IL TAR DEL LAZIO RESPINGE I RICORSI SULLA SEDE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso n.7043/98 presentato da 16 consiglieri comunali di Torino, in qualità di cittadini, per l'annullamento del decreto, assunto in data 27/2/98, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si fissava a Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Il Comune di Torino aveva sostenuto tale azione popolare intervenendo successivamente in causa.

Nel ricorso veniva contestata la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo invece che la determinazione della sede si sarebbe dovuta effettuare con un atto regolamentare del Presidente della Repubblica.
Il TAR ha sentenziato che l'autorità che coordina istituzionalmente i servizi pubblici non può che essere governativa, come stabilito dall'art.5 della legge n.400 del 23 agosto 1988.
Per quanto riguarda la presunta carenza di motivazione nella scelta della sede, il TAR ha sottolineato l'ampia discrezionalità nella decisione in quanto la legge n.481 del 14 novembre 1995 prevede un'equa distribuzione territoriale delle sedi e la non cumulabilità di più sedi nella stessa città.

Lo stesso Tribunale ha dichiarato nello stesso atto (in quanto di eguale materia), l'inammissibilità di un precedente ricorso (n.2441/98 presentato dagli stessi consiglieri) in quanto notificato all'Amministrazione il 7 febbraio 1998 nel momento in cui era stato emanato soltanto il parere del Consiglio dei Ministri e non il decreto assunto il 27 febbraio 1998. (t.dn.)

Torino, 6 maggio 1999

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