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Aggiornata al 3 Settembre, 2008
Prima di tutto verificare che la multa sia stata emessa in nome della "Città di Torino" (Corpo di Polizia Municipale o altro servizio ausiliario) e non da altre forze di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) o da polizie municipali di altri comuni.
Con i mezzi sotto indicati NON è inoltre possibile pagare le cartelle esattoriali e le multe per infrazioni a leggi diverse dal codice della strada, anche se emesse a nome dalla Città di Torino.
Si ricorda che in caso di contestazione del pagamento da parte del titolare della carte di credito (a seguito di uso fraudolento) la contravvenzione sarà considerata non pagata (per nullità del pagamento) ed il relativo importo sarà nuovamente iscritto a ruolo e notificato al contravventore; tale evento sarà inoltre oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria penale.
Il pagamento in misura inferiore, non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l’importo pagabile è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originale – art. 203 C.d.S.).
Si ricorda che la scadenza dei 60 giorni è categorica e deve essere calcolata partendo dal giorno successivo alla notificazione o contestazione, tenendo conto dei mesi di 31 giorni (esempio: infrazione notificata o contestata il primo Luglio deve essere pagata entro il 30 Agosto).
Con il termine “notificazione” si intende il portare a conoscenza dell’interessato un atto che lo riguarda ed avviene solitamente tramite posta o messo direttamente alla residenza o domicilio. Quando non sia possibile consegnare l’atto all’interessato perchè assente al momento della consegna, la notifica si considera comunque effettuata con invio di apposito avviso di deposito dell’atto stesso presso l’ufficio postale o il comune; in tal caso nel conteggio dei 60 giorni utili per il pagamento occorre riferirsi alla data in cui è pervenuto l’avviso di deposito dell’atto e non alla data in cui ci si è recati a ritirarlo.
Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito oltre alle generalità di chi lo ha commesso ed il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Il ritrovamento di una “multa” sotto al tergicristallo (c.d. PREAVVISO) non costituisce quindi ne contestazione, ne notificazione e può essere pagata entro 20 giorni, prima dell’inizio della procedura di notificazione a domicilio che comporta un aggravio di spese; questo tipo di atto, riconducibile ad un avviso bonario, non è quindi soggetto al “raddoppio” se pagato oltre i termini perché deve essere ancora perfezionato in forma di notifica.
Prima di pagare il preavviso, con allegato conto corrente, che trovate sul parabrezza verificate che sul preavviso sia indicata la targa del vostro autoveicolo e non si altro veicolo. Tale controllo si rende necessario perché ogni tanto accade che qualcuno faccia lo “scambio” con la sua “multa”. Analoga situazione può capitare con il solo scambio del conto corrente allegato.
CONTROLLARE (ES….)
e pagate la multa o conto corrente scambiata, è ovvio che andrete a pagare la contravvenzione elevata ad un altro automobilista.