CITTA’ DI TORINO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA N. 110/2006

PER ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO “EX ALBERGO DI VIRTU’” SITO IN TORINO – PIAZZA CARLO EMANUELE II° N.  15.

L’Amministrazione Comunale intende procedere all'alienazione ad asta pubblica del fabbricato denominato “Ex Albergo di Virtù” sito in Torino, Piazza Carlo Emanuele II° n. 15, comprendente l’intero isolato “San Bartolomeo” delimitato dalle vie Maria Vittoria – S. Massimo – Santa Croce – e dalla stessa Piazza Carlo Emanuele II°.

L’immobile dovrà essere destinato ad albergo di categoria superiore (cat. 4 superior o 5 stelle) avente una capienza minima di 120 stanze.

Tale fabbricato, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, si presenta come un isolato chiuso sui quattro lati, con corpi di fabbrica a 4, 5 e 6 piani f.t, androne principale verso la Piazza e cortile interno con porticato, ed è censito al C.F. al foglio 213 n. 68 subb. dal 148 al 267 compresi, salvo quanto precisato nella scheda tecnica di cui infra. La destinazione urbanistica è ricettiva.

Alla data di pubblicazione del presente bando nove unità commerciali site al piano terreno sono occupate ad uso commerciale in forza di contratti di locazione scaduti, per i quali sono state avviate le procedure di rilascio che saranno condotte a termine dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in accordo con la Città, salvo eventuale diverso avviso da parte dell’aggiudicatario.

Ulteriori precisazioni relative a caratteristiche dimensionali dell’immobile, destinazione urbanistica, vincoli cui lo stesso è soggetto e situazioni locative sono meglio dettagliate nella scheda tecnica costituente “allegato A” al presente bando.

Prezzo base d’asta € 7.143.000,00= fuori campo I.V.A.

Deposito cauzionale provvisorio euro 714.300,00= (settecentoquattordicimilatrecento/00).

L’incanto si terrà il giorno di mercoledì 15 NOVEMBRE 2006 alle ore 10.00 in una sala del Civico Palazzo, Piazza Palazzo di Città n° 1, dove si procederà in seduta pubblica.

Condizioni della vendita

L’immobile è alienato a corpo e non a misura, nello stato di fatto, manutentivo e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti pesi ed oneri, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi ovvero derivanti dalla situazione locativa indicata nella scheda tecnica allegata al presente bando, e con le relative accessioni, pertinenze e dipendenze, libero comunque da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse.

E’ fatto carico all’aggiudicatario di procedere, ove occorrente, alla normalizzazione tecnica, impiantistica ed ambientale dell’immobile senza possibilità per lo stesso di  sollevare eccezioni e riserve e senza obbligo per la Città di Torino di eseguire interventi di miglioria, manutenzione, messa in sicurezza, bonifica ambientale o sgombero di materiali di qualunque genere eventualmente ivi presenti quali macerie, masserizie o altro che per qualsiasi ragione eventualmente si trovi in loco.

Modalità di svolgimento dell’asta

L’alienazione sarà effettuata mediante asta pubblica con il sistema delle candele vergini di cui agli artt. 73 lett. a) e 74 del R.D. 23/5/1924 n° 827. L’aggiudicazione  sarà pronunciata a favore di colui che avrà effettuato la migliore offerta economica in conformità a quanto stabilito dall’art. 74 sopra citato. Si precisa che ciascun rilancio, a partire dalla base d’asta come sopra individuata, dovrà essere pari almeno ad euro 5.000,00=. L’aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un solo offerente che, nella seduta di gara, effettui almeno un rilancio sul prezzo a base d’asta, purché di ammontare minimo pari ad euro 5.000,00=.

La Civica Amministrazione si riserva comunque a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare.

Requisiti per la partecipazione:

sono ammessi a partecipare all’asta esclusivamente:

1) operatori alberghieri internazionali le cui strutture, a quattro superior o cinque stelle e con una capienza complessiva pari ad almeno  1.000 camere, siano ubicate in più Stati di cui almeno uno extraeuropeo

ovvero

2) soggetti giuridici che abbiano formalizzato, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione all’asta, un contratto di gestione dell’immobile oggetto del presente bando, anche in regime di management o franchising, per una durata di 5 o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche di cui al punto 1. Detto contratto di gestione potrà essere subordinato alla aggiudicazione definitiva dell’immobile all’asta.

Modalità di partecipazione all’asta

Entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 di martedì 14 NOVEMBRE 2006 i concorrenti dovranno presentare un plico sigillato indirizzato a: “UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA’ DI TORINO (Appalti) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 TORINO”.

Farà fede il timbro/data e l’ora apposti all’atto del ricevimento dal sopra citato Protocollo Generale.

Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del mittente.

Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

Su tale plico dovrà essere riportato il nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta: "Contiene istanza di partecipazione all’asta pubblica n. 110/2006 per acquisto immobile “Ex Albergo di Virtù” di piazza Carlo Emanuele II n°15”.

Il  plico dovrà contenere:

A) istanza di partecipazione all’asta in lingua italiana, redatta in bollo e indirizzata al “Sindaco della Città di Torino” sottoscritta dal partecipante o dal legale rappresentante in caso di società o enti, prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/00.

L’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni – redatte anch’esse in lingua italiana - corredate dalla relativa documentazione, come infra specificato, e successivamente verificabili:

per le persone fisiche:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, stato civile;

- dichiarazione di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia);

- dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali e/o di procedimenti penali che determinino o possano determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;

- dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati.

per le società, enti di qualsiasi tipo ed altri soggetti:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e altresì dei soci se trattasi di società di persone) con relativi poteri;

- dichiarazione che la società, i legali rappresentanti (ed altresì i soci se trattasi di società di persone ovvero il titolare se trattasi di ditta individuale) non ricadono in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia);

- data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o registrazione equivalente per soggetti non aventi sede legale in Italia;

- dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente e di essere abilitato a impegnarsi e a quietanzare;

- dichiarazione del sottoscrittore di non avere a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci, se trattasi di società di persone) e a carico della persona giuridica condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né di avere in corso procedimenti penali che possano comportare tale incapacità, ai sensi delle norme vigenti;

- dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.

B) dichiarazione di essere un operatore alberghiero internazionale le cui strutture, a quattro superior o cinque stelle e con una capienza complessiva pari ad almeno 1.000 camere, siano ubicate in più Stati di cui almeno uno extraeuropeo;

ovvero dichiarazione di aver stipulato un contratto di gestione dell’immobile oggetto del presente bando, anche in regime di management o franchising, della durata di 5 o più anni, con operatori alberghieri aventi le caratteristiche di cui al precedente capoverso del presente punto B. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da estratto del contratto tradotto in lingua italiana, che dimostri la sussistenza del rapporto contrattuale di cui sopra. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere copia integrale del contratto;

C) dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel presente avviso e nella scheda tecnica costituente allegato A , senza possibilità di sollevare eccezioni o riserve;

D) impegno, per sé o aventi causa, ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, ai seguenti obblighi:

- destinare l’intero complesso edilizio ad albergo di categoria superiore (cat. 4 superior o 5 stelle) avente una capienza minima di almeno 120 stanze, fatto salvo il 25% della SLP esistente o in progetto, per il quale l’attuale P.R.G. ammette attività commerciali complementari e accessorie funzionali all’attività principale;

- mantenere la gestione dell’immobile, da parte di un soggetto avente i requisiti di partecipazione sopra indicati, per almeno 10  anni;

- mantenere la categoria sopra indicata per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data di fine lavori, fatta constare nell’apposita “comunicazione di ultimazione lavori” inoltrata allo Sportello Unico per l’Edilizia della Città;

- trasferire, in caso di alienazione dell’edificio, gli obblighi di destinazione e gestione dell’immobile sopra indicato agli aventi causa;

- presentare il progetto edilizio-urbanistico occorrente per l’avvio del procedimento volto al rilascio del permesso a costruire convenzionato, entro 12 mesi dalla stipulazione dell’atto di acquisto dell’immobile (salvo proroghe concesse dalla Città di Torino in relazione a cause non imputabili all’aggiudicatario);

- prestare al momento del rogito di vendita, a garanzia dell’obbligo di presentazione del progetto di cui al paragrafo precedente, deposito cauzionale e/o fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa di importo pari al 5% della base d’asta (euro 357.150,00=) di durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data del rogito, automaticamente rinnovabile, in caso di proroga di cui al paragrafo precedente, fino a svincolo da parte dell’Amministrazione Comunale;

- garantire, tenendone conto nel progetto di ristrutturazione dell’immobile, la conservazione e le modalità di fruizione  pubblica dei locali già destinati a residenza di Antonio Gramsci;

E) dichiarazione di aver vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche e giuridiche che possono influire sull’offerta presentata - ivi compreso lo stato di fatto e di diritto dell’immobile – anche attraverso idonei sopralluoghi, ritenendola equa;

F) ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di euro 714.300,00=.

Tutte le dichiarazioni di cui ai punti B, C, D ed E dovranno essere sottoscritte dal partecipante o dal legale rappresentante in caso di società ed enti.

Deposito cauzionale

A garanzia dell’offerta e della sottoscrizione dell’atto dovrà essere versato deposito cauzionale pari a euro 714.300,00=. Detta cauzione potrà  essere prestata mediante versamento in contanti o assegno circolare non trasferibile  (intestato al Tesoriere della Città di Torino) presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2 – Torino (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,10); in luogo di tale versamento sono ammesse fidejussioni bancarie nonché polizze fidejussorie rilasciate da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge  10 giugno 1982 n. 348, con scadenza non inferiore a 12 mesi dalla data di scadenza fissata nel presente bando per la presentazione delle istanze di partecipazione all’asta.

Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sovraindicati.

La fotocopia della quietanza dell’avvenuto deposito ovvero l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere inserita nel plico contenente i documenti.

Il deposito cauzionale costituito dall’aggiudicatario verrà introitato dalla Città di Torino, al momento del rogito, a titolo di acconto prezzo, se costituito a mezzo di assegno circolare o in contanti. Nel caso di costituzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, questa sarà restituita per lo svincolo al momento del pagamento dell’intero corrispettivo; ai non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, senza alcun diritto ad interessi.

Deposito cauzionale, documenti, modalità di presentazione delle istanze e dichiarazioni tutte, indicate nel presente avviso, sono richieste a pena di esclusione.

Tutte le fideiussioni o polizze fideiussorie  previste dal presente bando dovranno contenere l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.

Sono ammesse istanze per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed allegata in originale o copia autenticata nel plico contenente i documenti, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso le dichiarazioni da rendersi nell’istanza dovranno essere effettuate in capo al delegante. Sono inoltre ammesse istanze presentate congiuntamente da parte di due o più soggetti in via solidale, purché ciascuno di essi, singolarmente considerato, sia in possesso dei requisiti di partecipazione per l’ammissione all’asta in precedenza indicati.

Non sono ammesse istanze presentate per persona da nominare.

Le istanze duplici (con alternative) o incomplete o comunque contenenti condizioni per l’acquisto non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Aggiudicazione

L’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso di tutti i requisiti dichiarati nell’istanza – segnatamente in relazione a quelli indicati al punto B) -  mediante l’acquisizione d’ufficio di documenti, atti e contratti e quant’altro necessario e/o mediante richiesta di produzione degli stessi all’aggiudicatario.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, quest’ultima verrà annullata e la Città avrà titolo ad incamerare la cauzione prestata,  fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e delle spese sostenute dall’ente derivanti dall’inadempimento.

L’aggiudicazione definitiva è condizionata alle verifiche prescritte dalla legge e a quelle sopraindicate.

Pertanto l’aggiudicazione diverrà vincolante per la Civica Amministrazione allorché saranno divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell’esito della procedura e di trasferimento definitivo della proprietà dell’immobile.

L’offerta si considera vincolante per l’offerente e irrevocabile per la durata di mesi 12 dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione all’asta.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva la Città assumerà il provvedimento di trasferimento della proprietà e l'aggiudicatario sarà successivamente invitato dalla Civica Amministrazione a stipulare il relativo contratto di compravendita che verrà rogato da notaio officiato dalla parte acquirente, sulla quale graveranno le spese d'atto, fiscali e conseguenti.

In caso di inadempienza, relativamente alla stipula del contratto entro 30 giorni dall’invito di cui sopra, la cauzione verrà incamerata e la Città sarà libera di dichiarare decaduto dall’aggiudicazione l’inadempiente, fermo restando ogni diritto di risarcimento del danno subito.

Non sono ammesse intestazioni a terzi del bene, neppure a favore di società unipersonali costituite dal singolo aggiudicatario.

Il corrispettivo dell’alienazione dovrà essere integralmente corrisposto in sede di atto di alienazione.

Le spese contrattuali, accessorie relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dell’avviso di gara, sono a carico dell'aggiudicatario, mentre le operazioni catastali eventualmente occorrenti per la stipula saranno eseguite a cura e spese della Città.

Trattandosi di bene vincolato con decreto del 24.10.2005, nel recupero dell’immobile dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e s.m.i. nonché le comunicazioni fornite al riguardo dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Copia della determinazione dirigenziale n° cron. 783/008 del 28 luglio 2006 (con la quale è stata approvata l’indizione della presente asta), nonché della documentazione catastale e illustrativa relativa all’immobile posto a gara, delle planimetrie, prospetti e sezioni, potrà essere richiesta presso il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari della Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo – Piazza Palazzo di Città n° 7 -  Torino - piano III - tel. 011/442-3710-2037 (ore 9,00 - 16,00 giorni feriali, escluso il sabato). Vengono inoltre messi a disposizione dei partecipanti, esclusivamente per presa visione, i documenti di indagine sulle condizioni tecnico-statiche commissionate dall’Agenzia Territoriale della Casa predisposte nel dicembre 1999 e nel luglio 2001, nonché la relazione geologica, geotecnica idraulica e sismica anch’essa commissionata dalla ATC.

Visite e sopralluoghi potranno essere concordati con il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari della predetta Divisione – tel. 011.4423711 o 011.4423712.

Ulteriori informazioni tecniche sul complesso edilizio potranno essere richieste a quest’ultimo Settore.

Inoltre, ulteriori informazioni (comprensive del testo completo del bando di gara e dei provvedimenti autorizzativi approvati dall’Amministrazione Comunale di Torino) sono reperibili sui siti web della Città di Torino ai seguenti indirizzi: www.comune.torino.it/appalti/ e www.comune.torino.it/piazzacarlina. 

Il presente bando di gara è anche reperibile al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/aste/110_06.htm.

Foro Competente e Norme Applicabili

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’Aggiudicatario in relazione all’alienazione è competente il Foro di Torino.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sarà fatto riferimento alla normativa vigente ed, in particolare, al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924 n. 827, e al Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Trattamento dati

Si informa che i dati e le notizie comunicate dai partecipanti alla presente asta potranno essere sottoposti a operazioni di trattamento manuale e informatizzato, nell’ambito della gestione della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono riguardarli.

Informazioni

L’esito della gara sarà comunicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm a partire dal giorno seguente l’aggiudicazione provvisoria e fino al quindicesimo giorno successivo. Dal primo giorno della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i.

Torino, 31 agosto 2006

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO CENTRALE

CONTRATTI APPALTI ED ECONOMATO

Dott.ssa Mariangela ROSSATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB/sg

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA

L’immobile oggetto di alienazione, sito in Torino, Piazza Carlo Emanuele II n°15 e denominato “Ex Albergo di Virtù”, è costituito da un fabbricato risalente al ‘600 affacciantesi sulla piazza (fronte principale) e sulle vie Santa Croce, San Massimo e Maria Vittoria (Isolato San Bartolomeo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L’edificio si articola in 4 piani f.t. sulle maniche laterali (via Maria Vittoria e via Santa Croce), in 6 piani f.t. nella manica prospiciente piazza Carlo Emanuele II e in 5 piani f.t. nella manica su via San Massimo, per un’altezza massima di ml. 28 e presenta un portico interno con sequenza di colonne.

A titolo meramente indicativo si precisa che la consistenza dell’immobile è pari a circa 11.900 mq, computando in essa sia la superficie esistente (pari a circa 10.500 mq) che quella realizzabile in base alle norme del vigente Piano Regolatore Generale. Tale superficie viene indicata ai soli fini della migliore descrizione e identificazione dell’immobile; si precisa, peraltro, che la determinazione del prezzo a base d’asta è stata effettuata considerando l’immobile nella sua individualità e unità, a corpo e non a misura.

L’edificio è attualmente censito al C.F. al foglio 213 mappale 68 subalterni dal 148 al 267 compresi ed insiste su area descritta al C.T. al foglio 1281 particella 72. Alla data di pubblicazione del presente bando sono in corso le variazioni catastali per l’attribuzione all’immobile, subordinatamente alla superiore approvazione dell’Agenzia del Territorio, della categoria catastale F/4 (unità in corso di definizione); pertanto, gli identificativi catastali sopra indicati sono da intendersi non definitivi.

Dovranno essere attentamente valutati dai partecipanti gli importanti e complessi interventi di restauro anche strutturale, risanamento e consolidamento statico, attese le condizioni del quadro statico e fessurativo, che presenta cedimenti strutturali puntuali, come desumibile anche dalla documentazione tecnica messa a disposizione dei concorrenti. Non si esclude la presenza di materiali inquinanti e, quindi, la necessità, per l’acquirente, di eseguire opere di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 della legge n. 47/85 e 46 del T.U. n° 380/2001, si fa presente che, trattandosi di immobile la cui costruzione è anteriore al 1967 che dovrà essere completamente ristrutturato dall’aggiudicatario per essere reso conforme alla nuova destinazione urbanistica, sulla base di un progetto approvato dalla Città e dagli Enti competenti, l’immobile stesso verrà alienato nello stato di fatto in cui attualmente si trova. Di conseguenza il Comune venditore, pur garantendo l’inesistenza di abusi edilizi essenziali che renderebbero il bene incommerciabile, non risponderà per eventuali irregolarità edilizie minori.

Alla data di pubblicazione del presente bando risulta ancora occupato un alloggio di edilizia pubblica residenziale ubicato al 4° piano dello stabile avente una superficie pari a mq 56,42, assegnato dal Comune di Torino con convenzione di locazione stipulata in data 12.03.1992; per ottenere il rilascio di detta unità abitativa la Città si impegna ad attivare le procedure previste dalla legge.

Per ciò che concerne le nove unità commerciali ubicate al piano terreno dello stabile, le stesse risultano ancora occupate in forza di contratti di locazione scaduti per intervenuta disdetta.

Si riportano qui di seguito le informazioni concernenti i contratti e le relative cause di sfratto per finita locazione promosse dall’Agenzia Territoriale per la Casa, precisando che trattasi in tutti i casi del primo grado di giudizio. 

1)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con la Ditta individuale “Impagliatura Mauro” di Giorda Gianluisa in data 05/06/1989 avente scadenza il 31 maggio 2001, non rinnovato, afferente il locale ad uso attività di impagliatura sedie sito in Torino Piazza Carlo Emanuele ,15;

il contratto è stato assoggettato a I.V.A. sino al 10/2000 ed  in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale, serie 3 numero 10582.

La causa andrà in discussione  all’udienza del 27.09.2006.

2)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Sgura Domenico in data 24.09.1984 avente scadenza il 30 settembre 1996 e non rinnovato, afferente il locale ad uso bar sito in Torino Piazza Carlo Emanuele n. 15, con accesso all’esercizio commerciale da piazza Carlo Emanuele n. 15/A;

il contratto è stato registrato a Torino il 17.10.1984 al n. 25542, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 10/1988, dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie 3 numero 10553.

La causa è stata discussa  all’udienza del 5.07.2006; con sentenza n. 4714, pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino ha dichiarato cessato il contratto di locazione al 30.09.1996, fissando l’esecuzione al 30.11.2006.

3)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Poncina Gabriella, già titolare della ditta individuale “Copisteria dell’Università di Poncina Gabriella”, ora denominata  “Copisteria dell’Università s.n.c. di Poncina Gabriella e Pilotta Laura” in data 7.01.1985 avente scadenza il 31 dicembre 1996 e non rinnovato, afferente i locali ad uso copisteria, siti in Torino, piazza Carlo Emanuele, 15, con accesso all’esercizio commerciale da via Maria Vittoria n. 28;

il contratto è stato registrato a Torino il 10.01.1985 al n. 105500, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 1988, dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie 3 numero 10543.

La causa verrà trattata all’udienza del 10.10.2006.

4)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Poncina Gabriella già titolare della ditta individuale “Copisteria dell’Università di Poncina Gabriella”, ora denominata “Copisteria dell’Università s.n.c. di Poncina Gabriella e Pilotta Laura” in data 29.02.1988 avente scadenza il 29 febbraio 2000 e non rinnovato, afferente il locale ad uso copisteria sita in Torino, piazza Carlo Emanuele, 15, con accesso all’esercizio commerciale da via Maria Vittoria n. 28;

il contratto è stato registrato a Torino il 18.03.1988 al n. 8988, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 1988, dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie 3 numero 10599.

La causa verrà trattata all’udienza del 10.10.2006.

5)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Brusasca Umberto, titolare della ditta individuale l’ “Object du desir di Brusasca Umberto” in data 5.6.1989 avente scadenza il 31 maggio 2001 e non rinnovato, afferente il locale ad uso falegnameria sito in Torino, piazza Carlo Emanuele, 15;

il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. fino al 10/2000 ed  in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale, serie 3 numero 10569.

La causa andrà in discussione  all’udienza del 27.09.2006.

6)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Soleti Mariangela in data 14.10.1991, avente scadenza il 31 ottobre 2003 e non rinnovato, afferente il locale ad uso parrucchiere sito in Torino, piazza Carlo Emanuele ,15;

il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. sino al 10/2000 ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale, serie 3 numero 10620.

La causa, trattata all’udienza dello scorso 23.03.2006, è tuttora a riserva sull’ammissione delle istanze probatorie formulate dalla controparte e contestate da ATC.

7)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Leale Severina-Consorzio Piazza Carlo Emanuele 15 in data 7.01.1985, avente scadenza il 31 dicembre 1996 e non rinnovato, afferente il locale ad uso magazzino/deposito sito in Torino, piazza Carlo Emanuele, 15;

il contratto è stato registrato a Torino il 10.01.1985 al n. 798, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 1988, dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. sino al 10/2000 ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie 3 numero 10596.

Con la sentenza n. 3128 del 17.05.2006 il Tribunale di Torino ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione alla data del 31.12.2002, fissando per l’esecuzione la data del 31.12.2006.

8)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con Soncin Pasqualina e Carbone Giuseppe in data 31.10.1984, avente scadenza il 31 ottobre 1996 e non rinnovato, afferente il locale ad uso magazzino/deposito sito in Torino, piazza Carlo Emanuele, 15;

il contratto è stato registrato a Torino il 16.11.1984 al n. 27787, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 1988. Dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. sino al 10/2000 ed in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie 3 numero 10641.

La causa andrà in discussione all’udienza del 21.11.2006.

9)   Contratto di locazione stipulato da ATC Torino con “Associazione UISP Torino” in data 22/04/1985 avente scadenza il 31 maggio 2000 e non rinnovato, afferente il locale ad uso ufficio sito in P.zza Carlo Emanuele 15 Torino;

il contratto è stato registrato a Torino in data 16/05/1985 rep. n°11420, la registrazione è stata annualmente rinnovata sino al 1988. Dal 1989 il contratto è stato assoggettato ad I.V.A. sino al 10/2000; in data 13/11/2000 è stato oggetto di denuncia verbale serie b numero 10521.

Si precisa che l’”Associazione UISP Torino” ha formalizzato, con decorrenza 01.07.2006, un contratto di locazione presso altra unità commerciale estranea al compendio, impegnandosi al contempo a rilasciare la sede di piazza Carlina entro il 15.10.2006.

Resta a carico dell’A.T.C., in accordo con la Città (e salvo eventuale diverso avviso da parte dell’aggiudicatario), l’onere di coltivare e concludere le azioni occorrenti per la liberazione di dette unità, adottando le azioni più opportune per una rapida definizione delle controversie.

A seguito della variante n°118 al P.R.G. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006 mecc. n°2005 09875/009 ai sensi dell’art.17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale 56/77, l’immobile è destinato ad uso ricettivo ed inserito in area “AT – Aree da trasformare comprese nella Zona Urbana Centrale Storica”, scheda normativa n. 31 “Ex Albergo di Virtù” sotto riportata, la quale disciplina specificamente le destinazioni d’uso,  gli interventi,  e le modalità di attuazione, ferme restando le norme generali di piano alle quali si rinvia per quanto non definito nella scheda stessa infra riportata.

Trattandosi di “Area da Trasformare” nella Zona Urbana Centrale Storica, a norma di piano (art. 10 comma 37 bis) è anche prevista l’acquisizione del parere della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all’art. 91 bis della L.U.R.

Con l’adozione del progetto definitivo della variante n. 100 al P.R.G., in materia di tutela delle aree a rischio idrogeomorfologico, l’immobile in esame è stato inserito in classe I (P) di pianura, corrispondente a “zone non soggette a pericoli di inondazione né di allagamento”, per le quali non sono previste particolari limitazioni alle scelte urbanistico - edilizie.

Scheda 31

“31. Ex- Albergo di virtù (Isolato compreso tra la piazza Carlo Emanuele II e le vie Santa Croce, San Massimo e Maria Vittoria)

L’isolato che ha un impianto risalente  al XVII secolo, fu realizzato per ospitare l’Albergo di virtù. Da allora gli immobili  hanno  subito numerosi interventi edilizi e rimaneggiamenti che ne hanno alterato e modificato in modo sostanziale l’impianto originario.

Le modifiche più radicali sono state effettuate a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale che hanno comportato la  ricostruzione degli edifici compresi tra via Maria Vittoria e Via San Massimo. Successivi lavori negli anni ’80 hanno provocato gravi cedimenti statici di carattere strutturale tali da rendere attualmente inagibile parte dello stabile.

Si prevede di attuare un  completo e definitivo recupero dell’intero isolato, salvaguardando nel contempo l’immagine urbana consolidata.

La destinazione è ricettiva.

Entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, sono ammesse attività complementari e accessorie funzionali all’attività principale quali residenza custode e/o titolare, uffici e commercio al dettaglio. In tale quota sono sempre ammessi i pubblici esercizi.

La facciata su piazza Carlo Emanuele II è assoggettata ad interventi conservativi e deve essere mantenuta con l’attuale aspetto; non può pertanto essere  modificata  sotto il profilo architettonico e altimetrico. Devono, inoltre, essere salvaguardati il porticato del cortile e l’androne principale.

Per le restanti parti dell’immobile, previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, i tipi di intervento ammessi possono arrivare fino alla demolizione e ricostruzione, a condizione che  vengano effettuate approfondite analisi  storiche e strutturali volte a documentare le modificazioni dell’impianto originario sia sotto il profilo architettonico che sotto il profilo strutturale.

Le altezze delle fronti su via, anche a seguito di interventi di ricostruzione, devono rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio e i disposti  delle Norme  Urbanistico edilizie di Attuazione del P.R.G. che disciplinano le altezze. L’eventuale demolizione degli edifici esistenti, o di loro parti, e la loro contestuale ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei fili stradali esistenti.

L’altezza massima è di m. 18 e comunque non superiore alla maggiore altezza degli edifici adiacenti in cortina con uno spessore di manica massimo  di m. 14. È ammesso il completamento con aumento di SLP delle sole maniche laterali lungo le vie Maria Vittoria e Santa Croce con coperture e pendenze tradizionali da raccordarsi con i piani di gronda e le coperture esistenti.

È ammessa la copertura del cortile a condizione che i materiali usati garantiscano un buon soleggiamento delle aree sottostanti e delle facciate laterali.

È ammessa, altresì,  la realizzazione di parcheggi interrati, anche ai fini della verifica, per le eventuali nuove volumetrie, della dotazione prevista dall’art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dalla Legge 122/1989.

Qualora si realizzino nuove S.L.P., oltre ai parcheggi pertinenziali sopra richiamati, afferenti alle nuove volumetrie, si devono  reperire aree per servizi pubblici in misura pari all’ottanta per cento della S.L.P. in incremento di cui almeno il cinquanta per cento da destinare a parcheggi. Ai sensi dell’articolo 10 comma 37 delle norme del vigente P.R.G. della Città di Torino, in alternativa alla dismissione, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi come previsto all’articolo 6 delle disposizioni precitate.”

Gli interventi nell’isolato si attuano tramite permesso di costruire convenzionato che subordina il rilascio dei titoli abilitativi alla stipula di apposita convenzione o di atto unilaterale d’obbligo.”

In relazione alle prescrizioni contenute nella scheda  si precisa inoltre quanto segue:

Le prescrizioni relative alle dimensioni massime previste per i corpi di fabbrica, per i quali è ammessa la ricostruzione, vanno correttamente lette nei termini seguenti (anche alla luce di quanto prescritto all’art. 10 comma 26 delle NUEA):

- l’altezza non deve essere superiore alla maggiore altezza degli edifici adiacenti in cortina, col limite massimo di 18 metri assoluti;

- lo spessore di manica massimo è di 14 metri.

Il cortile può essere coperto (alle condizioni fissate al 10° periodo della scheda 31). In tal caso, sotto il profilo urbanistico - edilizio, sono possibili due regimi diversi:

a)   se il cortile coperto resta di uso  privato, viene computato  nel calcolo della nuova SLP realizzata e quindi incide  nella determinazione degli oneri di urbanizzazione e nella definizione del   fabbisogno  di  servizi  standard e di parcheggi pertinenziali ex L. 122/89;

b)   se il cortile coperto viene “assoggettato all’uso pubblico” (costituendo una sorta  di piazzetta  interna  di  accesso  libero  ma  regolato con   modalità   da definire  con specifica   convenzione)  la  superficie  non   viene   computata   nella   nuova  SLP in progetto;  in tal caso  un eventuale uso parziale del cortile per dehors a servizio di pubblici  esercizi che si affacciano sulla “piazzetta”, è soggetto al rispetto del relativo Regolamento Municipale ( n° 293) e al pagamento del canone “COSAP”.

La dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 è commisurata alle eventuali nuove volumetrie in progetto nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di nuova costruzione. A tale fine, in alternativa alla nuova volumetria reale in progetto, è possibile assumere la “volumetria virtuale” ottenuta moltiplicando la nuova SLP in progetto per un’altezza convenzionale di m. 3,50.

Indicazioni circa la determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire dovuto ai sensi della legge 10/77 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione):

L’entità del contributo di costruzione dovuto dipende dalle tipologie di intervento e dalle destinazioni d’uso proposte con riferimento agli oneri tabellari in vigore al momento del rilascio del Permesso di Costruire e secondo quanto prescritto dal Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006 (mecc. 2005 02356/038). In particolare:

1) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (con mutamento di destinazione d’uso) comportano il pagamento di una quota per oneri di urbanizzazione, dovuta per il cambio di destinazione d’uso e commisurata alla differenza dei valori tabellari riferiti alla originaria destinazione “residenziale” e alla nuova destinazione in progetto (utilizzando i parametri della tabella C allegata al Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione); il pagamento del costo di costruzione non è dovuto.

2) Gli interventi di ristrutturazione edilizia (con mutamento di destinazione d’uso) comportano il pagamento di una quota per oneri di urbanizzazione, dovuta per il cambio di destinazione d’uso e commisurata alla differenza dei valori tabellari riferiti alla originaria destinazione “residenziale” e alla nuova destinazione in progetto  nonché la corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione considerando la nuova destinazione ( oneri di urbanizzazione computati con riferimento ad un volume virtuale corrispondente al “valore” delle opere previste nella ristrutturazione).

Il contributo relativo al costo di costruzione è pari al 5% del computo metrico estimativo delle opere previste per gli edifici di interesse turistico non di lusso, il 6% per gli edifici classificati di lusso e al 5% per gli edifici commerciali.

3) Gli interventi di completamento (con aumento di S.L.P.) comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione riferiti alla destinazione di progetto. 

Il contributo relativo al costo di costruzione è pari al 5% del computo metrico estimativo delle opere previste per gli edifici di interesse turistico non di lusso, al 6% per gli edifici classificati di lusso e al 5% per gli edifici commerciali.

Il Ministero per i Beni Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - con Decreto del Direttore Regionale in data 24 ottobre 2005 ha dichiarato che l’immobile riveste l’interesse culturale di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali); pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo (e sue modifiche e integrazioni) e la sua alienazione, autorizzata dall’Ente stesso con nota n. 3974 del 10 marzo 2006, è soggetta alle seguenti vincolanti prescrizioni:

-    Dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l’attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e qualora comportino opere di scavo, anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici e Museo delle Antichità Egizie, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 dell’art. 57 del D.Lgs 42/2004. Si precisa che per l’immobile in oggetto gli interventi dovranno essere rispettosi dell’insieme architettonico e di quant’altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza, ed in particolare delle condizioni cautelative di seguito elencate da verificare comunque in fase di esame di progetto:

a)   dovranno essere disposti i consolidamenti strutturali, la cui necessità è evidenziata dalle indagini condotte,  evitando soluzioni di totale demolizione di strutture murarie e orizzontamenti;

b)   tutti i fronti esterni dovranno essere mantenuti nelle scansioni attuali;

c)   non potranno essere modificate le quote degli orizzontamenti interni;

d)   dovrà essere verificata la sussistenza di apparati murari riconducibili a preesistenze, quali la Cappella della Concezione, di cui dovrà essere valutata in fase progettuale la valorizzazione;

e)   per quanto attiene la realizzazione di garage o vani interrati, questa dovrà essere preceduta  da approfondite indagini archeologiche precisando che - ove emergessero ritrovamenti di strutture murarie di interesse monumentale o storico che devono essere conservate – l’intervento potrà essere oggetto di sostanziali modifiche.

-    L’immobile in questione, potrà essere destinato ad uso residenziale o a ospitare attività ricettive, purché la destinazione sia finalizzata a riqualificare l’immobile nelle sue stratificate valenze architettoniche; potrà inoltre ospitare – limitatamente al piano terreno – attività commerciali e terziarie. Non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;

-    Dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene.