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Atto 4 n. mecc 2004 00216/087

Atto n. 4

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

19 GENNAIO 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia , BOSSO Giovanni Mario CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.

In totale n. 23 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: CACCIAPUOTI Francesco e POLLINI Alfredo.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Variante in itinere al progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO, riferisce:

Con nota del 2 dicembre 2003, Prot.n.2541, la Divisione Edilizia Urbanistica - Settore Procedure Amministrative e Urbanistiche, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante in itinere al progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, del 10 marzo 2003 n.mecc.2002-11600/09, è stato adottato il progetto definitivo della Variante Strutturale n. 38 - Comparto Produttivo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.U.R., si trasmette il provvedimento alla Regione Piemonte per la sua definitiva approvazione.

Tale variante, è finalizzata a dare risposte, anche diversificate, riguardanti il sistema produttivo e manifatturiero e più in generale alle attività economiche presenti nel territorio cittadino.

In base alle analisi e ricerche svolte è emerso che il sistema produttivo ha dato segnali divergenti rispetto alla politica industriale indirettamente esercitata dagli indirizzi del Piano Regolatore approvato nel 1995. A tali segnali l'Amministrazione Comunale ha risposto con iniziative rivolte ad un'analisi delle tendenze in atto con l'approvazione della variante n. 37 (variante all'apparato normativo) e con la proposta di variante sopra richiamata relativa al comparto produttivo e artigianale (variante n. 38).

Tra le varie analisi sono state in particolare verificate le previsioni inerenti le Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.) e le Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), che per la quasi totalità sono attualmente orientate a favorire prevalentemente le nuove localizzazioni residenziali.

Tale generalizzata monofunzionalità verso usi residenziali, ha indotto, in via generale, l'espulsione delle attività produttive e artigianali, soprattutto di carattere medio/piccolo, presenti negli ambiti di trasformazione in assenza di possibile localizzazione alternativa nel tessuto urbano.

Tra le strategie di intervento della variante n. 38, volte a contenere il processo di espulsione di tali attività, è stata individuata la previsione, in tali ambiti, della possibilità di conservare parte del tessuto e delle attività esistenti diversamente da quanto previsto generalmente per gli ambiti di trasformazione, che infatti presuppongono una radicale trasformazione urbanistica.

In particolare, per tali ambiti, denominati "Ambiti di Riordino" le analisi propedeutiche alla variante n. 38 hanno evidenziato l'esigenza di edifici ed attività consolidate, in certi casi con superfici lorde di pavimento esistenti prossime o superiori a quelle realizzabili secondo le regole del Piano Regolatore Generale.

La variante n. 38, nel procedere al puntuale riconoscimento di alcuni casi ritenuti significativi, ha fissato per tali ambiti, parametri e regole di trasformazione, anche in rapporto agli indici fondiari esistenti, congruenti con motivazione economica volta al riordino ed allla riqualificazione del tessuto esistente.

Si tratta di ambiti o parti di essi che sono risultati di improbabile trasformazione secondo le prescrizioni attuali del P.R.G., per il radicamento delle attività esistenti, in edifici generalmente in buono stato manutentivo, o per l'alta densità esistente e l'elevato numero di attività in essi allocate.

L'obbiettivo è, pertanto, quello di offrire opportunità di razionalizzazione e sviluppo di insediamenti misto produttivi esistenti collocati all'interno del tessuto urbano e sviluppatisi in modo frammentato e disordinato.

A seguito dell'adozione del progetto definitivo della variante n. 38, sono inoltre pervenute agli Uffici Centrali alcune proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione di ambiti con le stesse caratteristiche, che seppur non attualmente ricompresi nella variante n. 38, potrebbero essere ricondotti ala disciplina generale introdotta nelle N.U.E.A. per gli Ambiti di Riordino.

Con la variante relativa al comparto produttivo e artigianale si sono, infatti, introdotte anche alcune variazioni e integrazioni normative volte a garantire un quadro normativo coerente con le nuove ipotesi di trasformazione urbanistica.

Tuttavia, dall'esame puntuale di proposte progettuali presentate da privati per l'attuazione di interventi in ambiti suscettibili di possibili trasformazioni in linea con i criteri sopra illustrati, è emersa l'esigenza di un ulteriore affinamento e calibratura delle specifiche norme sugli ambiti di riordino.

A tal fine, nelle more dell'approvazione regionale, a seguito di valutazioni riguardanti le modalità attuative degli ambiti di riordino, si è ritenuto opportuno proporre l'integrazione delle disposizioni normative di cui all'art. 7 comma 18 e all'art. 9 delle N.U.E.A.

Le integrazioni riguardo il tema del reperimento degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.U.R. in presenza di determinate tipologie di interventi ammessi.

Si è ritenuto di introdurre la cessione delle aree nel rispetto degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della legge regionale 56/77 per gli interventi di "Restauro e risanamento conservativo" e di "Ristrutturazione edilizia", qualora comportino cambio di destinazione d'uso e per gli interventi di "Sostituzione edilizia", "Completamento", "Ristrutturazione urbanistica" e di "Nuovo Impianto".

Viene, altresì, introdotta la possibilità di "monetizzare", in alternativa alla cessione gratuita, le aree a servizi, nel caso in cui fosse dimostrata l'impossibilità di reperire tali aree nell'ambito dell'intervento.

Nella circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/U.R.E. titolata "L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. - Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" si specifica che la necessità di una variante "in itinere" può intervenire prima e anche dopo che la Regione abbia richiesto di apportare modifiche a norma dell'art. 15,commi 12 e 15 della L.R. 5 dicembre 1977, n, 56 e s.m.i. (richiamato anche dal 7° comma dell'art. 40 della stessa legge).

Considerato che l'Amministrazione ritiene che gli elementi sopra emersi costituiscano pubblico interesse e ritenendo nel contempo di non inficiare il percorso di approvazione della Variante n. 38, si propone di integrare il testo delle NUEA, così come adottato nel testo del progetto definitivo del Comparto Produttivo, con le modifiche normative qui a seguito illustrate.

Si propone, pertanto, di integrare il progetto definitivo della variante n. 38:

  1. con l'inserimento dell'art. 7 delle N.U.E.A. di P.R.G. in calce al comma 18 punto E della seguente prescrizione integrativa della precedente:
  2. "Negli ambiti di riordino, per gli interventi di cui alle lett. C) e d) dell'art. 4 della NUEA, qualora comportino cambio di destinazione d'uso, e in ogni caso, per gli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) dovrà essere garantito il rispetto degli standard urbanistici ai sensi di quanto disposto all'art. 21 della Legge regionale 56/77 e s.m.i.

    Per gli interventi di cui alle lettere c). d) che non comportino cambio di destinazione d'uso non prevista la cessazione di aree per servizi, ai sensi dell'art. 21 legge regionale 56/77 e s.m.i.

    Le aree per servizi, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nell'ambito di intervento, in alternativa alla cessione gratuita, possono essere monetizzate, fino ad un massimo del 50%, in base ai criteri previsti delle vigenti disposizioni (art. 6 comma 9 NUEA).

    Nei casi in cui, ai sensi dei commi precedenti, sia previsto il reperimento di aree per servizi da cedere o da assoggettare all'uso pubblico, lo Studio Unitario di Riordino e la relativa convenzione quadro dovranno altresì individuare la quantità e la localizzazione delle aree stesse, ovvero la loro monetizzazione".

  3. con l'inserimento dell'art. 6 della N.U.E.A. di P.R.G., comma 9 del punto n. 4)

"4) Per gli interventi previsti nelle zone urbane di trasformazione (Ambiti di Riordino) di cui all'art. 7 punto E".

Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/21 del 26 novembre 2002 e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, e costituisce variante in itinere alla variante strutturale del P.R.G. n. 38 ai sensi della Legge Urbanistica Regionale (circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE).

In data 11 dicembre 2003 la II Commissione si è riunita per discutere sulla "Variante in itinere al progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante in itinere al progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 23

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 21

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: 2 ( Valle Molinaro)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Variante in itinere al progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino - Progetto preliminare".


(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_00216.html)

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inserimento 17.02.2004
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