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Atto 62 n. mecc. 0402499/87



Atto n. 62

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

5 APRILE 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: Stefania DEMARIE, Laura QUAGLIA, Giorgio GAI e Nicola FARANO.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Fabri Calandrini

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO, riferisce.

Con nota del 5 marzo 2004, Prot. n. 434, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

L'Amministrazione Comunale ha avviato un processo di revisione generale del Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario risale al 1913 ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi. Tale processo di revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento Edilizio, redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999.

Il nuovo testo è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle prescrizioni normative contenute nel Regolamento vigente che, maggiormente, hanno determinato i caratteri essenziali della forma urbana consolidata e che ancora oggi vengono ritenute adeguate a disciplinare la morfologia della nuova edificazione.

L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla modifica di definizioni e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici edilizi ed urbanistici.

In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio è stata introdotta una diversa definizione di "altezza dei fabbricati" derivante dall'art. 13 "altezza dei fronti della costruzione (Hf) e dell'art. 14 "altezza della costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel Regolamento Edilizio del Comune.

E' stato inoltre, introdotto un nuovo sistema di valutazione della superficie "utile" degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie.

Il nuovo dato di riferimento, denominato "superficie utile lorda" (Sul) corrisponde in sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del P.R.G. vigente, che viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità a quanto previsto nel Regolamento Tipo Regionale, sono stati esclusi dal calcolo della superficie utile lorda (Sul) le superfici relative ai vani accessori (volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi interni, cantine e depositi interrati, vani scala e ascensori), indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del fabbricato.

Con il nuovo Regolamento Edilizio è stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di insediamento l'esclusione dal computo di questi spazi accessori particolari (vani scala e ascensori), generalizzando l'innovazione già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo riferimento alle destinazioni residenziali.

Di conseguenza, il diverso sistema di calcolo adottato per la "Sul" determina, in alcuni casi, uno scarto tra la superficie calcolata in base alla vigente normativa e quella determinata con riferimento alla nuova definizione. Tale scarto è crescente quanto maggiore è l'incidenza dei connettori verticali e dipende dalla tipologia edilizia e dalle specifiche scelte progettuali compiute, ma l'elemento di maggior rilevanza è rappresentato dall'inclusione/esclusione dei vari scala dal vigente calcolo della S.L.P.

Perché non si produca una modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi, nell'adeguare l'impianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".

Viene, pertanto, introdotto, con la presente variante, un "parametro correttivo" da applicare per gli interventi con destinazioni d'uso diverse dalla residenza, fatta, altresì, eccezione per gli edifici prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano. In questi casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori di Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la Sul conteggiata dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10%.

Sono stati proposti, inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in nessun caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero antistante di ampiezza almeno pari a 4/5 dell'altezza.

Sono state, infine, introdotte norme specifiche per la tutela del verde privato e la difesa delle alberature esistenti e per la realizzazione di zone verdi con alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni.

Premesso quanto sopra, in conseguenza dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende necessario procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione del P.R.G. relativamente alla determinazione dei valori delle altezze massime consentite, che la normativa regionale demanda al P.R.G. con riferimento alle singole aree normative, e all'allineamento delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, contenuti per la maggior parte nell'art. 2 delle stesse norme.

Il ricorso al provvedimento di variare è reso quindi necessario perché, contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e determinazione dei criteri di calcolo delle altezze - art. 2 N.U.E.A. e norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto complessivo introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a perfezionare il "percorso" di adeguamento e allineamento normativo in sintonia e in coerenza con le disposizioni della Regione.

Si deve, pertanto, sostituire l'intero articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione con un nuovo articolo nel quale sono riportate le definizioni discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando così la struttura originaria dello stesso articolo e si deve integrare l'art. 34 "Norme abrogate".

Pertanto il provvedimento di variante prevede:

  • la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
  • l'inserimento, in calce dell'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A. della seguente frase: ", ove siano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di riferimento";
  • la conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A. di tutti i riferimenti, abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto con il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 2003 08280/38.

Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale. Il provvedimento non comporta, inoltre, decretamento della donazione dei servizi pubblici.

Per quanto attiene alla qualità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Il provvedimento risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/21 del 26 novembre 2002.

L'adeguamento normativo è stato illustrato e discusso nel corso della Commissione II, riunitasi in data 23 marzo 2004, con l'ausilio di un Tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

Viene dato atto che non è richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Giovanni Bosso per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 20

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI 5 (Vignale,Cacciapuoti, Puglisi, Pollini e Barbaro)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_02561.html)
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inserimento 22.06.2004
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