collettività, si ritiene di proporre una variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale apportando allo strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, alcune modifiche che riguardano :

  • all'art.4 delle N.U.E.A., nell'ambito della definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti fino a 25 mq in deroga agli indici di edificabilità della zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile. Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga, si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili. Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni di cui sopra. Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico - architettonico, vengono estese anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A. limitatamente a quelli appartenente al gruppo 3 "Edifici di valore storico – ambientale", gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario qualora ne decada l'esigenza;
  • all'art.8 delle N.U.E.A., nelle aree normative R1, R2, R3, R9 e M1, l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa, qualora utilizzati da portatori di handicap;
  • al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi, cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative. La modifica introduce la possibilità di realizzare tali parcheggi purchè a esclusivo servizio di invalidi residenti.

La variante pertanto prevede quanto segue:

  1. all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater, inserire i seguenti nuovo commi:
  2. "43 Ampliamenti fino a 25 mq di edifici unifamiliari e bifamiliari strettamente necessari per migliorarne la fruibilità da parte di portatori di handicap possono essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità, fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato al comma 43ter.

    Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

    43bis Per i rimanenti edifici – ad uso residenziale - detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi ecc…), fatto salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia. Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.

    La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è comunque subordinata a verifica statica.

    43ter Negli edifici soggetti all’art. 26, limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico – ambientale", al gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino dello stato originario una volta cessato l’utilizzo del bene da parte dei soggetti aventi diritto.

  3. all'art.8 delle N.U.E.A., in calce ai commi 6, 11, 14,33 e 36, aggiungere il seguente testo:
  4. "In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori di handicap."

  5. all'art.8 in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:

"75bis Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è comunque ammessa l'individuazione di un posto auto ad esclusivo servizio di portatori di handicap."

D) all’art.26 al comma 14 "Tipi di intervento" dopo le parole : "in cui sono stati contraddistinti gli edifici" aggiungere: ", fatto salvo quanto specificato all’art. 4 comma 43ter"

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che, per quanto attiene alla quantità globale di servizi, le Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso non producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 02 10032/21 del 26 novembre 2002, così come si rileva dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che è parte integrante del presente provvedimento.

L'adeguamento normativo è stato illustrato e discusso nel corso della seduta della II Commissione congiunta delle Circoscrizioni III, IV e V, tenutasi in data 14 giugno 2005, con l'ausilio di un Tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

  • di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo per l’abolizione delle barriere architettoniche. Adozione".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Giovanni Bosso per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 18

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI://

ASTENUTI: //

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo per l’abolizione delle barriere architettoniche. Adozione".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_05016.html

 

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inserimento 8.07.2005
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