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Aggiornata al 5 Dicembre, 2007
La carta di circolazione, la targa, l’autorizzazione, la licenza, ecc., vengono trasmessi entro cinque giorni al Dipartimento Trasporti Terrestri (Ufficio Motorizzazione Civile) del luogo dove è stata accertata la violazione.
Tale procedura si attua sempre ad eccezione quando contestualmente viene dato corso alla misura cautelare del fermo o del sequestro del veicolo: in tal caso i documenti vengono trattenuti presso l’organo di Polizia.
La patente ritirata, viene trasmessa entro cinque giorni all’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) del luogo della commessa violazione.
La restituzione dei documenti avviene solamente dopo l’adempimento della prescrizioni previste dalla legge, quali il rinnovo della patente di guida scaduta di validità, l’avvenuta revisione del veicolo con annotazione sulla carta di circolazione etc..
Cosa posso fare se mi viene ritarata la patente di guida o la carta di circolazione mentre sono alla guida del mio autoveicolo?
Quando la carta di circolazione oppure la patente vengono ritirate, la circolazione è ammessa solamente ed entro il tempo consentito, sino al luogo di destinazione indicato a verbale dall’agente operante.
La violazione a tale obbligo determina l’applicazione di altro illecito previsto dal codice della strada, con il conseguente fermo o sequestro del veicolo.
Documenti di guida personali
E’ solamente possibile restituire la patente di guida ritirata perchè scaduta di validità, nel solo caso in cui, all’atto della contestazione dell’infrazione, il trasgressore avvisato di tale facoltà, abbia dichiarato (e sia stata annotata sul verbale tale dichiarazione) di voler ritirare il documento presso l’Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Municipale, previa esibizione di certificazione medica con esito positivo.
Il documento sarà a disposizione dell’interessato per 15 giorni, dal secondo giorno successivo al ritiro.
Documenti di circolazione del veicolo
Invece per quanto riguarda i documenti di circolazione, si rende nota la procedura semplificata utilizzabile sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli, nel caso di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione, omessa revisione straordinaria, ripetuta omissione di revisione, circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione a seguito di prescritta revisione con esito sfavorevole:
cosa deve fare l’interessato
cosa fa il Comando di P.M.