Come collaborare

Collaborare attivamente

Per un verde urbano pubblico curato, fruibile in sicurezza e performante è necessaria l’attenzione e l’apporto costante non solo della pubblica amministrazione, ma di tutti i soggetti che vivono e operano nella città, dai cittadini e dalle cittadine, singoli e associati, agli attori economici, agli altri enti pubblici che operano sul territorio.

Il ruolo dei cittadini e dei soggetti economici nella cura e lo sviluppo del verde pubblico può andare oltre all’adozione di corrette modalità di fruizione, che tengano conto della delicatezza della materia vivente di cui è costituito il verde e della necessità di un corretto utilizzo di attrezzature e arredi; la cura del verde pubblico è essa stessa elemento di benessere e può, pertanto, attuarsi anche attraverso il coinvolgimento propositivo e attivo delle persone, come soggetti che non solo frequentano, utilizzano o semplicemente amano vedere aiuole e banchine alberate curate, ma coadiuvano la città nel mantenimento degli spazi verdi pubblici.

D’altro canto, gli oltre 19 milioni (2019) di metri quadrati di verde pubblico comunale, che rappresentano il 16,5 % della superficie della città, costituiscono un polmone importantissimo ed un considerevole patrimonio,

la cui salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione rappresenta un compito che richiede, oltre a competenza e professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di disporre di risorse adeguate: di qui la decisione del Comune, fin dal 2007, di predisporre iniziative per incentivare una maggiore collaborazione anche finanziaria da parte dei privati.

Possono essere oggetto di coinvolgimento di soggetti privati sia lo sviluppo di nuove infrastrutture, quali la realizzazione di nuove aree verdi, aree gioco, aree sportive, orti urbani, sia la manutenzione e cura del patrimonio esistente, che si tratti di aree verdi, alberi e boschi, aree gioco, aree cani, orti urbani, arredi, fontane.  Un ambito privilegiato di coinvolgimento di soggetti privati è anche l’arricchimento e l’implementazione del patrimonio arboreo esistente nella città, attraverso interventi di forestazione urbana, che si tratti di nuove piantumazioni o realizzazione di boschi urbani, di imboschimento diffuso o di riforestazione metropolitana.

Il corretto comportamento nelle aree verdi

Il ruolo dei cittadini nella cura e lo sviluppo del verde pubblico parte dall’adozione di corrette modalità per la sua fruizione, tramite la consapevolezza della sua delicatezza e un corretto utilizzo di attrezzature e arredi.

La cittadinanza attiva inizia quindi dal fondamentale rispetto delle regole di comportamento delle aree verdi.

A)  Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

a)  il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
b)  l’accatastamento di materiale infiammabile;
c)  l’abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
d)  l’impermeabilizzazione del suolo;
e)  gli scavi non autorizzati;
f)  il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d’acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
g)  l’eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l’esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
h)  il danneggiamento dell’apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
i)  danneggiare e imbrattare la segnaletica;
j)  danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
k)  raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
l)  raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
m)  calpestare le aiuole fiorite;
n)  calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l’apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
o)  abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
p)  qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
q)  scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
r)  circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 87.

B)  Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all’interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

a)  l’affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
b)  appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l’uso di supporti metallici;
c)  mettere a dimora piante senza l’assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
d)  permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
e)  introdurre nuovi animali selvatici, senza l’assenso dell’Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
f)  permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
g)  permettere il pascolo non autorizzato di animali;
h)  campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
i)  accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Nei parchi in cui sono stati installati dall’Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L’utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell’area;
j)  effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
k)  svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
l)  sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (vedi articolo 81 – Svolgimento di manifestazioni e attività);
m)  sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).

E’ inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 87.

1.  Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all’interno delle aree verdi.
2.  E’ ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l’impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
3.  E’ ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell’uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
4.  Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
5.  A coloro che utilizzano le attrezzature e l’arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 87.
6.  Il genitore ha comunque l’obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell’uso delle attrezzature da parte del minore.
7.  E’ dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
8.  Nelle aree gioco è vietato l’accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana.
9.  L’attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all’interno delle aree verdi.
10.  All’interno dei giardini di quartiere e delle aree verdi di vicinato, la Circoscrizione di competenza, con apposito regolamento, può individuare aree per specifiche attività.

1.  In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia Urbana.
2.  Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
3. I n tutte le aree cani gestite dall’Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità a tutela dell’incolumità delle persone e degli animali.
4.  In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 35).
5.  È vietato introdurre cani nei canali, corsi d’acqua, fontane e zone umide e laghetti.
6.  Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
7.  Per eventuali sanzione occorre far riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti.

1.  Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2.  Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.
3.  Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell’area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 87.

Attenzione: per l’Emergenza Covid-19 la città ha adottato una deroga a queste indicazioni. Vedi la notizia a riguardo: http://www.comune.torino.it/verdepubblico/parchi-e-giardini/misure-di-rilancio-a-seguito-dellemergenza-covid19-autorizzata-in-deroga-loccupazione-dei-prati-per-dehors-e-manifestazioni/

1.  All’interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l’Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
2.  Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.
3.  In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.
4.  Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
5.  Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l’Amministrazione Comunale, previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o S.S.D.), può autorizzare lo svolgimento, nell’ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
–  assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
6.  Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:
–  l’ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
–  l’accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) nel parere vincolante;
–  l’ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
–  l’installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
–  la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
–  la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
–  il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l’installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
–  l’esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
–  l’utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
–  l’affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all’interno delle strutture appositamente realizzate;
7.  Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l’occupazione o l’utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili ai sensi dell’articolo 80, con l’esclusione dei parchi e giardini storici elencati nel Regolamento stesso, la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione). Per le manifestazioni che si svolgono su aree in carico alle Circoscrizioni, queste ultime, previa consultazione della Giunta Circoscrizionale a firma del Presidente, devono esprimere parere vincolante entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
8.  I richiedenti l’utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all’Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo. Il Settore Gestione del Verde (o S.S.D.), esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.
9.  Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo, a carico dell’utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all’ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l’obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
10.  Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l’organizzazione dell’iniziativa, la completa pulizia dell’area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.
11.  A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell’area), il titolare dell’autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.) in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione. L’importo della cauzione è determinato in base a parametri tecnico-agronomici.
12.  Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, ai sensi dell’articolo14 del vigente Capitolato Generale degli Appalti Municipali. La cauzione dovrà essere consegnata all’Ufficio preposto del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) prima dell’inizio dell’occupazione dell’area.
13.  La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull’area interessata dall’evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
14.  Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all’incameramento della cauzione.
15.  I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall’Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.
16.  Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l’utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.
17.  Il Comune non concederà l’autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell’area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l’immagine della Città, l’entità dell’evento, il grado di utilizzo dell’area interessata e quant’altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
18.  Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell’anno.
19.  L’autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
20.  Il titolare dell’autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
21.  Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all’interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
22.  Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell’Inquinamento acustico, il titolare dell’autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.
23.  I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall’Amministrazione.

1.  In tutti gli spazi verdi è vietato l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2.  Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all’articolo 80 (punto A) – Divieti comportamentali: lettera r).
3.  Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

a)  motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
b)  mezzi di soccorso;
c)  mezzi di vigilanza in servizio;
d)  mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
e)  mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all’interno dell’area;
f)  mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
g)  mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
h)  mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest’ultimo si trovi all’interno dello spazio verde;
i)  mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all’interno dell’area.

4.  In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l’esclusiva area verde interessata.

ARTICOLO VI – TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

È vietato bivaccare, campeggiare, allestire gazebo sulle aree verdi e su tutte le aree pubbliche del Parco salvo espresse autorizzazioni. All’interno delle aree appositamente recintate (come il Roseto ed il Giardino Roccioso) di particolare pregio naturalistico, è vietato camminare e sdraiarsi sui manti erbosi, introdurre cani, transitare in bicicletta. In tali aree sono anche esposti specifici orari di accesso al fine di una fruizione controllata.