Città di Torino > Tasse e tributi > IMU > Calcolo e pagamento dell’imposta
| ALIQUOTE E DETRAZIONE DA APPLICARE PER IL SALDO | |||
|---|---|---|---|
| Casistica degli Immobili | Aliquota (%) | Detrazioni (€) | Codici Tributo da indicare per il versamento con F24 |
| Regime ordinario dell'imposta | 1,06 (0,38 allo Stato 0,68 al Comune) |
Codici di tributo (formato Pdf) | |
| unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate | 1,06 (0,38 allo Stato 0,68 al Comune) |
Codici di tributo (formato Pdf) | |
| unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7) | 0,575 (interamente al Comune) |
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*) | 3912 - Comune |
| unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (reg. IMU art., 3 comma 3); unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (reg. IMU art. 3 comma 4) | 0,575 (interamente al Comune) |
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*) | 3912 - Comune |
| unità abitativa posseduta dall'A.T.C. o dal C.I.T. ed assegnata dall'A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze; unità abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Torino e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5) | 0,575 (interamente al Comune) | 200,00 | 3912 - Comune |
| unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2. (reg. IMU art. 4 comma 1) | 0,575 (0,38 allo Stato 0,195 al Comune) |
Codici di tributo (formato Pdf) | |
| fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato; fabbricato di interesse storico o artistico (reg. IMU art. 4 comma 3) | Base imponibile ridotta del 50% | Codici di tributo (formato Pdf) | |
| unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5) | 0,76 (0,38 allo Stato 0,38 al Comune) |
Codici di tributo (formato Pdf) | |
| area edificabile | 0,96 (0,38 allo Stato 0,58 al Comune) |
Codici di tributo (formato Pdf) | |
| fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n. 133) | 0,2 (interamente al Comune) |
3913 - Comune | |
(*) Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione sull'abitazione principale solo una volta e per una sola unità immobiliare (Reg. IMU art. 3 comma 5)
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
200,00 euro + 50,00 euro per ciascun figlio non superiore a 26 anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Se le condizioni sussistono per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad esempio se un figlio compie 26 anni o cambia residenza al 20 giugno, la maggiorazione spetta per sei mesi, quindi è di 25,00 euro
Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l’IMU deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, non sono “assimilate” all’abitazione principale ma per esse l’imposta deve essere corrisposta con l’aliquota dello 0,76%
Alle unità abitative dell’Agenzia Territoriale per la casa e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, si deve applicare l’aliquota dello 0,575% e la detrazione di € 200,00 (e non la maggiorazione di € 50,00 per i figli).
Per effetto dell’art. 3, comma 3 del Regolamento IMU l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale si applicano all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Si rammenta che:
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4424857
Aliquote e detrazioni applicate per l'acconto (pdf)
(deliberazione del C.C. 28 giugno 2012 n. 02834/13)
Il nuovo servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'IMU dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Torino declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo
Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it
| COME | DOVE | SPESE DI COMISSIONE |
|---|---|---|
| Modello F24* | Sportelli bancari/Uffici Postali | Nessuna |
| On line | È possibile utilizzare il sito www.poste.it | Consultare le condizioni economiche sul sito |
| Bollettino postale | Uffici postali | Pagamento a sportello € 1,30 Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70 |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato dal 1° al 17 dicembre 2012
Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve:
Avvertenze
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Torino (SERVIZIO IMU - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino - Fax 011 4424614) per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
F24: gli errori da evitare
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24
(dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4424857
Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,2 % giornaliero (fino ad un massimo del 2,8 %) e interessi dello 0,007% (*) giornaliero fino alla data del versamento.
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3 % e interessi dello 0,007 % giornaliero fino alla data del versamento.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75 % e interessi dello 0,007 % giornaliero fino alla data del versamento.
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.
* interessi legali del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo
Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 2012