Urban Barriera

URBAN BARRIERA DI MILANO Urban Barriera è un programma di sviluppo
urbano finalizzato a innescare un processo di
miglioramento complessivo dell’area di Barriera di
Milano, quartiere storico della zona Nord della
città di Torino:

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Comitato Urban Barriera > News > FAQ - Avviso concessione ex Incet

Pubblicato il 29 Febbraio, 2016

FAQ - Avviso concessione ex Incet

 

Le seguenti domande e risposte relative all'Avviso pubblico per la concessione dell'immobile ex Incet per la realizzazione di un centro di servizi per la collettività sono state elaborate sulla base delle richieste raccolte durante gli Open Day (8, 19 e 22 febbraio 2016) e pervenute via mail e sono finalizzate a chiarire alcuni contenuti dell’Avviso pubblico. Per ulteriori richieste è possibile inviare una mail, non oltre le ore 12.00 del giorno 18 marzo, all’indirizzo urbanbarriera@comune.torino.it

 
(aggiornamento 17/03/2016)

1. E’ possibile presentare un progetto parziale, solo per uno degli spazi indicati (ad esempio, solo per lo spazio G)?
No, non è possibile. Il progetto deve riguardare la gestione dell’intero Centro di Servizi per la Collettività. 

2. Cosa si intende per gestore unico?
Il gestore unico dei locali è il futuro concessionario, sia esso un soggetto unico o un raggruppamento temporaneo. Come riportato nell’art. 2 dell’Avviso: “nel caso di raggruppamento temporaneo, deve essere conferito un mandato di rappresentanza a uno dei soggetti (soggetto capofila), il quale, in caso di aggiudicazione, sottoscriverà il contratto di concessione in nome e per conto dei mandanti”. Per quanto riguarda diritti e doveri del concessionario si invita alla lettura dello schema di disciplinare di concessione allegato all’Avviso (All. 7).

3. Il concessionario, singolo o capofila di un raggruppamento, può essere una cooperativa? Possono esserlo altri enti o organismi, ad esempio enti di promozione sportiva?
La cooperativa può essere capofila solo nel caso in cui si tratti di una cooperativa sociale. Per essere concessionario è necessario rientrare in una delle fattispecie descritte dall’art. 2 dell’Avviso: “1) le associazioni e gli enti iscritti nell'apposito Registro delle Associazioni previsto dall’art. 11 comma 3 (vecchio testo; oggi art. 9, comma 3) dello Statuto della Città; 2) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art. 12 C.C., senza fini di lucro; 3) le associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative; 4) altri Enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità, ex art. 80, comma 1, (vecchio testo; oggi art. 86, comma 1) dello Statuto della Città”.

4. Tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento devono essere “non profit”?
Non necessariamente. I soggetti “profit” (imprese, società, etc.), come specificato nell’art. 2 dell’Avviso “possono far parte dei raggruppamenti temporanei, in forma minoritaria e senza svolgere il ruolo di capofila, (…) esclusivamente per la realizzazione di attività accessorie rispetto al complesso delle attività previste. Per tali attività, in alternativa, il concessionario potrà avvalersi di fornitori di servizi. La tipologia e la consistenza di tali attività dovrà in ogni caso essere dichiarata in fase di presentazione della domanda, all’interno della proposta progettuale (All. 2). Nella relazione annuale di cui all’art. 9 si dovrà poter evincere la tipologia e la consistenza di tali attività e il loro impatto rispetto al totale dei servizi erogati”.

5. Che tipo di documentazione deve allegare un soggetto di nuova costituzione per il quale non sia disponibile l’ultimo bilancio o rendiconto approvato?
Nel caso di soggetti di nuova costituzione, per i quali non sia disponibile l’ultimo bilancio o rendiconto approvato, tale condizione deve essere dichiarata nella documentazione amministrativa presentata e la presentazione del bilancio o rendiconto approvato può essere sostituito dalla presentazione di un bilancio preventivo e di altra documentazione ritenuta utile.

6. Se utilizzando la scheda per l’autovalutazione si ottengono punteggi che consentirebbero, per i diversi spazi, percentuali di riduzione del canone superiore all’80%, la riduzione applicabile è comunque l’80%?
No. La percentuale di riduzione massima dell’80% è quella complessiva (esclusi i locali A e I), da verificare rispetto alla somma dei canoni dei singoli locali. Quindi i singoli locali possono avere anche riduzioni maggiori, a condizione che il totale della riduzione non sia superiore all’80%.
Il canone del locale A (ristorante) non sarà oggetto di riduzione e pertanto sarà pari al canone di mercato, per un importo di euro 25.854,00. Il canone del locale I, che resterà in uso alla Città di Torino, sarà invece ridotto del 100%, per un importo pari a euro 0,00.

7. Come è possibile, in particolare per le piccole associazioni, contattare altri soggetti per costituire un raggruppamento? Esiste un servizio di facilitazione da parte della Città?
La ricerca di altri soggetti con i quali dar vita ad un raggruppamento temporaneo è a carico dei singoli soggetti proponenti (capofila e membri di eventuali raggruppamenti). I materiali comunicativi del Programma Urban Barriera di Milano (il Corriere di Barriera, il sito web del progetto (http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/, i molteplici materiali delle singole iniziative) possono costituire una buona base informativa sulle attività delle associazioni che hanno svolto attività nel quartiere nel corso degli ultimi anni.

8. Nella proposta progettuale occorre esplicitare di quali fornitori e collaboratori si avvarrà il concessionario o è sufficiente indicarne la tipologia? Il concessionario può coinvolgere successivamente, nella fase attuativa del progetto, altri soggetti (enti, associazioni, etc.)?
Nel progetto è necessario individuare i soggetti (membri del raggruppamento o fornitori) e le attività che si svolgeranno nei diversi spazi del complesso.
Il concessionario potrà anche individuare altri soggetti nella fase attuativa, a condizione che sia rispettato quanto previsto nelle schede di valutazione per la riduzione del canone.
In ogni caso, nella fase attuativa l’andamento delle attività sarà verificato da parte della Città per verificare la coerenza con il progetto e valutare le eventuale variazioni.

9. Chi è responsabile della copertura dei costi di gestione dei locali oggetto di concessione? Cosa avviene nei casi di morosità?
Il responsabile della copertura dei costi di gestione è il concessionario, sia esso un soggetto unico o un raggruppamento temporaneo. Per il dettaglio degli oneri e delle spese a carico del concessionario si rimanda a quanto contenuto nello schema di disciplinare di concessione allegato al bando (All. 7). Nel caso di morosità, come specificato nell’art. 11 (pag. 11) del predetto schema, “Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, costituirà motivo di risoluzione del contratto”.

10. Nel caso di raggruppamento temporaneo, quali sono i criteri di suddivisione delle spese e degli oneri tra i diversi soggetti?
Nel caso di raggruppamenti, i criteri di suddivisione degli oneri e delle spese di gestione tra i diversi componenti, nonché con eventuali soggetti che non fanno parte del raggruppamento ma che utilizzeranno la struttura, devono essere determinati autonomamente da parte del raggruppamento.
Per quanto riguarda le parti comuni situate nel corpo sud del fabbricato (locali tecnici), come specificato dall’articolo 10 dello schema di disciplinare (All.7), “il costo delle utenze o degli impianti in comune sarà ripartito tra il presente concessionario ed il/i concessionario/i della restante parte del corpo sud in relazione alla quota per mq o altro criterio adottato dalle parti e successivamente approvato dalla Città”.

11. Il concessionario può “sub-affittare” gli spazi a soggetti terzi?
e è rispettato quanto previsto nelle schede di valutazione per la riduzione del canone, il concessionario può consentire l’utilizzo dei locali a soggetti terzi, anche prevedendo una compartecipazione alle spese di gestione, ma la sub-concessione è esplicitamente vietata. Come specificato all’art. 2 dello Schema di Disciplinare di concessione allegato all’Avviso (All. 7): “la sub-concessione o il mutamento della destinazione dell’uso dei locali producono, ipso iure, la decadenza della concessione”.

12. Come si prevede di utilizzare la piazza pubblica semicoperta? Nella piazza pubblica semicoperta è possibile inserire strutture temporanee, ad esempio per attività di ristorazione accessoria, complementari al ristorante?
Per gli usi della piazza semicoperta si applicheranno gli stessi criteri e norme che si applicano all’uso di qualunque spazio pubblico. Le proposte di utilizzo temporaneo dello spazio pubblico (sia di carattere commerciale che di carattere culturale, di intrattenimento etc.) della piazza semicoperta, che possono essere prefigurate in sede di progetto, saranno comunque oggetto di valutazione nella fase attuativa e, ove necessario, dovranno essere acquisite, da parte del concessionario o di altri soggetti proponenti, le eventuali autorizzazioni previste (vedi ad esempio: Regolamento n. 257 “C. O. S. A. P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”, Regolamento n. 287 “Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi” (http://www.comune.torino.it/regolamenti/).

13. Qual è la portata massima dei solai?
Come riportato nella descrizione tecnica allegata all’Avviso (All. 4, pag. 2 Opere strutturali): “Il sovraccarico utile di esercizio per tutti i solai interni ai locali è stato previsto nella misura di 400 kg/mq e dal punto di vista antisismico l’intera struttura è stata ricondotta a una classe d’uso coerente con le destinazioni d’uso ipotizzate per i locali (c.u. III ex NTC 2008 in quanto suscettibili di affollamento)”.

14. Quali sono le prestazioni previste per gli impianti di riscaldamento/raffrescamento? Che temperature sono in grado di garantire?
Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento sono diversi per le singole zone in cui è suddiviso il fabbricato:
- locali al piano terreno: impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento che garantiscono la temperatura invernale prevista dalla legislazione vigente (legge 10/91 e s.m.i.), di 20 °C +2 °C di media sino a -8 °C di temperature esterna; l’impianto termico è comunque in grado di superare i limiti legge. L’impianto termico può essere usato per il raffrescamento dei locali solo su gestione diretta del terzo responsabile per evitare formazione di condensa superficiale e/o interstiziale del pavimento;
- locali al piano ammezzato, primo e corpo nord piano secondo: impianto di riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettori a quattro tubi per assicurare la temperatura invernale prevista dalla legislazione vigente (legge 10/91 e s.m.i.), di 20 °C +2 °C di media sino a -8 °C di temperature esterna; in estate l’impianto termico è in grado di mantenere nei locali una temperatura di 26 °C con temperatura esterna di 32 °C; l’impianto termico è comunque in grado di superare i limiti legge;
- in tutti i servizi igienici: impianto termico di riscaldamento invernale a radiatori ed impianto di estrazione aria con recuperatore di calore a flussi incrociati e batteria di post riscaldamento ad acqua sulla mandata;- locali corpo nord al piano primo (alloggio custode): impianto termico di riscaldamento invernale a radiatori.

15. Nella struttura sarà previsto un servizio di wi-fi?
La Città sta lavorando all’attivazione del servizio cittadino FreeTorinoWifi, in collaborazione con le realtà presenti nell’area, con le stesse modalità del progetto Barriera Wireless (http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/vive/barriera-wireless.shtml#.VsHRqqP1HhI).

16. I locali possono essere modificati con muri divisori o altre partizioni interne?
Il concessionario potrà apportare, previa autorizzazione della Città, le modifiche necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Per maggiori dettagli si rimanda allo schema di disciplinare di concessione allegato all’Avviso (All. 7).
i segnalano in particolare: art. 7 (pag. 8 dello schema): “Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli eventuali successivi oneri di progettazione, collaudo, variazione catastale, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”; art. 9 (pag. 10 dello schema): “Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla Città, sono acquisite in proprietà dalla Città stessa dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo”; art. 19 (pag. 18 dello schema): “Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali e gli arredi concessi in comodato in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città. Al momento della riconsegna dei beni mobili e dei beni immobili, nel caso di accertamento di danni non derivanti dal normale utilizzo dei beni stessi sarà trattenuto dal deposito cauzionale il valore corrispondente alla stima dei danni riscontrati”.

17. Il concessionario può recedere dal contratto prima dei sette anni previsti per la concessione?
Come riportato nell’art. 4 dello schema di disciplinare di concessione allegato all’Avviso (All. 7), “Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente”.

18. Chi è il proprietario della manica ovest?
La proprietà della manica ovest è la società "Lingottino S.p.A." con sede in Torino, corso Stati Uniti 41, amministratore unico dr. Marco Brignone. L'atto di vendita è stato stipulato in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2013 mecc.n°2013 04084/131, nonché di deliberazioni della Giunta Comunale 18 febbraio 2014 mecc. n°2014 00822/131 e 24 marzo 2015 mecc. n°2015 01190/131.

19. E’ possibile avere planimetrie e sezioni in formato dwg?
Sì, richiedendole all’indirizzo urbanbarriera@comune.torino.it

20. Sono previsti vincoli di destinazione d’uso? Oltre al bar-ristorante, è possibile destinare altri spazi al commercio o alla somministrazione di alimenti e bevande?
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal Piano regolatore vigente, cioè “Servizi pubblici (art. 21 L.U.R.)”. Le destinazioni d’uso sono meglio specificate all’articolo 3, punto 7, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.)
(http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/variazioni-al-prg/varianti-comma-7/358.html)
La Città ha inoltre inviato alla Soprintendenza competente la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 57 bis, D. Lgs. 42/2004.
Al momento non si prevedono altri locali, tra quelli in concessione, da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande. Per le altre attività commerciali, sono insediabili solo a condizione che si tratti di attività accessorie e complementari alla realizzazione delle azioni istituzionali di interesse pubblico, come previsto dall’art. 4 dell’Avviso.).

21. Quali attività potranno essere insediate dai privati nella manica ovest?
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal Piano regolatore vigente, cioè “A.s.p.i. (attività di servizio alle persone e alle imprese)” e residenza.

22. Quali sono i tempi previsti per la conclusione delle procedure richieste dal bando e la concessione dei locali?
L’attivazione di un centro di servizi per la collettività è un’operazione complessa, che può comportare incertezze e imprevisti. Al momento è possibile prevedere, indicativamente, il seguente calendario:
- valutazione delle proposte: entro aprile 2016;
- esame da parte del Gruppo di Lavoro Interassessorile e Deliberazione della Giunta: entro giugno 2016;
- espletamento degli adempimenti preliminari necessari (eventuali piccole lavorazioni aggiuntive, allacciamenti e collaudi tecnici, ottenimento di autorizzazioni, coordinamento con gli altri concessionari e proprietari di immobili nell’area, etc.) sia da parte della Città che da parte del concessionario, perfezionamento del disciplinare di concessione, consegna dell’immobile: entro dicembre 2016.

23. Quali sono i tempi previsti per la conclusione dei lavori relativi alla scuola?
Al momento, la conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2016.

24. È possibile effettuare un sopralluogo nei locali, oltre ai momenti di visita previsti dagli Open Day?
Sì. È possibile richiedere una visita degli spazi oggetto dell'avviso inviando una mail all'indirizzo urbanbarriera@comune.torino.it non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2016.

25. Quali sono le procedure che il concessionario deve seguire per richiedere l’autorizzazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande? Si prevede la monetizzazione dei parcheggi?
L’esercizio dell’attività somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, modulo scaricabile alla pagina: http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/#eps). I parcheggi legati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere reperiti e individuati puntualmente tra quelli di recente realizzazione (ai sensi dell'art. 21, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.) nell'ambito della riqualificazione dell'area.

26. Un consorzio in forma cooperativa o una società consortile può avere il ruolo di concessionario/capofila?
A garanzia del principio della massima partecipazione, i candidati possono partecipare alla procedura di evidenza pubblica in qualsiasi forma, singola, congiunta o associata, purché sia complessivamente assicurato il rispetto del requisito dell’assenza di finalità lucrative e la pubblica utilità dell’attività.
Ne deriva che nella definizione delle caratteristiche soggettive del concessionario/capofila (art. 2 del bando) non rileva il carattere consortile del modulo organizzativo prescelto, che appare astrattamente ammissibile. Rilevano invece l’assenza di finalità lucrative o la pubblica utilità.
A mero titolo esemplificativo, può certamente essere concessionario/capofila un consorzio costituito interamente da cooperative sociali (onlus di diritto).

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