SOSPESA L'APPLICAZIONE DELL'EQUIPARAZIONE DEGLI AUSILIARI ATM AI VIGILI URBANI

L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto consentito dalla legge Bassanini ed in uniformitā a quanto giā concretizzato in molte cittā italiane, ha approvato la procedura di sanzionamento del divieto di sosta e del mancato pagamento della sosta stessa attraverso l'utilizzo degli addetti ATM, ai quali il Sindaco ha conferito la potestā di prevenzione e accertamento ai sensi dell'art. 17 comma 132 della suddetta legge Bassanini.

Una recente sentenza del Tribunale di Lecce, respingendo il ricorso di un cittadino, presentato contro una sanzione ricevuta da un ausiliario del traffico, ha riconosciuto nelle motivazioni della sentenza stessa la correttezza di questa procedura.

Tuttavia una sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 1999, su analogo ricorso, ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Ausiliario del Traffico.

Non essendo ancora noto il testo della motivazione di quest'ultima sentenza, si ritiene in ogni caso prudenzialmente opportuno, per i necessari approfondimenti in sede giuridica della motivazione (appena sia resa nota), sospendere l'attivazione della nuova procedura sanzionatoria.

Restano quindi in atto sino agli avvenuti chiarimenti le procedure sinora seguite da ATM che sono risultate, anche a seguito di varie sentenze, pienamente legittime. (e.v.)

Torino, 14 Ottobre 1999

Indice Comunicati Condizioni d’uso, privacy e cookie