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Aggiornata al 14 Novembre, 2007
E’ utile specificare che il verbale può essere conciliato entro sessanta giorni dalla sua contestazione o notificazione pagando la cifra indicata a verbale (è una cifra che corrisponde all’importo del minimo edittale e “premia” la volontà di pagare entro detto termine, tenuto conto che la cifra prevista dalla norma generale corrisponde al doppio di quella indicata a verbale – la metà del massimo edittale).
Trascorsi 60 giorni senza che si sia proceduto al pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo e potrà essere avviato, per il recupero delle somme previste, alla fase coattiva che si determina con l’emissione della cartella esattoriale (ruolo) o dell’ingiunzione di pagamento.
Se all’emissione di questi ultimi atti non si determina un pagamento, segue l’attività esecutiva tendente al recupero dei crediti. Tale attività consiste nel Fermo amministrativo del veicolo, Pignoramenti presso terzi solo sui redditi da lavoro dipendente (quinto dello stipendio), Iscrizione di Ipoteca immobiliare crediti sopra i 5.000,00 Euro, Pignoramento immobiliare crediti sopra gli 8.000,00 €., Pignoramento autoveicoli: come da circolari Min.Fin. n. 215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001, e solo per crediti superiori a 1.000,00 Euro.
Il cittadino, o persona delegata, può presentare l'istanza di rateizzazione presso gli sportelli dell’Ufficio Verbali siti a Torino in via Bologna n° 74. E' possibile presentare l’istanza anche tramite posta ordinaria indirizzata all'Ufficio Verbali - Settore Rateizzazioni oppure tramite fax ai n. 011/4426122 o 011/4426033.
E' possibile concedere, in presenza di situazioni di difficoltà economica, la rateizzazione delle sanzioni al Codice della Strada prima e dopo l’azione coattiva, che si espleta con il ruolo, tramite l’emissione di cartella esattoriale, o con l’ingiunzione di pagamento.
Tale concessione può essere ripartita fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo i criteri di seguito elencati.
Se l’interessato dichiara di trovarsi in condizioni di temporanea difficoltà economica, può richiedere la forma di rateizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 07355/048 del 12 ottobre 2004, specificato nella seguente tabella:
| Importo a carico | Numero massimo di rate |
|---|---|
| Minore di Euro 500,00 | Non concedibile |
| Da Euro 500,00 ad Euro 1500,00 | 10 rate |
| Da Euro 1500,00 ad Euro 3000,00 | 15 rate |
| Maggiore di Euro 3000,00 | 20 rate |
Se l’interessato dichiara di trovarsi in una situazione di particolare disagio economico può richiedere la forma di rateizzazione prevista dalla Deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 03375/048 del 27 aprile 2006. E' obbligatorio presentare la copia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (modello ISEE), che deve essere richiesto ai CAAF di zona presso i Sindacati
| Indicatore ISEE | Importo totale a carico | |||
|---|---|---|---|---|
| Da Euro | A Euro | Da Euro 225,00 a Euro 2000,00 | Da Euro 2000,00 a Euro 5000,00 | Superiore ad Euro 5000,00 |
| 0,00 | 5.900,00 | Massimo 30 rate | Massimo 50 rate | Massimo 60 rate |
| 5.900,01 | 8.270,00 | Massimo 20 rate | Massimo 40 rate | Massimo 50 rate |
| 8.270,01 | 13.430,00 | Massimo 10 rate | Massimo 30 rate | Massimo 40 rate |
| Oltre 13.430,00 | Massimo 20 rate | Massimo 30 rate | ||
N.B. L’importo delle singole rate non potrà essere inferiore in ogni caso ad Euro 15,00.
Chi si avvale della rateizzazione dopo il ruolo (cartelle esattoriali) nell’istanza di rateizzazione (vedi allegato “COME RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI”) dovrà indicare dettagliatamente nell’istanza:
Chi si avvale della rateizzazione prima del ruolo (verbale):la richiesta di rateizzazione (vedi allegato “COME RICHIEDERE LA RATEIZZAZIONE VERBALI”) potrà essere presentata anche prima del decorso dei termini di cui all’art. 203 del Codice della Strada (il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme) ma l’importo di riferimento da considerare nel piano di ammortamento sarà comunque quello previsto in caso di mancato pagamento in misura ridotta. (ovvero il doppio della sanzione indicata nel verbale più le eventuali spese di notifica).
In relazione alle delibere sopra citate, sugli importi ammessi alla rateizzazione viene applicato l' interesse nella misura del 4% annuo.
La rateizzazione non sarà consentita: