CITTA' DI TORINO - COMUNICATO STAMPA
NUOVI PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI Al SERVIZIO DI PERSONE DISABILI
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili, e quindi agevolare la circolazione viabile in ogni luogo della Città disciplinando l’uso del permesso di circolazione e sosta degli invalidi, con disposizioni per chi ne fa uso improprio, questa mattina sono state approvate dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore Gian Luigi Bonino e dell’assessora Maria Grazia Sestero, alcune modifiche e integrazioni al regolamento di Polizia Urbana.

E’ stato infatti istituito un nuovo articolo 4 bis, denominato “Autorizzazione speciale alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”:

1) Le autorizzazioni e le corrispondenti facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, riconosciute e garantite alle persone detentrici dello speciale contrassegno previsto dal DPR del 24 luglio 1996 n.503 (regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dal DPR del 16 dicembre 1992 n.495 /regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono disciplinate con ordinanza comunale ai sensi del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285.
2) E’ vietato avvalersi indebitamente delle suddette facoltà con veicoli che espongono lo speciale contrassegno invalidi, i quali non siano condotti dallo stesso disabile titolare dell’autorizzazione ovvero non siano al servizio diretto ed attuale dell’invalido titolare del contrassegno medesimo.
3) E’vietato esporre impropriamente lo speciale contrassegno invalidi al di fuori delle condizioni di suo utilizzo legittimo.
4) Fatta salva l’applicazione delle specifiche sanzioni previste in materia di circolazione stradale. Chiunque, in violazione dei commi 2 e 3, fa uso indebito o improprio dello speciale contrassegno invalidi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
5) Il contrassegno è immediatamente ritirato dall’agente che ne ha accertato l’uso indebito o improprio ed inviato, entro cinque giorni, all’ufficio comunale competente il quale ne dispone la sospensione per un periodo di due mesi decorrenti dall’avvenuto ritiro; nel caso di ulteriore accertamento delle medesime violazioni l’autorizzazione è revocata.
6) Lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo nonostante sia scaduto di validità è immediatamente ritirato dall’agente preposto al controllo ed inviato, entro cinque giorni, all’ufficio comunale competente il quale provvederà al rinnovo qualora ne permangono i requisiti di rilascio.


Nella stessa delibera sono stati inseriti all’art. 7 del regolamento di Polizia Urbana , disciplinante divieti posti a salvaguardia della sicurezza e della qualità dell’ambiente urbano, due provvedimenti:

t) esercitare senza concessione o autorizzazione il mestiere di parcheggiatore o guardiamacchine, sia a titolo gratuito che a pagamento, prestando od offrendo assistenza ai conducenti dei veicoli nelle manovre per la sosta sulla strada o su aree pubbliche o private, aperte all’uso pubblico.
u) esibire, offrire o cedere beni, offrire o prestare servizi di qualunque genere ai conducenti dei veicoli che si arrestano alle intersezioni stradali, indugiando sulle banchine, sulle isole spartitraffico e salvagente o su altri elementi o pertinenze stradali. Il divieto di offerta e cessione di beni non si applica all’attività di vendita ambulante dei quotidiani da parte degli editori e dei quotidiani di partito, sindacali, religiosi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) del decreto legislativo del 24aprile 2001 n. 170.(g.s.)








Torino, 25 Marzo 2003
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