Aggiornata al 14 Gennaio, 2008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (Legge 2 ottobre 2007, n. 160)
Articolo 116
E’ tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
Per il reato è prevista una sanzione penale (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e, quando ne ricorrono i presupposti, il sequestro giudiziario del veicolo.
Se il reato è commesso per più di una volta in un biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
Non bisogna dimenticare che rimane comunque in vigore la sanzione accessoria della confisca amministrativa, qualora il reato di guida senza patente sia commesso alla guida di un motoveicolo.
Articolo 117
I titolari di patente di categoria B per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 Kw/t); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili.
Attenzione! La regola si applica solo ai titolari di patenti di categoria “B” rilasciate a far data dal 1 luglio 2008.
Non bisogna dimenticare che rimane comunque in vigore, per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
E’ prevista per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) e la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.
Articolo 142
Le postazioni di controllo della velocità sistemate sulla sede stradale devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
È stata prevista la possibilità di impiegare anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come già accade con gli strumenti di controllo collocati nelle autostrade.
L’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in
precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo delle violazioni senza la
presenza dell’operatore di polizia (vds. Legge n. 168/2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
Nuovo sistema Sanzionatorio per il superamento dei limiti di velocità
Sono previste quattro fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite previsto:
Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli.
Articolo 157
È vietato tenere il motore acceso al solo scopo di mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione durante la fase della sosta o della fermata del veicolo.
La violazione comporta la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
Articolo 170
È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a due ruote.
La violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
Il divieto è previsto anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto.
Articolo 173
Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 (in precedenza era previsto un importo da euro 70,00 a euro 285,00) e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Articolo 186
Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
Competente a giudicare è il Tribunale.
E’ previsto, inoltre, che il veicolo possa essere sequestrato, qualora non sia possibile affidarlo ad altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo.
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa al prefetto.
Non bisogna dimenticare che rimane comunque in vigore la sanzione accessoria della confisca amministrativa, qualora il reato di guida in stato di ebbrezza sia commesso alla guida di un motoveicolo .
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
Chi, senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata, se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto coinvolto, da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Articolo 187
Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato.
È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 1 anni.
La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente.
Competente a giudicare è il Tribunale.
E’ previsto, inoltre, che il veicolo possa essere sequestrato, qualora non sia possibile affidarlo ad altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo.
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa al prefetto.
Non bisogna dimenticare che rimane comunque in vigore la sanzione accessoria della confisca amministrativa, qualora il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica sia commesso alla guida di un motoveicolo.
È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).
Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata, se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto coinvolto, da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Articolo 6 bis legge 160/2007
Per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (riguardanti l’eccesso di velocità e la guida in stato di alterazione psicofisica), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della Strada deve essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro che serve ad alimentare uno specifico fondo per contrastare l’incidentalità notturna.
L’attuazione della nuova disciplina è subordinata all’approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 160/2007.
Tutti i titolari e i gestori di locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interromperne la somministrazione dopo le ore 02,00 della notte e devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, volontariamente da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico
L'inosservanza delle disposizioni comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni.