Aggiornata al 5 Dicembre, 2007
L’attività del notificare porta a conoscenza del destinatario il contenuto di un atto che lo riguarda.
La notificazione di un atto può giungere nelle vostre mani attraverso:
Caso 1: “oggi, il Messo Notificatore, incontrandomi per le scale di casa e, conoscendomi di persona, mi ha notificato e consegnato un atto che io ho ritirato (la notificazione può essere eseguita a mani proprie mediante consegna della copia dell’atto al destinatario stesso; nel caso questo si rifiuti di riceverla, il Notificatore ne dà atto nella sua relazione e la notificazione si considera come avvenuta, art. 138 c.p.c.). Siccome si tratta di dover versare del denaro entro un determinato numero di giorni, vorrei sapere qual’è il termine ultimo per poter pagare”.
Risposta al caso 1: la decorrenza dei termini per il pagamento o, comunque, per un adempimento dovuto a qualunque titolo verso la Pubblica Amministrazione, così come per un eventuale ricorso, si calcola dal giorno in cui la norma di riferimento definisce l’atto come notificato al destinatario. In questo caso: al signor Verdi, il messo notificatore ha notificato un atto in data 1 giugno, sull’atto si legge “per il pagamento in misura ridotta, versare l’importo di € 34,00 entro 60 g.g. dalla data di notifica”, il versamento dovrà avvenire entro il 31 luglio.
Caso 2: “oggi, il Messo Notificatore si è presentato presso l’ufficio dove lavoro e, conoscendomi di persona, mi ha sommariamente descritto i contenuti e comunicata la provenienza di un atto, a me diretto, con l’intendimento di notificarmelo e consegnarmelo. Io mi sono rifiutato di ritirare l’atto e non ho firmato nulla (la notificazione può essere eseguita a mani proprie mediante consegna della copia dell’atto al destinatario stesso; nel caso questo si rifiuti di riceverla, il Notificatore ne dà atto nella sua relazione e la notificazione si considera come avvenuta, art. 138 c.p.c.) e quindi sono dell’opinione che, con il mio comportamento, l’atto non mi sia stato notificato”.
Risposta al caso 2: la decorrenza dei termini per il pagamento o, comunque, per un adempimento dovuto a qualunque titolo verso la Pubblica Amministrazione, così come per un eventuale ricorso, si calcola dal giorno in cui la norma di riferimento definisce l’atto come notificato al destinatario. In questo caso: in data 1 giugno, al signor Verdi, il messo notificatore ha notificato un atto, che il signor Verdi non ha inteso ritirare. Sull’atto si legge: “per il pagamento in misura ridotta, versare l’importo di € 34,00 entro 60 g.g. dalla data di notifica”; siccome l’atto, anche se non è stato ritirato, risulta notificato a tutti gli effetti in data 1 giugno, il versamento dovrà avvenire entro il 31 luglio.
Caso 3: “oggi, il Messo Notificatore si è presentato presso la mia abitazione, non trovandomi, ha affermato d’aver notificato un atto, a me diretto, attraverso la consegna di un plico chiuso (busta) ad una persona di mia conoscenza (se il destinatario non viene rintracciato (residenza, domicilio, dimora, luogo di lavoro o, comunque, solo nel caso del destinatario: in ogni luogo lo si possa reperire nel territorio del comune dal quale il messo dipende), la notificazione è eseguita mediante consegna di copia dell’atto a persona della sua famiglia o addetta alla casa od all’ufficio, nel comune nel quale l’intestatario dell’atto ha la residenza o, se questa è sconosciuta, in quello di dimora. In mancanza delle suddette persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile ove è l’abitazione. Nel caso non esista la figura del portiere, l’atto può essere notificato ad un vicino di casa che accetti di riceverla, art. 139 c.p.c.). Siccome si tratta di dover versare del denaro entro un determinato numero di giorni, vorrei sapere se è corretta la procedura di notificazione attraverso la consegna ad un’altra persona, pur se in busta chiusa e, comunque, qual’è il termine ultimo per poter pagare”.
Risposta al caso 3: la decorrenza dei termini per il pagamento o, comunque, per un adempimento dovuto a qualunque titolo verso la Pubblica Amministrazione, così come per un eventuale ricorso, si calcola dal giorno in cui la norma di riferimento definisce l’atto come notificato al destinatario. In questo caso: l’atto, notificato al destinatario, è stato materialmente consegnato, in busta chiusa e sigillata, ad un’altra persona idonea al ritiro Ad esempio: in data 1 giugno, al signor Verdi, il messo notificatore, ha notificato un atto consegnandolo al portiere dello stabile ed ha informato il signor Verdi, con una raccomandata A.R., dell’avvenuta notifica attraverso la consegna al portiere. Sull’atto si legge: “per il pagamento in misura ridotta, versare l’importo di € 34,00 entro 60 g.g. dalla data di notifica”; siccome l’atto, anche se non è stato ritirato dal destinatario, ma dal custode, risulta notificato a tutti gli effetti, il versamento o dovrà avvenire entro il 31 luglio.
Caso 4: “ieri ho trovato nella buca per le lettere un avviso di raccomandata da ritirare all’ufficio P.T.. L’ho ritirato ed all’interno ho trovato un avviso con il quale m’informano che devo ritirare un atto al Deposito della Casa Comunale. Mi è venuto in mente che qualche giorno fa avevo trovato un avviso simile firmato da un messo notificatore ma, non avendo il tempo, non mi sono recato a ritirare tale atto. Oggi ho ritirato quell’atto che, al Deposito mi dicono essere lo stesso al quale la raccomandata si riferisce (qualora sia impossibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, il notificatore deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve essere eseguita; affigge avviso di deposito presso l’abitazione del destinatario e lo informa dell’avvenuto deposito per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.). La notificazione ai sensi dell'articolo 140 si considera effettuata con il compimento delle tre formalità sopra descritte (deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito); siccome devo pagare un importo per un’infrazione che avrei commesso, desidero sapere entro quando devo effettuare il versamento per evitare di dover pagare un importo maggiore”.
Risposta al caso 4: la decorrenza dei termini per il pagamento o, comunque, per un adempimento dovuto a qualunque titolo verso la Pubblica Amministrazione, così come per un eventuale ricorso, si calcola dal giorno in cui la norma di riferimento definisce l’atto come notificato al destinatario. In questo caso: il messo notificatore non si è trovato nelle condizioni previste dal C.P.C. per notificare l’atto al destinatario o ad una persona idonea al ritiro. Per questo ha seguito una diversa procedura prevista dal C.P.C. con la quale l’atto è notificato con il compimento dell’ultima fase di questa procedura e cioè, la spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario dell’avvenuto deposito alla Casa Comunale di un atto che lo riguarda. Per la decorrenza dei termini si deve considerare la data di spedizione della raccomandata. Esempio: in data 1 giugno, al signor Verdi, il messo notificatore lascia una busta chiusa e sigillata con la quale lo informa che vi è un atto depositato alla Casa Comunale. Per motivi diversi, il signor Verdi non lo ritira. Nei giorni immediatamente successivi il signor Verdi riceve una raccomandata che fornisce l’identica comunicazione relativa all’atto depositato; il signor Verdi si reca alla Casa Comunale per il ritiro; che avviene regolarmente. La data che il signor Verdi deve considerare è, appunto, la data di spedizione della raccomandata. Sull’atto si legge: “per il pagamento in misura ridotta, versare l’importo di € 34,00 entro 30 g.g. dalla data di notifica”; siccome l’atto, è stato ritirato dal signor Verdi il 5 giugno, ma la raccomandata è stata spedita il 1 giugno, ogni adempimento dovrà avvenire entro il 31 luglio.
Caso 5: “con alcuni soci, conduciamo una piccola impresa, il messo notificatore ha consegnato l’atto che riguarda la società al nostro legale rappresentante presso la sua abitazione privata. Siccome abbiamo delle perplessità, chiediamo se ciò sia possibile essendo la sede dell’azienda in tutt’altro luogo e, nel caso la procedura sia corretta, da quando decorrono i termini per ogni adempimento dovuto essendo, il legale rappresentante, non in costante contatto con l’azienda (se il destinatario è una persona giuridica, una società commerciale, un’associazione, la notificazione si esegue, nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante od alla persona incaricata al ritiro delle notificazioni; in mancanza delle figure citate, la notificazione può essere eseguita ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile nel quale ha sede la persona giuridica destinataria dell’atto (art. 145 c.p.c.). La notificazione alle persone giuridiche, può inoltre eseguirsi alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora, nell’atto da notificarsi sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, rif. Artt. 138, 139, 141 c.p.c.)”.
Risposta al caso 5: La decorrenza dei termini per il pagamento o, comunque, per un adempimento dovuto a qualunque titolo verso la Pubblica Amministrazione, così come per un eventuale ricorso, si calcola dal giorno in cui la norma di riferimento definisce l’atto come notificato al destinatario. In questo caso: in data 1 giugno, al signor Verdi, legale rappresentante della società Pinco e Pallino, il messo notificatore ha notificato un atto destinato a tale società. La società Pinco e Pallino per ogni adempimento disposto, dovrà considerare, qualora siano dati sessanta giorni dalla data della notifica, che la decorrenza è dal 1 giugno e, quindi, i termini sono al 31 luglio.
Art. 141 C.P.C. – Notificazione presso il domiciliatario:
Art. 142 C.P.C. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica:
Art. 143 C.P.C. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti:
La notificazione atti, a mezzo del servizio postale, si esegue mediante l’utilizzo di una busta di colore verde predisposta secondo il modello ufficiale disposto da Poste Italiane e la speciale ricevuta di ritorno.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede il portalettere nel rispetto delle procedure previste dalle legge.
Nel caso di normale consegna della busta contenente l’atto sul quale è già apposta la relazione di notifica eseguita dal messo notificatore, il momento perfezionatorio della notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale, si verifica:
Possono inoltre verificarsi altri casi:
Le notificazioni non possono essere eseguite prima delle ore 07.00 e dopo le ore 21.00 (art. 147 c.p.c.).
Per TORINO, il -Deposito alla Casa Comunale- è sito in via Bellezia n. 4 ed è evidenziato dal cerchio di colore blu. (link alla mappa)
Codice di Procedura Civile, art. dal 137 al 151 e art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La notificazione a mezzo del servizio postale (busta e ricevuta di colore verde chiaro) è invece specificatamente trattata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Il riferimento normativo per la notificazione all’estero, limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo, è la legge 21 marzo 1983, n. 149.