IL DIRIGENTE
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc.
9405715/06), la Civica Amministrazione approvava, fra l’altro,
l’attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale)
con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso
il sabato.
Con l’Ordinanza dirigenziale prot. 62 P del 30 giugno 2000 e s.m.i.
veniva ridefinita la disciplina attualmente vigente dei permessi di
circolazione.
La deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2003 (Mecc. 03
03009/006) ha istituito un “Nuovo sistema di controllo degli accessi
alla ZTL Centrale ai sensi dell’art. 17, comma 133 bis, Legge
127/97”, munito di porte elettroniche in grado di fotografare
le targhe dei veicoli in transito nonché di appositi sistemi
che riconoscono i dispositivi elettronici di bordo (telepass) per coloro
che non forniscono le targhe dei propri veicoli.
In virtù del medesimo provvedimento il GTT S.p.A. è stato,
fra l’altro, chiamato a collaborare con la Civica Amministrazione
nella gestione dei permessi di circolazione il cui rilascio non comporta
poteri discrezionali (permessi dei residenti e dimoranti in ZTL Centrale
e nelle zone soggette a disco orario, di chi necessita di transitare
nelle aree pedonali poste fuori della ZTL e di coloro che dispongono
di uno spazio auto di sosta in ZTL, gli attuali permessi Blu, Disco,
Lilla ed Arancione) .
Fatti salvi i poteri di indirizzo e controllo dell’Amministrazione
comunale, il GTT avrà ampia autonomia organizzativa per quanto
riguarda i permessi ad esso affidati, per cui i contrassegni, pur mantenendo
le caratteristiche fondamentali delineate col presente provvedimento
(facoltà autorizzate), potranno evidenziare modalità di
gestione in parte differenti (ad es. essere denominati con colorazioni
o simboli differenti) avuto anche riguardo alla necessità di
armonizzarne la gestione con i permessi per la sosta a pagamento gestiti
dal GTT S.p.A.
Salvo quanto disposto in materia di telepass e sui permessi che non
interessano la ZTL, il nuovo sistema di controllo elettronico comporta
il mutamento delle modalità di gestione dei permessi di circolazione
da un sistema attualmente su base personale ad uno nuovo basato sulle
targhe dei veicoli che saranno registrate in apposite banche dati collegate
ai varchi elettronici.
A tal fine l’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale
del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) ha riordinato la disciplina generale
della ZTL Centrale e dei permessi di circolazione (ivi compreso l’adeguamento
dei costi) ed ha prorogato i permessi in scadenza dopo il 29 luglio.
I contrassegni scaduti precedentemente a tale data non sono stati rinnovati
se non per giustificato motivo e purchè non anteriori al 29 aprile
2003; tutti i permessi con data di scadenza anteriore al 29 aprile 2003
sono annullati di diritto.
La succitata deliberazione del 29 luglio ha, fra l’altro, rinviato
a successiva Ordinanza dirigenziale l’attuazione delle nuove disposizioni
in materia di permessi di circolazione con la possibilità, di
dettare disposizioni integrative o correttive .
Con successiva ordinanza dirigenziale sarà fissata la data di
entrata in vigore del nuovo sistema di controllo elettronico della ZTL
in argomento.
Si rinvia inoltre a successivo provvedimento la definizione puntuale
dei costi dei permessi di circolazione, dei telepass e gli altri oneri
addizionali di cui all’allegato 3 della succitata deliberazione
del 29 luglio.
Risulta pertanto necessario disciplinare il periodo transitorio (29
aprile 2003 - 29 febbraio 2004) di passaggio dal vecchio al nuovo sistema
di gestione dei permessi di circolazione;
In particolare, è opportuno bloccare, fin da ora, il rilascio
di nuovi permessi, quantomeno a chi ne già in possesso, per evitare
una “corsa” alla richiesta di nuovi contrassegni il cui
costo è destinato ad aumentare sensibilmente nel breve periodo.
Parimenti con il presente provvedimento verranno prorogati i permessi
in scadenza nel periodo intercorrente tra 29 aprile 2003 ed il 29 febbraio
2004 di 10 mesi in modo da evitare che tutti i titolari di tali contrassegni
si rechino in massa all’Ufficio Permessi per rinnovarli con rischi
di gravi ripercussioni sulla funzionalità dell’Ufficio
medesimo.
Vista la decisione del “Comitato strategico grandi cantieri”
in data 26 settembre 2003.
Visto l’art. 107, comma 5° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n 267
Visti altresì gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo
Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
ORDINA
A) Di revocare, per i motivi esplicitati in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l’ordinanza sindacale del 5 agosto 1997 (prot.37 P) e l’ordinanza dirigenziale del 30 giugno 2000 (prot.62 P) e s.m.i. di disciplina dei permessi di circolazione.
B) Di rinviare a successivo provvedimento la definizione puntuale dei costi dei permessi di circolazione, dei telepass e gli altri oneri addizionali di cui all’allegato 3 della succitata deliberazione del 29 luglio; resta fermo, in via provvisoria, quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale del 18 luglio 2000 (00 05906/06) e s.m.i. in materia di costi (e di esenzioni) di rilascio dei permessi di circolazione .
C) Di regolare il periodo transitorio (29 aprile 2003
– 29 febbraio 2004), nel modo seguente :
1 I permessi in scadenza nel periodo tra il 29 aprile 2003 e
il 29 febbraio 2004, (anche quelli soppressi o assorbiti da
altri contrassegni in forza del presente provvedimento) sono prorogati
di 10 mesi rispetto alla loro data di scadenza naturale a condizione
che venga fornita dal titolare, per ogni permesso/i posseduto, una targa
del veicolo/i interessato entro il termine del 12 dicembre 2003; in
caso contrario, il vecchio permesso non avrà validità
per il nuovo sistema di controllo elettronico e, pertanto, l’eventuale
accesso alla ZTL è passibile di sanzione amministrativa ai sensi
del Codice della Strada.
2. I permessi in scadenza dopo il 29 febbraio 2004,
(anche quelli soppressi o assorbiti da altri contrassegni in forza del
presente provvedimento) avranno scadenza naturale a condizione che venga
fornita dal titolare, per ogni permesso posseduto, una targa (o le targhe)
del veicolo (o dei veicoli) interessato entro il termine del 12 dicembre
2003; in caso contrario, il vecchio permesso (permessi) non avrà
validità per il nuovo sistema di controllo elettronico e, pertanto,
l’eventuale accesso alla ZTL è passibile di sanzione amministrativa
ai sensi del Codice della Strada.
3. I titolari dei permessi di cui ai punti 1 e 2, e
comunque tutti i soggetti che richiedono i permessi di circolazione,
hanno l’onere di comunicare i dati (targhe) richiesti dall’Amministrazione
Comunale o dal GTT S.p.A. necessari alla costituzione e l’aggiornamento
delle banche dati. L’inosservanza di tale onere equivale alla
decadenza del permesso e quindi l’ingresso non autorizzato in
ZTL comporta la sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada.
4. I titolari dei permessi di cui ai punti 1 e 2 hanno
la facoltà di richiedere, a far data dal 1^ marzo 2004, ulteriori
autorizzazioni rispetto ai permessi posseduti secondo le disposizioni
dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003
(mecc. 03 06079/06)
5. Fatto salvo quanto disposto per i possessori del contrassegno invalidi
e per i soggetti di cui al punto seguente, i permessi scaduti
anteriormente al 29 aprile 2003 sono annullati di diritto;
i titolari di tali permessi potranno richiedere nuovi permessi a far
data del 1° marzo 2004.
6. I nuovi utenti completamente sprovvisti di permesso
potranno chiedere il rilascio di permessi a condizione che forniscano,
per ogni permesso/i richiesto, la targa del veicolo su cui sarà
esposto il permesso/i.
7. I contrassegni Invalidi con scadenza successiva al 29 febbraio
2004, avranno scadenza naturale a condizione che vengano fornite,
per il permesso posseduto, fino ad un massimo di 5 targhe dei veicoli
sui quali sarà esposto il contrassegno, entro il termine del
12 dicembre 2003; in caso contrario, il titolare del contrassegno Invalidi,
a partire dall’entrata in vigore del nuovo sistema di controllo
elettronico di cui in premessa, potrà avvalersi unicamente della
procedura di giustificazione per gli esenti a posteriori prevista dalla
deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06).
8. I contrassegni Invalidi con scadenza anteriore al 29 febbraio
2004 verranno progressivamente (in base all’ordine alfabetico
dei nomi dei titolari) rinnovati a partire dal 1^ marzo 2004 a condizione
che vengano fornite, per il contrassegno posseduto, fino ad un massimo
di 5 targhe dei veicoli sui quali sarà esposto tale documento,
entro il termine del 12 dicembre 2003; in caso contrario, il titolare
del contrassegno Invalidi, a partire dall’entrata in vigore del
nuovo sistema di controllo elettronico di cui in premessa, potrà
avvalersi unicamente della procedura di giustificazione per gli esenti
a posteriori di cui al punto precedente.
9. I permessi “marrone” di cui all’ordinanza
dirigenziale (prot.62 P), con scadenza successiva al 29 aprile
2003, sono prorogati di 10 mesi; al momento del rinnovo saranno convertiti
in permessi “arancione” di cui alla successiva lettera E.
D) Di stabilire che solamente i permessi che autorizzano
l’accesso alla ZTL sono collegati alle targhe.
E) Di istituire i seguenti permessi di circolazione
e sosta:
"PERMESSO ROSSO - validità due anni"
1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L.
Centrale con esclusione di aree pedonali e Z.T.L. 24h, eventualmente
comprese nelle stesse, semprechè non specificatamente autorizzati,
nonché con esclusione di vie e corsie riservate ed aree verdi
chiuse al traffico veicolare; consentirà inoltre di sostare sul
sedime stradale cittadino in Z.T.L., semprechè si sia ottemperato
al pagamento della sosta durante l’orario di funzionamento dei
parcheggi a pagamento; non consentirà la sosta nei luoghi ove
vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta,
e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli
artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato alle sottoindicate categorie di soggetti:
a) Pubbliche Amministrazioni per i relativi dipendenti che richiedono
l’ingresso in ZTL per compiti d’istituto documentati in
modo dettagliato (comprese le scuole pubbliche di ogni ordine e grado);
b) Scuole paritarie (per i dipendenti per comprovati motivi di servizio);
c) Presentatori dei notai per l’esercizio delle proprie funzioni;
d) Consiglieri ad honorem della Città di Torino;
e) Associazioni senza scopo di lucro svolgenti attività di interesse
generale avuto, riguardo al dato associativo (compresi i partiti politici
ed i sindacati dei lavoratori);
f) Fotoreporter e giornalisti iscritti negli appositi albi;
g) Ostetriche e veterinari che effettuano interventi domiciliari;
h) Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale aventi in
cura almeno 30 pazienti in ZTL;
Tale permesso verrà inoltre rilasciato alle sottoindicate imprese
individuali e collettive per lo svolgimento delle seguenti attività
debitamente documentate o risultanti dai registri della Camera di Commercio
o di altre Pubbliche Amministrazioni:
a) esercizi commerciali di prodotti freschi (panificio, panetteria,
laboratorio di pasticceria, frutta e verdura, gastronomia, macelleria,
pescheria, pastificio, gelateria artigianale, ed assimilabili) se aventi
sede nella Z.T.L. Centrale;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, mense aziendali, self service, se
aventi sede nella Z.T.L. Centrale; per i catering service, la sede può
essere anche fuori dalla ZTL Centrale;
c) società di intermediazione mobiliare per il trasporto documenti
o altro materiale che, per le caratteristiche e i tempi, risulta indifferibile
; banche aventi sportelli in ZTL (cui, salvo motivate eccezioni, verrà
rilasciato un permesso per ogni sportello in ZTL);
d) imprese di vigilanza senza scorta, (se non chiaramente individuabili
all’esterno);
e) grossisti prodotti farmaceutici;
f) corrieri ed autotrasportatori;
g) agenzie di recapito;
h) distributori quotidiani e periodici;
i) casellisti postali con casella in Z.T.L., per comprovate esigenze
connesse all’esercizio di un’impresa che rende indifferibile
ed urgente la gestione della corrispondenza;
j) fiorai esercenti in sede fissa;
k) rappresentanti, agenti e subagenti di commercio con campionario,
nonché dipendenti con specifica attribuzione di incarico di rappresentanza
da parte dell’azienda da cui dipendono, o con contratto di agenzia
con dichiarazione dell’azienda, con attività da svolgere
all’interno della Z.T.L. Centrale (esclusi i settori assicurativo,
finanziario, immobiliare e pubblicitario);
l) imprese di assistenza ad ascensori - montacarichi;
m) imprese di assistenza ad impianti termici e di condizionamento;
n) imprese di assistenza ad impianti elettrici e telefonici;
o) imprese di assistenza ad impianti di refrigerazione;
p) imprese di assistenza ad impianti idraulici;
q) imprese di assistenza ad impianti di allarme - antincendio;
r) imprese di assistenza a computer (hardware);
s) imprese di assistenza a registratori di cassa, distributori automatici,
impianti a spina macchine caffè;
t) imprese edili per documentate esigenze, limitatamente alla durata
degli interventi (in ZTL);
u) imprese di pulizia che documentino la necessità di circolare
in orari rientranti nell’orario di vigenza della ZTL, per la durata
del contratto, se trasportanti attrezzature ingombranti;
v) imprese affidatarie di lavori e servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni
limitatamente alla durata dei medesimi, sempre che comportino trasporto
di materiali o direzione o coordinamento lavori;
w) imprese di onoranze funebri, aventi sede nella Città di Torino;
x) fabbri e serramentisti per interventi di emergenza;
y) vetrai per interventi di emergenza;
z) amministratori di stabili che dimostrano di poter accedere in aree
private di sosta in ZTL;
aa) gioiellerie con sede in ZTL;
bb) tipolitografie;
cc) agenzie di viaggio che effettuano consegne di documenti di viaggio;
dd) imprese di montaggio/smontaggio ponteggi, con lavori in ZTL;
ee) attività di falegnameria per interventi in ZTL (esclusi gli
interventi su mobili ed arredi);
ff) attività di assistenza tecnica a strutture o macchinari sanitari
(per dialisi, ecc) poste in ZTL al di fuori delle vie riservate;
gg) altre imprese, in via eccezionale, relative allo svolgimento di
attività interessanti la Z.T.L. Centrale, a condizione che siano
adeguatamente documentate;
"PERMESSO VERDE - validità da un giorno a due
anni per i residenti”
1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare in aree
verdi protette (compresa la ZTL Valentino) specificatamente individuate,
entro il perimetro delle stesse, con l’eventuale consenso alla
fermata per il tempo strettamente necessario.
2. Il permesso verde, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato alle persone residenti all’interno di aree verdi protette
(compresa la ZTL Valentino), ad altri soggetti per documentate attività
o per collocare il proprio autoveicolo o motoveicolo su aree private
di sosta poste all’interno del perimetro delle aree verdi medesime
.
“PERMESSO VIOLA - validità biennale o scadenza
del mandato”
1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L.
Centrale, nelle vie e corsie riservate, nelle aree pedonali, nonché
nelle aree verdi, chiuse al traffico veicolare (osservando i limiti
di velocità ivi presenti); consentirà altresì la
sosta sul sedime stradale cittadino in Z.T.L. Centrale semprechè
si ottemperi al pagamento della sosta durante l’orario di funzionamento
dei parcheggi a pagamento e nelle vie ove la sosta è regolamentata
da limitazioni temporali (Disco Orario), senza limiti di tempo per la
sosta; non consentirà la sosta nei luoghi ove vigono i divieti
di fermata o di sosta, con rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono
i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Codice
della Strada.
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato esclusivamente alle sottoindicate categorie di soggetti :
a) coloro cui la Legge (espressamente richiamata nell’istanza
di rilascio) attribuisce la qualifica di agenti ed ufficiali di P.G.
per lo svolgimento di attività investigative;
b) appartenenti ai Servizi di sicurezza e d’informazione;
c) magistratura ordinaria, amministrativa e contabile per l’esercizio
delle funzioni a Torino;
d) persone fisiche per motivi di sicurezza personale (nella richiesta
alla Città in autocertificazione va indicata l’Autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza cui si è sporto denuncia
per fatti e circostanze che costituiscono minaccia per l’incolumità
personale oppure vanno indicate eventuali misure di protezione cui si
è soggetti; successivamente l’Amministrazione comunale
si riserva l’effettuazione dei controlli di Legge presso le istituzioni
interessate);
e) Consiglieri, componenti la Giunta comunale, Presidenti delle Circoscrizioni
Amministrative cittadine, Segretario Generale, Direttore Generale, Direttori
CO. DIR (Comitato dei Direttori) e Revisori dei Conti della Città.
"PERMESSO ARGENTO - validità biennale o a scadenza
del mandato"
1. Il permesso consentirà al titolare di transitare nella ZTL
Centrale e nelle vie riservate al mezzo pubblico; consentirà
inoltre la sosta sul sedime stradale cittadino in Z.T.L., semprechè
si ottemperi al pagamento della sosta durante l’orario di funzionamento
dei parcheggi a pagamento; non consentirà la sosta nei luoghi
ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta,
e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli
artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada .
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato esclusivamente alle sottoindicate categorie di soggetti:
a) Consiglieri e componenti la Giunta regionale della Regione Piemonte;
b) Consiglieri e componenti la Giunta provinciale della Provincia di
Torino;
c) Amministratori delle Agenzie della Città, Direttori non CO.
DIR, Vice Direttori e Dirigenti della Città per motivi di servizio
;
d) Consoli del Corpo Consolare accreditato a Torino;
e) Giudici e Procuratori onorari che esercitano le funzioni a Torino
per esigenze di servizio;
f) Associazioni svolgenti attività a favore di disabili domiciliati
o residenti nelle vie riservate;
g) Fornitori alle farmacie di medicinali urgenti;
h) Trasporto valori muniti di scorta;
i) Fornitori di latte fresco;
j) Testate periodiche ed emittenti radio-televisive per attività
di cronaca cittadina;
k) Trasporto feretri vuoti;
l) Esercenti servizio di sicurezza privato e/o di vigilanza con scorta
persone e di investigazione;
m) Imprese di recapito urgente di plichi e pacchi effettuati con veicoli
con massa a pieno carico inferiore a 2,5 tonnellate;
n) Imprese di assistenza tecnica a strutture o macchinari connessi alla
salute che, per comprovati motivi di urgenza o di destinazione/sede
della loro attività, necessitano di accedere alle vie riservate
al mezzo pubblico;
o) Singoli dipendenti dell’area tecnica del Comune di Torino che
utilizzano il proprio veicolo per il solo svolgimento dei compiti di
pronto intervento sia feriali notturni che festivi (con possibile estensione,
in tale ultimo caso, ad aree pedonali per comprovate esigenze).
" CONTRASSEGNO INVALIDI - validità di 5 anni o inferiore
per particolari patologie"
1. Tale contrassegno consente al titolare il transito nelle Zone a Traffico
Limitato della Città, nelle vie e corsie riservate, all’interno
delle aree pedonali, nelle aree verdi pubbliche, con l’osservanza
dei diversi limiti di velocità stabiliti all’interno di
ognuna; consente inoltre la sosta nei posti riservati ai disabili nei
parcheggi pubblici e sul sedime stradale cittadino senza limiti di orario
e senza esposizione del disco orario, anche nelle Zone a Traffico Limitato
della Città e nelle zone ove la sosta è regolamentata
da limitazioni temporali (Disco Orario), nelle aree pedonali, ove esistono
spazi di sosta predisposti o in deroga ad altre limitazioni della sosta,
con esclusione dei luoghi ove vigono il divieto di fermata o il divieto
di sosta con rimozione coatta, dei luoghi ove vige la sosta a pagamento
(fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l’orario
di funzionamento della stessa, salvo che sia stato ottemperato all’obbligo
del pagamento, dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata
previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
2. Tale contrassegno verrà rilasciato a coloro che evidenziano
una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi dell’art.
381 DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) ed
ai ciechi assoluti.
" PERMESSO FOTOCINE - validità da un giorno a
un anno"
1. Tale permesso consentirà al titolare l’esercizio
delle sotto indicate facoltà (singole o cumulate fra loro) a
seconda delle necessità evidenziate e comprovate dal richiedente:
a) transito nella ZTL Centrale con sosta consentita sul sedime stradale
nella ZTL medesima, semprechè si ottemperi al pagamento della
sosta durante l’orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento.
La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti
di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove
vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158
del Nuovo Codice della Strada;
b) transito nelle vie riservate al mezzo pubblico con sosta consentita
per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’attività
di documentazione fotografica e cinematografica, laddove non si crei
intralcio alla circolazione del mezzo pubblico;
c) transito nelle corsie riservate al mezzo pubblico poste all’interno
della ZTL centrale, ove strettamente necessario all’espletamento
dell’attività di cui sopra;
d) transito nelle aree pedonali e sosta nelle medesime per il tempo
strettamente necessario all’espletamento dell’attività
di cui sopra;
e) transito nelle aree verdi chiuse al traffico veicolare (osservando
i limiti di velocità ivi presenti) e sosta nelle medesime per
il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’attività
di cui sopra;
f) sosta nelle vie ove la sosta è regolamentata da limitazioni
temporali (disco orario), senza limiti di tempo per la sosta.
Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato ad operatori per il solo svolgimento di attività di
documentazione fotografica e/o cinematografica della Città di
Torino mediante l’impiego di attrezzature di un certo rilievo
in ragione delle quali risulta loro necessario accedere a luoghi della
Città ove vigono misure restrittive alla circolazione e/o alla
sosta. Tale permesso, rilasciato per il tempo strettamente necessario
all’effettuazione delle attività di cui sopra, riporterà
la/le singola/e facoltà autorizzata/e e relativa data di scadenza
.
“PERMESSO ARANCIONE - validità due anni”
1. Tale permesso consentirà al titolare il solo transito in ZTL
per accedere ad aree private di sosta site in Z.T.L. Centrale. Per coloro
che dispongono eventualmente di posto auto privato in aree pedonali
o Z.T.L. 24h, istituite all’interno della Z.T.L. Centrale, dovrà
essere evidenziato, sulla facciata del permesso, il consenso al transito
nell’area pedonale o Z.T.L. 24h medesima per accedere al proprio
posto auto.
2. Tale permesso non consentirà la sosta sul sedime stradale
e verrà rilasciato con indicazione dell’esatta ubicazione
del posto auto; consentirà di transitare nelle vie riservate
al mezzo pubblico solo nei casi ove il posto auto sia situato nelle
stesse o nei casi ove non sia possibile accedervi od uscirne senza transitare
su tali vie, da indicare espressamente sul fronte del permesso; in tal
caso, il transito nelle vie riservate deve avvenire nel più breve
tratto della via medesima, ovvero nel solo isolato di collocazione del
posto privato di sosta.
3. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato a coloro che dispongono, in ZTL, di un posto per un autoveicolo
o motoveicolo determinato in modo non equivoco (aree nelle quali non
è comunque consentito il parcheggio pubblico, quali box, cortili,
autorimesse ecc.).
“PERMESSO LILLA - validità due anni”
1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare in aree
pedonali poste fuori ZTL, limitando la velocità a 20 Km/h o ad
altro limite ivi presente, entro il perimetro delle stesse, con fermata
per il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiali.
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato alle persone residenti o dimoranti all’interno di aree
pedonali poste fuori ZTL e ad altri soggetti per collocare il proprio
autoveicolo o motoveicolo su aree private di sosta poste all’interno
del perimetro delle aree pedonali medesime.
“PERMESSO BLU - validità due anni”
1. Tale permesso consentirà al titolare di transitare nella Z.T.L.
Centrale, per raggiungere la propria residenza o dimora, con esclusione
delle vie riservate al mezzo pubblico, delle aree pedonali o Z.T.L.
24h, eventualmente istituite all’interno della Z.T.L. Centrale,
semprechè non sia residente o dimorante nelle stesse, nel qual
caso potrà fermarsi nelle medesime per il tempo strettamente
necessario per effettuare operazioni di carico e scarico cose; nel caso
risultasse necessario il transito nelle vie riservate, il medesimo deve
avvenire nel più breve tratto della via medesima, ovvero nel
solo isolato di residenza; tale permesso consentirà inoltre di
sostare, semprechè muniti di documento valido, nelle aree soggette
alla sosta a pagamento; non consentirà invece la sosta nei luoghi
ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta,
e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli
artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato ai residenti nella Z.T.L. Centrale di cui sopra, ai dimoranti
semprechè abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città
di Torino e che dimostrino di essere proprietari di un veicolo (autovettura,
autoveicolo o motoveicolo) o che comunque certifichino l’uso esclusivo
dei predetti veicoli, nonché agli alberghi aventi sede nella
Z.T.L. stessa, per utilizzo temporaneo della clientela;
“PERMESSO DISCO - validità due anni”
1. Tale permesso consentirà al titolare, ove la sosta è
regolamentata da limitazioni temporali (Zona a Disco), di sostare senza
limiti di tempo per la sosta con esclusione: dei luoghi ove vige il
divieto di sosta con o senza rimozione coatta, dei luoghi ove vige la
sosta a pagamento durante l’orario di funzionamento dei parcheggi
a pagamento, salvo che si sia ottemperato al pagamento della sosta medesima,
delle vie riservate al mezzo pubblico, dei luoghi ove vigono il divieto
di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice
della Strada.
2. Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, verrà
rilasciato ai residenti nelle Zone Disco e ai dimoranti, semprechè
abbiano residenza in Comuni diversi dalla Città di Torino e che
dimostrino di essere proprietari di un veicolo o che comunque certifichino
l’uso esclusivo del veicolo medesimo.
F) Di predisporre appositi moduli di richiesta dei permessi di circolazione, redatti ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R 445/2000 e di consentirne la più ampia diffusione presso l’utenza anche mediante la reperibilità sul sito web della Città di Torino; nelle istanze di rilascio permessi vanno indicate le targhe dei veicoli di cui il richiedente, persona fisica o giuridica, ha la legittima disponibilità (proprietà, usufrutto, leasing, vendita a rate, locazione, comodato ecc.)
G) Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio, ai sensi di Legge
AVVERTE
Chiunque usi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità
scaduta i contrassegni e/o i permessi di cui alla lettera E) del presente
provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice
della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che
circoli all’interno della Z.T.L. o nelle aree pedonali, o nelle
aree verdi, o nelle vie o corsie riservate al mezzo pubblico sprovvisto
dell’apposito contrassegno/permesso. Salvo quanto espressamente
disposto con riferimento al contrassegno per disabili dall’art.
4.bis del Regolamento di Polizia Urbana, i contrassegni e/o permessi
usati in modo improprio, o con validità scaduta, o usati da persona
non avente titolo, verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti
al controllo e trasmessi all’Ufficio Permessi di Circolazione
del Settore Pianificazione e Trasporti della Divisione Infrastrutture
e Mobilità della Città che provvederà alla revoca
dei permessi ritirati; I permessi ritirati in quanto scaduti verranno
rinnovati ove ne permangano i requisiti.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni, è ammesso il ricorso al TAR Piemonte da parte di chiunque vi abbia interesse.
IL VICE DIRETTORE MOBILITA’
(Arch. Luigi BERTOLDI)