Comunicato Stampa
IL TESTO DELL'ORDINANZA PER IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE
DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

Il Sindaco ha oggi firmato l'ordinanza di blocco della circolazione per domenica 6 febbraio, che specifica i termini dell'adesione della Città di Torino all'iniziativa "Lascia l'auto a casa e respira la città", promossa dal ministero per l'Ambiente in circa cento città italiane.
Ecco il testo completo del provvedimento.

 

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare
nel giorno di domenica 6 febbraio

IL SINDACO

Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, in merito agli standard di qualità dell'aria e del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni di inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con la quale è stata approvata la valutazione preliminare della qualità dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevede di predisporre provvedimenti di limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute della popolazione determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti nell'aria delle città.
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, non presenta significativi miglioramenti rispetto al passato, soprattutto preoccupano i dati delle polveri fini (PM10) che nei mesi da ottobre 1999 a gennaio 2000 hanno superato nella maggioranza dei giorni il valore limite di 50 mcg/mc.
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche ecologiche del 2000: lascia la tua auto - respira la città", iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua adesione.
Visto il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente.
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b).
ORDINA
che a partire dalle ore 9 alle ore 19 del giorno domenica 6 febbraio 2000, sul territorio di tutta la Città, con esclusione dei tratti autostradali e di alcune strade come specificato al successivo punto o), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:
a) taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza;
b) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
c) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
d) veicoli di medici (compresi i medici veterinari), in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dell'Ordine dei medici, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano;
e) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
f) veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o esercenti di turno che iniziano o terminano l'attività lavorativa in orari in cui non funziona il mezzo pubblico, previa certificazione del datore di lavoro o equivalente;
g) veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti o esercenti di turno che iniziano o terminano il tragitto in luoghi non serviti da mezzi pubblici, previa certificazione del datore di lavoro o equivalente;
h) veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.) previa documentazione adeguata;
i) veicoli utilizzati da sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi o matrimoni;
j) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P.
k) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
l) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere e case di riposo per gli anziani;
m) veicoli delle Associazioni o Società sportive o utilizzati da iscritti ad Associazioni o Società sportive con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e che comporta spostamenti extracomunali.
n) I benzinai di turno domenica 6 febbraio 2000 sono esonerarti dall'obbligo di apertura.
o) sono escluse dal divieto tutte le strade della collina fino al confine dei corsi Moncalieri, Giovanni Lanza, Quintino Sella, via Lomellina, via Monteu da Po, corso Casale e corso Chieri; le suddette strade di confine sono vietate alla circolazione tranne la possibilità di sostarvi. Sono esclusi dal divieto anche i tratti dagli svincoli autostradali viciniori ai parcheggi di piazzale Caio Mario, Stadio delle Alpi, corso Vercelli angolo corso Giulio Cesare e corso Giulio Cesare angolo corso Romania, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto Traiano confine) - corso Orbassano (tratto Settembrini confine) - corso Settembrini - strada Pianezza (tratto Molise confine) - via Sansovino (tratto Cirene Molise) - corso Molise - strada Altessano (tratto Grosseto confine) - corso Grosseto da uscita superstrada per Caselle a corso Ferrara - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - corso Maroncelli - corso Traiano;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero relativa ai punti b) c) d) e) f) g) i) k) l) m)

AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 2 febbraio 2000

Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani

 

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