Aggiornata al 21 Gennaio, 2008
La revisione dei veicoli consiste nell’insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l’eventuale produzione di emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Al fine di valutare se il proprio veicolo deve essere sottoposto a visita di revisione occorre:
Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:
Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 80 C.d.S.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso officine autorizzate.
Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.
Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:
sono sottoposti a revisione periodica:
Per teli veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare nel solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l’operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.
Circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a visita di revisione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 148,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale nonché la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione;
Se la revisione è stata omessa per più di una volta la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata (euro 296,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale).
La carta di circolazione ritirata sarà trasmessa al D.T.T. di Torino e potrà essere restituita solo ad avvenuta revisione favorevole con le modalità indicate sulla pagina web http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/sanzioni/ritirodoc.shtml
Disponibile la tabella delle scadenze previste per l’anno 2008.