N. 390

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO E VENDITA OCCASIONALE DI OGGETTI USATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data in data 4 novembre 2019 (mecc. 2019 01847/096), i.e. - esecutiva dal 18 novembre 2019.

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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione
Articolo 3 - Organizzazione delle attività

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO
Articolo 4 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi
Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande
Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività
Articolo 7 - Progetti solidali
Articolo 8 - Orari
Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori

TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 10 - Obblighi e divieti
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Sanzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'attività che si svolge sul territorio cittadino da parte di operatori non professionali che ha ad oggetto lo scambio o la vendita di oggetti ed effetti usati, arredi ed elettrodomestici propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine, e simili o rinvenuti dopo essere stati abbandonati.

2.   Scopo del regolamento è quello di disciplinare le modalità di svolgimento di un'attività che va oltre la mera manifestazione ma che ha finalità sia di carattere sociale che di sostegno al reddito, con l'ulteriore obiettivo di introdurre un'educazione al ricircolo e al riuso del rifiuto, anche al fine di ridurne il volume.

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione

1.   Possono partecipare all'attività di vendita e scambio non professionale di cui all'articolo 1, i soggetti provvisti di documento di riconoscimento idoneo all'identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000, che non svolgano e non abbiano svolto negli ultimi dodici mesi, attività di imprenditore commerciale per la vendita al dettaglio o all'ingrosso. Tale esclusione è prevista anche qualora la qualifica di imprenditore commerciale sia posseduta da coniugi, uniti civilmente o conviventi, parenti e affini di primo grado.

2.   I soggetti, esclusivamente residenti o che abbiano eletto domicilio nell'area metropolitana di Torino, interessati a partecipare alla manifestazione devono presentare apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento di riconoscimento idoneo all'identificazione del titolare, in corso di validità, attestante:
a.   di non essere iscritto, né il dichiarante sopra indicato né i suoi parenti e affini indicati all'articolo 1, attualmente e nei dodici mesi antecedenti, in nessuno dei registri obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano;
b.   di esercitare l'attività senza alcuna organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e pertanto che non sussistano contemporaneamente i requisiti di personalità, abitualità, professionalità;
c.   la provenienza della merce oggetto di scambio o vendita, a garanzia del fatto che non provenga da attività di ricettazione, furto, contrabbando e altre attività illecite.

3.   Le dichiarazioni di cui al comma precedente, devono essere redatte su apposito modello predisposto dagli uffici comunali e riconfermate ogni anno. La mancata riconferma e/o la mancata comunicazione di eventuali variazioni degli elementi di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, comporta la perdita del diritto di partecipazione fino alla presentazione di nuova conforme dichiarazione.

4.   Le dichiarazioni sono sottoposte ai controlli e verifiche previsti dalla normativa vigente. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Ferme restanti le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto alla partecipazione.

Articolo 3 - Organizzazione delle attività

1.   La Città, per l'organizzazione e gestione delle attività di cui al presente regolamento, può avvalersi di concessionari individuati tra soggetti terzi presenti sul territorio che svolgano attività inerenti la valorizzazione dei rapporti sociali relative a:
-    educazione ambientale;
-    recupero e riuso degli oggetti;
-    separazione dei rifiuti;
-    promozione di percorsi di contrasto alla povertà e alla marginalità sociale.
Tali concessionari, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di sicurezza, di controllo dell'attività svolte nell'ambito della manifestazione e degli espositori, nonché garantire la pulizia dell'area circostante.

2.   Al concessionario può essere richiesto dalla Città un corrispettivo per l'affidamento dell'attività di organizzazione e gestione a copertura dell'eventuale canone di occupazione suolo pubblico ovvero di eventuali canoni patrimoniali. Nel caso di impedimento e/o impossibilità allo svolgimento della manifestazione o per altre cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, la Città si riserva la facoltà di applicare un canone ridotto o eventualmente l'esenzione dello stesso.

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO

Articolo 4 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi

1.   Le aree cittadine destinate alle attività di cui al presente regolamento sono individuate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento a seguito di approfondite verifiche territoriali previo confronto con la Circoscrizione ospitante.

2.   L'attribuzione degli spazi, detti moduli, avviene a cura del concessionario, sulla base delle indicazioni della Città, in misura non inferiore ai 4 metri quadri e non superiore ai 10 metri quadri. Il numero dei moduli attribuibili a ciascun operatore è variabile in relazione a esigenze particolari degli espositori e della tipologia dell'area assegnata ma tale da garantire comunque la massima partecipazione a ciascuna giornata di attività.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

1.   Gli operatori, per partecipare alle attività, devono presentare un'apposita istanza al concessionario in cui è dichiarato il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 2.

2.   I nominativi degli aventi diritto sono annotati in appositi registri degli iscritti e dei partecipanti, redatti dal concessionario con l'indicazione dei dati personali, la data di presentazione della dichiarazione, le eventuali violazioni riportate e le presenze effettuate. Copia di tali registri con i relativi aggiornamenti, è consegnata all'ufficio competente secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

3.   Gli operatori in possesso dei requisiti sono iscritti nell'apposito registro di cui al comma 2 e, agli stessi, è rilasciato un tesserino munito di fotografia da esibirsi durante le attività di libero scambio. Eventuali altri operatori ammessi in deroga ai sensi dell'articolo 5 comma 4 saranno provvisti di tesserino di riconoscimento temporaneo.

4.   Gli operatori aventi diritto a partecipare alle attività devono effettuare la prenotazione presso il concessionario entro le 48 ore antecedenti l'inizio della attività stessa. È ammessa, in via eccezionale, la possibilità di autorizzare la partecipazione di soggetti in possesso dei requisiti e previa attestazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, commi 1e 2.

5.   Il concessionario comunicherà, entro il lunedì successivo, i nominativi dei partecipanti.

Articolo 6 - Modalità di esercizio dell'attività

1.   Gli operatori ammessi a partecipare alle attività non possono scambiare e/o vendere occasionalmente merce nuova o non usata, preziosi, batterie di veicoli a motore, compressori, medicinali, veicoli o parti di veicoli, cosmetici, generi alimentari, bevande, oggetti da punta o da taglio, elettroutensili con motore trifase o con potenza di targa espressa in Watt superiore a 800, pneumatici per veicoli a motore e per rimorchi. Con deliberazioni della Giunta Comunale possono essere variate le categorie merceologiche non ammesse.

2.   Agli operatori di cui all'articolo 5 comma 4, sono attribuiti gli spazi, per ciascuna giornata di attività, secondo il seguente ordine di preferenza:
1° data di prenotazione;
2° maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di moduli;
3° minor numero di presenze;
4° data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 2;
5° residenza nel Comune di Torino e Area Metropolitana.

3.   E' posta a carico del concessionario la responsabilità della vigilanza sulla non occupazione degli stalli rimasti liberi dopo le attribuzioni dei moduli di cui al precedente comma.

Articolo 7 - Progetti solidali

1.   Al fine di promuovere l'attività di libero scambio e l'economia circolare di cui al presente regolamento quale una delle azioni che concorrono a realizzare una strategia trasversale cittadina di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale, la Città promuove a favore degli operatori autorizzati iniziative specifiche di potenziamento dei percorsi di accompagnamento sociale, di contrasto alla marginalità sociale e di sviluppo professionale, anche favorendo la presenza di organizzazioni no profit a garanzia della mixitè e del rafforzamento del capitale relazionale dei partecipanti.

Articolo 8 - Orari

1.   L'ora di inizio delle attività di allestimento delle strutture per la vendita o lo scambio di cose usate da parte degli operatori non professionali è concordata con la Città, in relazione alla tipologia dell'area individuata e al periodo stagionale. Tali attività non potranno comunque ed in nessun caso cominciare prima delle ore 5,30.

2.   Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 13,30 e in ogni caso entro le ore 17,00 "fatte salve cause di forza maggiore o problemi climatici".

Articolo 9 - Oneri a carico degli operatori

1.   Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere un contributo, il cui importo massimo è definito da bando di gara, a copertura dei costi di gestione, della tassa giornaliera per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali costi relativi al canone di occupazione suolo pubblico o a canoni patrimoniali e ad eventuali costi aggiuntivi per la pulizia dell'area. Al fine di incentivare la pulizia dell'area da parte degli operatori, può essere prevista una cauzione, anch'essa con modalità e importo massimo definiti nel bando di gara, a garanzia degli obblighi di raccolta rifiuti, che dovrà essere restituita nel caso in cui lo stallo venisse lasciato pulito.

2.   Al termine delle attività il concessionario deve garantire la pulizia dell'area, la raccolta e il conferimento dei rifiuti.

TITOLO III - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 10 - Obblighi e divieti

1.   Gli operatori non possono sostare né occupare la perimetrale dell'area destinata alle attività e le strade di accesso alla stessa, prima dello svolgimento della manifestazione, nei limiti di orario e distanze stabiliti dalla Città in relazione alla tipologia dell'area individuata, e comunque e in nessun caso prima delle ore 5,30.

2.   Gli operatori ammessi alle attività non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e devono garantire la presenza continuativa. Devono tenere bene esposti l'attestazione di occupazione dell'area e il tesserino identificativo necessario per la partecipazione. L'attestazione di occupazione dell'area ed il tesserino identificativo non sono cedibili a terzi.

3   Gli operatori ammessi alle attività devono rispettare tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di polizia urbana ed ambientali.

4.   Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di Polizia Urbana n. 221, è fatto divieto di abbandonare, dopo la chiusura delle attività, le merci risultate invendute.

Articolo 11 - Vigilanza

1.   L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento ed alle altre disposizioni di leggi e regolamenti, è svolto dagli organi di controllo istituzionalmente preposti.

2.   I compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del concessionario di cui all'articolo 3, che dovrà segnalare agli organi istituzionali preposti ogni violazione del presente regolamento in costanza dello svolgimento delle attività; ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori e per il pubblico, nonché, al termine delle attività, per consentire ai competenti uffici della Città l'adozione degli opportuni provvedimenti. La Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato, ognuno per quanto di propria competenza, potranno effettuare controlli tra gli operatori, anche di propria iniziativa, oltre che su richiesta del concessionario.

Articolo 12 - Sanzioni

1.   Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

2.   Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi, saranno sanzionati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, con la confisca amministrativa della merce ai sensi dell'articolo 20 della Legge 689/1981.

3.   Gli espositori che non corrispondano il pagamento di quanto dovuto all'articolo 9 o che violino le disposizioni di cui all'articolo 10, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al comma 1, sono sanzionati le prime due volte, dopo la seconda sanzione si applica la sospensione dalla partecipazione alle attività per tre edizioni. Nel caso di reiterazione del comportamento illecito il trasgressore non sarà più ammesso a partecipare alle attività.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Sono fatti salvi tuttavia, i rapporti contrattuali sorti nella vigenza del precedente regolamento. Le clausole regolanti le modalità di esecuzione in contrasto con il nuovo regolamento dovranno uniformarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

2.   Per poter partecipare alle manifestazioni di vendita occasionale e scambio di cose usate, successive alla data di adozione del regolamento stesso, gli operatori devono aggiornare le dichiarazioni previste all'articolo 2.