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Aggiornata al 11 Agosto, 2011
E’ utile specificare che il verbale di accertamento per violazione alle norme del C.d.S. può essere conciliato entro sessanta giorni dalla sua contestazione o notificazione pagando la cifra indicata a verbale (è una cifra che corrisponde all’importo del minimo edittale e “premia” la volontà di pagare entro detto termine, tenuto conto che la cifra prevista dalla norma generale corrisponde al doppio di quella indicata a verbale – la metà del massimo edittale).
Trascorsi 60 giorni senza che si sia proceduto al pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo e potrà essere avviato, per il recupero delle somme previste, alla fase coattiva che si determina con l’emissione della cartella esattoriale (ruolo) o dell’ingiunzione di pagamento.
Se all’emissione di questi ultimi atti non si determina un pagamento, segue l’attività esecutiva tendente al recupero dei crediti. Tale attività consiste nel Fermo amministrativo del veicolo, Pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio), Iscrizione di Ipoteca immobiliare crediti sopra i 5.000,00 Euro, Pignoramento immobiliare crediti sopra gli 8.000,00 €., Pignoramento autoveicoli: come da circolari Min.Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, e solo per crediti superiori a 1.000,00 Euro.
A seguito della delibera del Consiglio Comunale 2008 05065/048 del 10/11/2008 tra la Città di Torino Corpo di Polizia Municipale e la Soc. Soris S.p.A. l’attività per le istanze di rateizzazione su solleciti e ingiunzioni di pagamento è affidata in esclusiva alla Società Soris S.p.A. con sede in via Vigone 80. 10139 Torino. Il Corpo di Polizia Municipale gestisce interamente la rateizzazioni dei verbali C.d.S. non ancora oggetto di sollecito.
Il cittadino, o persona delegata, può presentare l'istanza di rateizzazione avente per oggetto i verbali del C.d.S. presentandosi:
A) presso gli sportelli dell’Ufficio Verbali/ Dispositivi Tecnici siti a Torino in via Bologna n° 74 nei seguenti orari:
ad esclusione dei festivi,
orario estivo dal 1 agosto al 31 agosto
B) presso la sede della Sezione Territoriale I^ Centro (via Bertolotti 10) nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8,00 alle 17,30, venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30.
E' possibile presentare l’istanza anche tramite posta ordinaria indirizzata all'Ufficio Verbali - Settore Rateizzazioni, tramite fax al n. 011/4427119 e tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: ufficioverbali@comune.torino.it.
Per le istanze relative ai solleciti ed alle ingiunzioni di pagamento l’istanza dovrà essere presentata presso gli sportelli della Soc. Soris S.p.A. ubicati in via Vigone 80 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30
Per comunicazioni è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail info@soris.torino.it
Per informazioni è anche disponibile il call center al numero telefonico 848.800.141, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato e prefestivi dalle 8 alle 14.
Si precisa che le stesse istanze possono essere presentate presso gli sportelli della Polizia Municipale che provvederà con cadenza settimanale all’inoltro alla Soris S.p.A. per la successiva trattazione.
In riferimento alla legge sulle mille proroghe, dal 1° marzo 2008. la rateizzazione sulle cartelle di pagamento si presenta direttamente al Concessionario competente e non più all'Ente impositore (es. Polizia Municipale di Torino). Vedasi prospetto informativo (formato .pdf).
E’ possibile concedere, in presenza di situazioni di difficoltà economica, la rateizzazione delle sanzioni al Codice della Strada sia nella fase pre-ruolo ( su verbale o sollecito di pagamento) che nella fase coattiva (emissione di ingiunzioni di pagamento)
L’attività procedurale per la gestione della rateizzazione ha un costo di € 15,00, a carico del richiedente ( come da delibera 2008 04894/048 del 5 agosto 2008 ) che sono contabilizzati nella prima rata.
Tale concessione può essere ripartita fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo i criteri di seguito elencati.
Se l’interessato dichiara di trovarsi in condizioni di temporanea difficoltà economica, può richiedere la forma di rateizzazione di cui alla nuova delibera della Giunta Municipale n. 2007 08950/048 il cui importo minimo non deve essere inferiore a 50 euro.
Per richieste (su pre-ruolo e su ruolo) che non superano le 12 rate mensili, non si applica nessun tasso di interesse.
Presentando un'autocertificazione del reddito posseduto, si applica la seguente tabella:
| Importo a carico | Numero massimo di rate |
|---|---|
| > € 50,00 <= € 500,00 | massimo 12 rate |
| > € 500,00 <= € 1.000,00 | massimo 15 rate |
| > € 1.000,00 <= € 1.500,00 | massimo 20 rate |
| > € 1.500,00 <= € 4.000,00 | massimo 25 rate |
| > € 4.000,00 | massimo 30 rate |
| Indicatore ISEE | Importo totale a carico | |||
|---|---|---|---|---|
| Da Euro | A Euro | >= € 50 <= € 1500 | > € 1500 <= € 4000 | > € 4000 |
| 0,00 | 5.900,00 | Massimo 40 rate | Massimo 50 rate | Massimo 60 rate |
| 5.900,01 | 8.270,00 | Massimo 30 rate | Massimo 40 rate | Massimo 50 rate |
| 8.270,01 | 13.430,00 | Massimo 30 rate | Massimo 35 rate | Massimo 40 rate |
| Oltre 13.430,00 | Massimo 20 rate | Massimo 25 rate | Massimo 30 rate | |
è obbligatorio presentare il modello ISEE e si tiene conto della tabella 2 sopra citata.
Chi si avvale della rateizzazione dopo il ruolo (ingiunzione di pagamento) nell’istanza di rateizzazione (.pdf) dovrà indicare dettagliatamente nell’istanza:
Chi si avvale della rateizzazione prima del ruolo (verbale):la richiesta di rateizzazione (formato .pdf ) potrà essere presentata anche prima del decorso dei termini di cui all’art. 203 del Codice della Strada (il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme) ma l’importo di riferimento da considerare nel piano di ammortamento sarà comunque quello previsto in caso di mancato pagamento in misura ridotta. (ovvero il doppio della sanzione indicata nel verbale più le eventuali spese di notifica).
La rateizzazione non sarà consentita:
Con la Deliberazione 2009 09187/048 del 15/12/09 l’Amministrazione Comunale ha preso atto del verificarsi, soprattutto in questo ultimo periodo di regressione economica generalizzata, di casi in cui particolari eventi sopravvenuti hanno determinato un mutamento peggiorativo rispetto ad una già preesistente situazione di disagio economico del debitore.
Nei casi di ulteriore disagio economico compiutamente documentato il debitore non moroso può ottenere la revisione del proprio piano di rateizzazione in corso o la concessione di rateizzazione, con le ulteriori agevolazioni fra loro alternative, di seguito riportate:
Le sopra citate ulteriori agevolazioni sono previste sia per la fase di esecuzione attraverso ruolo, ordinanza ingiunzione e/o ingiunzione fiscale, sia per la sanzioni amministrative pecuniarie che si trovino nella fase precoattiva, ossia quando la richiesta di rateizzazione sia effettuata su verbali o su solleciti di pagamenti (emessi da Soris). In quest’ultimo caso l’importo rateizzabile sarà pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
I casi di ulteriore disagio economico documentato previsti dalla deliberazione devono essere conseguenti a: