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Aggiornata al 4 Febbraio, 2013
Prima di tutto verificare che la multa sia stata emessa in nome della "Città di Torino" (Corpo di Polizia Municipale o altro servizio ausiliario) e non da altre forze di polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) o da polizie municipali di altri comuni.
Con i mezzi sotto indicati NON è inoltre possibile pagare le cartelle esattoriali e le multe per infrazioni a leggi diverse dal codice della strada, anche se emesse a nome dalla Città di Torino.
Si ricorda che in caso di contestazione del pagamento da parte del titolare della carte di credito (a seguito di uso fraudolento) la contravvenzione sarà considerata non pagata (per nullità del pagamento) ed il relativo importo sarà nuovamente iscritto a ruolo e notificato al contravventore; tale evento sarà inoltre oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria penale.
Il pagamento in misura inferiore non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (Art. 389 Reg. C.d.S.).
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione. Trascorso tale termine l’importo dovuto, ai sensi dell’ art. 203 C.d.S., è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originale).
Si ricorda che il termine di 60 giorni è perentorio e deve essere calcolato partendo dal giorno successivo alla notificazione/contestazione della violazione, tenendo conto dei giorni effettivi (es.: un’infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto)
Con il termine “notificare” si intende portare l’interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all’indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l’atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell’avviso, o presso l’ufficio postale o la Casa Comunale;
Con il termine “contestazione” invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Il ritrovamento di una “multa” sotto al tergicristallo (cosiddetto preavviso) non costituisce quindi né notificazione, né contestazione ma è assimilabile ad un avviso bonario e può essere pagato entro 20 giorni, prima dell’inizio della procedura di notificazione che comporta un aggravio di spese (con le modalità e nei luoghi sopra indicati).
Prima di pagare il preavviso che trovate sul parabrezza con allegato di conto corrente, vi invitiamo a controllare sempre che la targa indicata sul preavviso sia quella del vostro veicolo e che il conto corrente riporti il numero del vostro preavviso.
Tale controllo si rende necessario perché, qualora ignoti avessero spostato il loro preavviso o il loro bollettino sul vostro veicolo, vi trovereste ad aver pagato la contravvenzione relativa ad un altro utente, e non la vostra.