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Atto 107 n. mecc.  0404693/87

Atto n. 107 n. mecc. 2004 04693/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

7 GIUGNO 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, ZACCURI Rocco.

In totale n. 19 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BOSSO Giovanni, GAI Giorgio, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza abitativa".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio CERRATO e il Coordinatore della IV Commissione Mauro VALLE, riferisce.

Con nota del 27 aprile 2004, Prot.n.23412, l’Assessorato per le Politiche per la casa e sviluppo delle periferie, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza abitativa".

La Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, così come modificata dalla Legge Regione Piemonte 3 settembre 2001, n. 22, disciplina l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Tale assegnazione avviene, in via generale, mediante la periodica emissione di bandi pubblici, come previsto dall’art.4 e seguenti della medesima legge. Tuttavia, poiché possono verificarsi particolari situazioni di emergenza abitativa tali da non consentire a coloro che vi si trovano di attendere l’emanazione dei suddetti bandi e di concorrervi, l’articolo 13 della stessa legge regionale prevede che "I comuni sono autorizzati ad assegnare… un’aliquota non eccedente il 50%, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art.11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi."

Peraltro, le "…specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa" cui fa riferimento il sopracitato art.13 della Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i sono meramente esemplificative ed indicative di condizioni di disagio abitativo. Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo la Città si è dotata di uno strumento di supporto tecnico politico.

Infatti, con Deliberazione n. mecc. 1985 11632/12 del 30 settembre 1985, il Consiglio Comunale istituiva la Commissione per l’Emergenza Abitativa (C.E.A.) con la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali relativi ai nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

La sopracitata Deliberazione regolamentava la composizione della Commissione, il suo funzionamento e la competenza ad esaminare la situazione di nuclei familiari sottoposti a procedura di sfratto e dei cosiddetti "casi sociali" al fine di un’eventuale assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La predetta Commissione, a tutt’oggi operante, ha svolto nel corso degli anni la sua funzione consultiva secondo modalità e criteri autonomamente assunti.

Risulta ora opportuno disciplinare, mediante apposito regolamento, il funzionamento della Commissione nonché i criteri di assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati ai casi di emergenza abitativa allo scopo di garantire maggiore trasparenza, efficacia ed equità.

Il regolamento si propone quindi di riordinare in modo organico l’intera materia sostituendo, a tal fine, precedenti atti deliberativi che vengono così revocati.

Il regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in Emergenza Abitativa è stato illustrato e discusso nel corso della seduta congiunta delle Commissioni II e IV, riunitesi in data 31 maggio 2004, con l'ausilio ed il supporto di tecnici degli uffici competenti.

Nell’esaminare il summenzionato regolamento sono emerse alcune considerazioni.

All’articolo 2 (Funzionamento della Commissione per l’Emergenza Abitativa) si propone di precisare che il vicepresidente debba essere omogeneo alla maggioranza del Consiglio Comunale poiché questi sostituisce il presidente della Commissione, ossia l’Assessore, in caso di sua assenza e dal momento che in caso di parità di voti espressi "prevale il voto del presidente".

Si esprimono fortissime riserve circa l’articolo 6 punto 4 poiché se da un lato si condivide che l’esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es.: verbale di conciliazione), per contro non si condivide quanto successivamente riportato, ossia che "in ogni caso l’alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva": ciò significa che per aver diritto all’alloggio ERP (oltre agli altri requisiti) bisogna essere stati sottoposti a sfratto forzoso con la presenza della forza pubblica, del fabbro e del camion per il trasporto dei mobili.

Relativamente all’articolo 9 punto 1 (Ulteriori requisiti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedure di sfratto per morosità) si propone che il periodo di regolare corresponsione del canone di locazione prima dell’insorgere della morosità, precedentemente fissato per almeno un anno e successivamente ridotto a dieci mesi, sia definitivamente portato a sei mesi in quanto è evidente che il lavoro di oggi non abbia più le caratteristiche di diversi anni fa, quando il requisito dell’anno di canone pagato prima di incorrere in morosità era giustificato. Oggi il lavoro flessibile, precario, discontinuo, fa sì che una famiglia possa trovarsi nell’impossibilità di pagare il canone anche pochi mesi dopo aver stipulato il contratto di locazione. Si tratta senza dubbio di morosità non colpevoli. Qualora un lavoratore dovesse perdere il lavoro, quattro, sei, otto mesi dopo aver stipulato il contratto, questi non può rischiare di non avere più diritto all’alloggio perché manca l’anno di corresponsione del canone.

All’articolo 9 punto 2 del regolamento si sancisce che in caso di sfratto per morosità si abbia diritto all’ERP se il nucleo familiare è in condizione di assistenza o eventuale "assistibilità" da parte dei servizi sociali. Tuttavia persone, famiglie, donne separate con uno o due figli a carico con un reddito mensile tra i 400,00 e i 600,00 euro, non sono considerate abbastanza povere dai Servizi Sociali. Ci sono stati difatti casi con redditi analoghi che hanno fatto domanda ma dalla CEA si sono viste negare il diritto all’ERP in quanto non assistite né assistibili. Si propone pertanto di separare il requisito di assistenza o "assistibilità" dal diritto all’ERP.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza abitativa" tenuto conto delle indicazioni esposte in narrativa e rivolte ai Settori Amministrativi ed agli Assessorati competenti.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 19

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: //

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza abitativa" tenuto conto delle indicazioni esposte in narrativa e rivolte ai Settori Amministrativi ed agli Assessorati competenti.

(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_0404693.html)
Archivio

inserimento 7.07.2004
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