CITTA' DI TORINO - COMUNICATO STAMPA
CONTRIBUTI PER PAGARE L'AFFITTO DI CASA. DOMANDE IN COMUNE DAL 13 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO
A partire dal 13 gennaio e fino al 28 febbraio le famiglie residenti a Torino che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto possono presentare domanda in Comune.(gf)

CHI PUO' FARE DOMANDA
Tutti coloro che nel 2001 conducevano in affitto un alloggio di categoria catastale A2, A3, A4, A5 o A6, con contratto registrato a proprio nome, e che:
1) nel 2001 avevano un reddito annuo lordo complessivo (dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento della pubblicazione del bando ossia il 13 gennaio 2003), non superiore a Euro 9.941,33 (lire 19.249.100) e pagavano un canone annuo di affitto che incideva su tale reddito almeno per il 12%. Il reddito da considerare è quello complessivo lordo dell’attuale nucleo familiare relativo all’anno 2001, diminuito di Euro 516,46 (lire
1.000.000) per ogni figlio a carico (considerato tale ai sensi della normativa fiscale vigente – ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51, pari a lire 5.500.000).
oppure
2) nel 2001 avevano un reddito annuo lordo (dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento della pubblicazione del bando ossia il 13 gennaio 2003) non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui alla tabella sottoindicata, il cui canone annuo di affitto incideva su detto reddito almeno per il 18%. Tale reddito verrà conteggiato con una riduzione di Euro 516,46 (lire 1 milione) per ogni figlio a carico (considerato tale ai sensi della normativa fiscale vigente – ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51 – pari a lire 5.500.000).

LIMITI DI REDDITO PER OGNI NUCLEO FAMILIARE

Componenti della famiglia conviventi
Limiti di reddito (per lavoro dipendente e autonomo)
1 o 2 persone € 16.777,98 (pari a lire 32.486.700)
3 persone € 20.469,14 (pari a lire 39.633.774)
4 persone € 23.824,73 (pari a lire 46.131.114)
5 o più persone € 26.844,77 (pari a lire 51.978.720)

Il canone da considerare è quello pagato per l’anno 2001 il cui ammontare risulta dal contratto o da più contratti di locazione, regolarmente registrato/i, intestato/i al richiedente, al netto delle spese accessorie e delle eventuali morosità.

CHI E' ESCLUSO
Oltre coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente paragrafo, sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:
a) il nucleo familiare che nel 2001 era in affitto in un alloggio di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
b) il nucleo familiare nel quale uno o più componenti è titolare di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati in provincia di Torino;
c) il nucleo familiare nel quale uno o più componenti è titolare di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10.

COME VERRA’ DETERMINATO IL CONTRIBUTO
L’incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l’ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.
Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse finanziarie ripartite dalla Regione Piemonte ai singoli Comuni, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/reddito al 12% o al 18%, a seconda della fascia di appartenenza. Tale contributo così determinato non potrà comunque superare i seguenti massimali:
1) per i nuclei familiari con reddito annuo imponibile non superiore a Euro 9.941,33 (lire.19.249.100), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12% ed il contributo da assegnare non può esere superiore a Euro 3.098,74 (lire 6 milioni);
2) per i nuclei familiari il cui reddito non superiore al vigente limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui alla tabella sopraindicata, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18% e il contributo non può comunque essere superiore a Euro 2.324,06 (lire 4,5 milioni).

INCREMENTO DEL 25%
Il contributo determinato con i criteri di cui sopra può essere ulteriormente incrementato del 25% a favore dei nuclei familiari in possesso delle seguenti caratteristiche di “particolare debolezza sociale”:
 presenza di persona ultrasessantacinquenne
 presenza di disabili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 67%. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione che dichiari tale invalidità
 presenza di sfratto esecutivo per finita locazione (con notifica del precetto o monitoria di sgombero)
 presenza di 2 o più figli a carico (ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51 – pari a lire 5.500.000).
In alternativa all’incremento del contributo del 25%:

i nuclei familiari aventi le caratteristiche di particolare debolezza sociale sopraindicate potranno accedere al presente Fondo Nazionale anche ove abbiano avuto nel 2001 un reddito complessivo superiore, per non oltre il 25%, ai limiti di reddito sopraindicati.

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando apposito modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino. Tale modello è disponibile, presso: i “centri di raccolta” sottoindicati, le sedi delle Circoscrizioni, e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in p.za Palazzo di Città n. 9/a.

La domanda potrà essere presentata, dal 13 gennaio al 28 febbraio 2003, presso i seguenti

“CENTRI DI RACCOLTA”:

V. San Domenico, 11
V. M. Ortigara, 95
V. S. Benigno, 22
Lunedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 chiuso
Martedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 Chiuso 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Mercoledì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 Chiuso
Giovedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30 Chiuso 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Venerdì 8,30 – 13,30 8,30 – 13,30 Chiuso

Le domande non firmate o consegnate dopo il giorno 28 febbraio 2003 non saranno ammesse al contributo e non potranno essere oggetto di ricorso.

La domanda potrà inoltre essere spedita per posta con raccomandata AR, entro il giorno 28 febbraio 2003, esclusivamente al seguente indirizzo: “Città di Torino - Settore Bandi e Assegnazioni – via Palazzo di Città n. 20 – 10122 Torino”. Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine).
La Città non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr. 28/12/00 N. 445), la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

A partire dal giorno 21 aprile e fino al 9 maggio 2003 verrà pubblicato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo compilato sulla base delle autocertificazioni presentate. Tale elenco sarà consultabile presso i “centri di raccolta”, le sedi delle Circoscrizioni, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, in forma scritta dal 21 aprile al 9 maggio 2003, presso le sedi abilitate alla raccolta delle domande. Tali opposizioni saranno ammesse unicamente se riferite ad errori materiali e non a condizioni non segnalate dal richiedente.

Dopo l'esame delle opposizioni, da parte del Settore Bandi e Assegnazioni del Comune di Torino, verrà predisposto l’elenco degli aventi titolo al contributo sulla base di quanto autocertificato nella domanda.

Tale elenco darà diritto al pagamento del contributo a meno che l’ufficio competente, dopo aver proceduto alle verifiche amministrative disposte per legge, non contesti, con l’avvio di un procedimento di decadenza, la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.

Le verifiche amministrative si concentreranno sulle autocertificazioni relative a: residenza in Torino, composizione nucleo familiare, sussidio erogato dalla Città, reddito complessivo, importo canone corrisposto, estremi registrazione del contratto e dell’effettivo pagamento del canone, proprietà immobiliari.

QUANDO VERRA’ EROGATO IL CONTRIBUTO
La Città di Torino comunicherà alla Regione Piemonte, nel termine stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 10-7688 del 18 novembre 2002 l’effettivo fabbisogno per l’erogazione del contributo agli aventi diritto. Il pagamento è subordinato all’effettivo trasferimento dei fondi alla Città di Torino e alle relative verifiche di legge.

COME SARA’ EROGATO IL CONTRIBUTO
Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento:
a) tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;
b) mediante spedizione di assegno non trasferibile pagabile presso qualsiasi agenzia CRT.
(E’ ammessa, dal 9 settembre 2003, la richiesta di delega alla riscossione del contributo per impedimento del beneficiario, dovuto a gravi ragioni di salute)

Per ulteriori informazioni sono attivati i seguenti numeri di telefono: 011- 4434015 / 4434016 / 4434019

Torino, 10 Gennaio 2003
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