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Atto 151 n. mecc. 08235/87

Atto n. 151 n. mecc.2004 08235/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

11 OTTOBRE 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 19 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, QUAGLIA Laura, GAI Giorgio, RABELLINO Renzo e VALLE Mauro

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Variante parziale n. 97 ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la realizzazione dei "Parcheggi di interscambio".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO, riferisce.

Con nota dell’8 settembre 2004, n.prot.1733, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

Con deliberazione del Consiglio Comunale 19 giugno 2002, n. mecc. 2002 00155/6 sono stati adottati il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi PUP 2001), previsti dalla legge 122/89.

Tra i principali obiettivi del Programma Urbano dei Parcheggi vi è la realizzazione dei cosiddetti "Parcheggi di interscambio" finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli privati nel centro urbano e nel centro storico attraverso l’interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.

I "parcheggi di interscambio" sono destinati agli addetti e agli utenti provenienti dal bacino metropolitano. La loro ubicazione pertanto è principalmente in posizione periferica, in corrispondenza delle stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e delle linee portanti del trasporto pubblico di superficie, con valenza di grandi nodi strategici serviti da mezzi di trasporto pubblico/collettivo ad alta qualità di servizio e attrezzati con locali di ristorazione, locali commerciali, sportelli di servizi pubblici, servizi accessori all’auto.

Dalla descrizione delle diverse tipologie di parcheggio si evince che i parcheggi di interscambio, oltre a svolgere la funzione primaria costituita dall’offerta di posti auto, devono essere dotati di infrastrutture che favoriscono e incentivano lo scambio tra mezzo di trasporto privato e pubblico.

Tali indicazioni recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi, non trovano però pieno riscontro nel P.R.G. vigente. Infatti l’art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G. individua le aree a parcheggio, contraddistinte con le lettere "p", tra le aree a Servizi pubblici "S", classificandole tra le "Attività di servizio" elencate all’articolo 3 punto 7 delle N.U.E.A. stesse.

Nel sopracitato articolo 3, al comma 16, si precisa che nelle "Attività di servizio" sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale, quali attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi (articolo 3 punto 4A1a "attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato" – superficie e pubblici esercizi" – superficie di vendita non superiore a mq.250 – e articolo 3 punto 4A2 "Attività per la ristorazione e pubblici esercizi").

Inoltre le N.U.E.A. all’articolo 19 comma 8bis specificano che "In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le attività di servizio insediate".

Per aree a parcheggio il P.R.G. ammette la presenza di attività accessorie pertinenti all’attività principale, ma esclusivamente per quelle espressamente elencate, tra le quali non figurano tutte le attività individuate per i parcheggi di interscambio e descritte nel P.U.P.

Data la necessità di coordinare i due strumenti di pianificazione si ritiene di procedere all’adozione di specifica variante urbanistica ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

La finalità del presente provvedimento è pertanto quella di rendere urbanisticamente coerenti le previsioni generali contenute nel Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore, procedendo all’adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle attività previste nei parcheggi di interscambio.

Si propone quindi di introdurre, all’interno del corpo normativo del P.R.G., il richiamo specifico ai "parcheggio di interscambio" così come definiti nel P.U.P., consentendo la presenza dei cosiddetti "servizi accessori all’auto" (vendita prodotti, relativi uffici e servizi, officina, autolavaggio……) nei parcheggi suddetti.

Parimenti, considerato che la destinazione a "parcheggio" rientra tra le attività di servizio di cui al punto 7 dell’articolo 3 delle N.U.E.A. si propone di consentire, in tutte le attività di servizio, quali destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale, anche le "attività principale, anche le "attività artigianali di servizio" descritte al punto 4 A3) del citato articolo 3 delle N.U.E.A. al fine di promuovere le attività insediabili per una ottimazione dell’uso delle aree stesse.

Il ricorso al provvedimento di variante riviste carattere di pubblico interesse in quanto, in linea generale, determina la possibilità di offrire, nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori destinazioni accessorie e, in particolare, nelle aree destinate a parcheggio di interscambio un variegato servizio di assistenza ai fruitori delle stesse, coerentemente alla normativa di settore, oltre che un valore aggiunto alle strutture.

Il presente provvedimento di variante, pertanto, prevede:

    1. All’articolo 3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole "attività commerciali al dettaglio" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo le parole "pubblici esercizi" inserire le seguenti parole "e attività artigianali di servizio"; dopo le parole "punti 4A1a" eliminare la congiunzione "e" e inserire il carattere ","; dopo i caratteri "4A2" inserire i seguenti caratteri "e4A3".
    2. All’articolo 8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
    3. "75bis Nei " Parcheggi di interscambio" previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla Città sono ammesse le destinazioni di cui all’articolo 3 punti 4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A.".

    4. All’articolo 31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il seguente nuovo testo:

" - nelle aree destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi a "parcheggio di interscambio", anche come impianti autonomi".

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di servizi pubblici.

Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Per quanto riguarda la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Settore Tutela Ambiente ha fatto presente che la stessa non può essere espressa in via generale, ma dovrà essere valutata, di volta in volta su ogni singolo progetto.

Il Settore citato dovrà, pertanto, essere interpellato in futuro, in relazione alle singole attuazioni, come è specificato nell’allegato 1 al presente provvedimento.

Relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto, illustrata e discussa nella seduta dalla II Commissione permanente di lavoro riunitasi il 7 ottobre 2004, si ritiene opportuno condividere quanto espresso evidenziando tuttavia la necessità di coinvolgere le Associazioni di categoria interessate dalle tipologie di insediamento nelle aree destinate ai parcheggi di interscambio, per valutarne caso per caso l’impatto sugli impianti preesistenti ed offrire un servizio omogeneo sul territorio cittadino.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

  • di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19

VOTANTI:16

VOTI FAVOREVOLI:16

VOTI CONTRARI://

ASTENUTI: 3 (Demarie, Pollini, Vignale)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".


(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_08235.html)
Archivio

inserimento 18.11.2004
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