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Incidenti stradali

Aggiornata al 14 Novembre, 2007

Come comportarsi in caso di sinistro

Per prima cosa l'utente della strada, in caso d’incidente in ogni modo ricollegabile al suo comportamento, deve fermarsi e se necessario prestare soccorso alle persone che eventualmente sono rimaste ferite.

In caso di sinistro stradale occorre comportarsi come segue:

  • nel caso in cui si tratti di sinistro con lievi danni occorre:
    • segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • ove possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 CdS);
    • si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art. 189 CdS);
  • Nel caso in cui si tratti di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre:
    • segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • attivarsi perchè non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
    • richiedere l'intervento del Corpo o di un'altra forza di polizia;
  • Nel caso in cui si tratti di sinistro con feriti, occorre:
    • prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
    • attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
    • richiedere l'intervento riferendo l'entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l'intervento dell'autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo.

Si ricorda che vige l'obbligo di fermarsi, la cui violazione comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative che penali. Si riporta l'articolo 189 che da le indicazioni su come comportarsi in caso di sinistro stradale.

Cosa fare dopo il sinistro

Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all'art. 11 comma 4 che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi." Può richiedere all'Ufficio rilascio atti, sito in via Bologna 74, la copia degli atti redatti dalla pattuglia intervenuta. Per i sinistri che hanno causato il decesso di una persona occorre presentare l'autorizzazione del Pubblico Ministero, incaricato del procedimento penale, presso Palazzo di Giustizia "B. Caccia" corso Vittorio Emanuele II n. 130.

CID: diritti e doveri dell'assicurato

La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è quella procedura stabilita d'intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all'automobilista, che sia protagonista non colpevole o parzialmente colpevole di un incidente stradale con un'altra automobile, di essere risarcito, a certe condizioni direttamente dalla propria Compagnia anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti coinvolti abbiano compilato e sottoscritto il "modulo blu".

I diritti dell'assicurato
  • Tempi brevi per la perizia: massimo dieci giorni di calendario dopo che il veicolo accidentato è stato messo a disposizione;
  • Tempi di liquidazione rapidi: quindici giorni di calendario.
I doveri dell'assicurato
  • Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione esposto sul veicolo) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell'incidente (tipo di auto, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell'incidente e/o fare grafico dello stesso;
  • Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti;
  • Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore;
  • Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione;
  • La denuncia va presentata entro tre giorni.
Ricordare inoltre che la CID si applica quando:
  • l'incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
  • non vi siano evidenziati danni alle persone. Il foglio aggiuntivo inserito da quest'anno al modulo blu e contenenti informazioni sugli eventuali feriti, oltre che ai testimoni, non incide sul sistema di indennizzo diretto (CID), che attualmente continua ad applicarsi ai soli danni alle cose per i sinistri che coinvolgono due veicoli. Queste informazioni sono necessarie per alimentare la banca dati istituita presso l'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle Compagnie di assicurazione).

Se non c'è accordo sull'entità dei danni, l'assicuratore paga la somma da lui stimata e l'assicurato, dopo l'incasso, può rivolgersi allo stesso assicuratore per la differenza pretesa.

Novità sul fronte assicurativo per i sinistri stradali valide dal 1 giugno 2004 (pdf)

Dal primo febbraio 2007 è entrato in vigore il cosiddetto indennizzo diretto, ovvero la possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Questa nuova procedura di rimborso si applica in caso d’incidenti tra due veicoli entrambi con targa italiana. Non scatterà invece per quei sinistri the vedono coinvolti pia di due veicoli, per i ciclomotori privi della nuova targa e per i danni gravi al conducente (in questo caso ci sari solo l'indennizzo diretto per i danni al veicolo ed alle cose, mentre per i danni alla persona occorrerà rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro).

Le intenzioni di questo provvedimento sono quelle di abbreviare i tempi per ottenere il risarcimento. Dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia assicuratrice deve procedere al pagamento entro quindici giorni. Per far partire la procedura, i danneggiati dovranno presentare un modulo blu alla propria assicurazione. La denuncia e obbligatoria anche se si ha torto. In caso contrario, infatti, 1'agenzia assicurativa può rivalersi sull'assicurato. Se si pensa di aver ragione occorre presentare in allegato la richiesta formale di risarcimento ( con raccomandata RR consegnata a mano, via telegramma o fax o infine via mail) sul modulo blu occorre indicare:

  • le targhe dei due veicoli coinvolti;
  • i nomi degli assicurati;
  • i nomi delle compagnie assicurative;
  • la descrizione delle modalità dell'incidente;
  • la data in cui si a verificato il fatto;
  • la firma dei conducenti o degli assicurati o la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulla ricostruzione dell'incidente.

Il modulo firmato da entrambi i coinvolti accorcia i tempi del risarcimento. Per i danni ai i veicoli ed alle cose la risposta delle compagnie deve avvenire entro 30 giorni anziché 60. Ne servono 90 in caso di danni al conducente.

Se l'assicurato non è d'accordo con l'offerta della compagnia o con la sua esclusione dalla procedura, ha tempo due anni per fare causa alla sua assicurazione. Per ogni controversia nei confronti della compagnia il cittadino può ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA - Associazioni dei consumatori in modo gratuito per incidenti con danni sino a 15.000 euro.
 (pubblicazione in formato PDF a cura del Corpo di Polizia Municipale di Torino - Settore di sicurezza urbana - Sezione Infortunistica Stradale).

Indirizzi utili

Nel caso in cui sia stato coinvolto in un sinistro stradale può avvalersi del Corpo di Polizia Municipale 24 ore su 24. Richieda l'intervento presso:
Centrale Operativa
Tel 011 4606060.
Sarà inviata una pattuglia il cui equipaggio presta generalmente servizio in: V. Giolitti 2bis, V. Pinchia 11, C. Peschiera 195, C. Umbria 57, C. Cincinnato 115, V. Leoncavallo 25, C. Vercelli 15, V. G. Bruno 148, V. Morandi 10.

Oppure presso:
Nucleo Mobile
Via Bazzi 6
Nucleo Infortunistica (nei casi più gravi o complessi)
VIA BOLOGNA 74



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