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Comunicato stampa

CONTRAVVENZIONI STRADALI RIDOTTE DEL 30%. I CASI SARANNO ESPRESSAMENTE INDICATI NEL VERBALE

La Polizia Municipale di Torino ha messo a punto le modalità che consentiranno ai cittadini a cui è stata elevata una contravvenzione di beneficiare delle novità introdotte con la legge di conversione del cosiddetto “decreto del fare” (decreto legge n. 69/2013).

Con tale norma è stato infatti modificato l’articolo 202 del Codice della strada prevedendo la possibilità per il trasgressore, dal 21 agosto 2013, di beneficiare per le violazioni stradali di un’ulteriore riduzione del 30% sull’importo dovuto quale pagamento in misura ridotta per le sanzioni amministrative pecuniarie.

Tuttavia, per beneficiare di tale riduzione sono indispensabili due precise condizioni:

- il pagamento deve avvenire entro i 5 giorni (anziché entro i 60 giorni) successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale;

- che per tale violazione non sia prevista - in aggiunta alla sanzione pecuniaria - anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso) oppure della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

La possibilità di pagare entro 5 giorni l’importo della contravvenzione decurtato del 30% sarà indicato espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all’intestatario del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento.

Alcuni esempi

- L’ingresso non autorizzato in ZTL accertato dalle telecamere dei varchi elettronici è sanzionato con il pagamento di € 80,00 entro 60 giorni dalla notificazione del verbale; tuttavia, se il pagamento avviene entro il termine di 5 giorni, la sanzione si riduce a € 56,00;

- Per aver superato il limite di velocità di oltre 40 Km orari, tra le ore 22 e le ore 7 (che comporta la sospensione della patente), ovvero per aver guidato un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (che comporta la confisca del veicolo), l’agente annoterà espressamente sul verbale la non possibilità di applicazione della riduzione del 30%;

- anche per le violazioni consistenti in “divieti di sosta” accertate con il semplice “preavviso” lasciato sotto il tergicristallo del veicolo dalla Polizia municipale o dagli Ausiliari del traffico GTT (es. omesso pagamento della tariffa di parcheggio all’interno delle strisce blu), il pagamento decurtato del 30% è ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare le spese di notificazione. Ad esempio, la sosta in seconda fila con autoveicolo è sanzionata con il pagamento di € 41,00 che, con la riduzione del 30%, diminuisce a € 28,70.

Va precisato che la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della strada sia alle eventuali spese di notificazione, per le quali non è prevista alcuna riduzione.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso tutte le sedi, gli uffici e gli operatori del Corpo di Polizia Municipale.


Pubblicato il 20 Agosto 2013

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