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IMU - Imposta Municipale Propria

Calcolo e pagamento dell’imposta

ALIQUOTE E DETRAZIONE DA APPLICARE PER IL SALDO
Casistica degli Immobili Aliquota (%) Detrazioni (€) Codici Tributo
da indicare per il versamento con F24
Regime ordinario dell'imposta 1,06
(0,38 allo Stato 0,68 al Comune)
Codici di tributo (formato Pdf)
unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate 1,06
(0,38 allo Stato 0,68 al Comune)
Codici di tributo (formato Pdf)
unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7) 0,575
(interamente al Comune)
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*) 3912 - Comune
unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (reg. IMU art., 3 comma 3); unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (reg. IMU art. 3 comma 4) 0,575
(interamente al Comune)
200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente (*) 3912 - Comune
unità abitativa posseduta dall'A.T.C. o dal C.I.T. ed assegnata dall'A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze; unità abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario, residente in Torino e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5) 0,575 (interamente al Comune) 200,00 3912 - Comune
unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2. (reg. IMU art. 4 comma 1) 0,575
(0,38 allo Stato 0,195 al Comune)
Codici di tributo (formato Pdf)
fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato; fabbricato di interesse storico o artistico (reg. IMU art. 4 comma 3) Base imponibile ridotta del 50% Codici di tributo (formato Pdf)
unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5) 0,76
(0,38 allo Stato 0,38 al Comune)
Codici di tributo (formato Pdf)
area edificabile 0,96
(0,38 allo Stato 0,58 al Comune)
Codici di tributo (formato Pdf)
fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n. 133) 0,2
(interamente al Comune)
3913 - Comune

(*) Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione sull'abitazione principale solo una volta e per una sola unità immobiliare (Reg. IMU art. 3 comma 5)

Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

La detrazione e la maggiorazione

200,00 euro + 50,00 euro per ciascun figlio non superiore a 26 anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Se le condizioni sussistono per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad esempio se un figlio compie 26 anni o cambia residenza al 20 giugno, la maggiorazione spetta per sei mesi, quindi è di 25,00 euro

Assegnazione della casa coniugale al coniuge

Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l’IMU deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Unità abitativa concessa in uso gratuito

Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, non sono “assimilate” all’abitazione principale ma per esse l’imposta deve essere corrisposta con l’aliquota dello 0,76%

ATC e Cooperative edilizie a proprietà indivisa

Alle unità abitative dell’Agenzia Territoriale per la casa e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, regolarmente assegnate e destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, si deve applicare l’aliquota dello 0,575% e la detrazione di € 200,00 (e non la maggiorazione di € 50,00 per i figli).

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

Per effetto dell’art. 3, comma 3 del Regolamento IMU l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale si applicano all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si rammenta che:

  • è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%)
  • la quota di imposta risultante deve essere versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria
  • le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4424857

Aliquote e detrazioni applicate per l'acconto (pdf)
(deliberazione del C.C. 28 giugno 2012 n. 02834/13)

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Calcolo dell’IMU (in collaborazione con ANUTEL)

Il nuovo servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare l'IMU dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Torino declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente.

Esempi di calcolo sugli immobili

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Come pagare?
  • Con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.).
  • A decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 23/11/2012. Il bollettino sarà disponibile, in distribuzione gratuita, presso gli uffici postali. Il numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e potrà essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane.

Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo

Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it

modalità pagamento ICI
COME DOVE SPESE DI COMISSIONE
Modello F24* Sportelli bancari/Uffici Postali Nessuna
On line È possibile utilizzare il sito www.poste.it Consultare le condizioni economiche sul sito
Bollettino postale Uffici postali Pagamento a sportello € 1,30
Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70

(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24

Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2012

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006).
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve essere effettuato dal 1° al 17 dicembre 2012

Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia

Per provvedere al pagamento dell’imposta dall’estero, il contribuente deve:

  • per la quota spettante al Comune, effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI TORINO
    (Codice Bic Swift: UNCRITM1Z43), utilizzando il codice Iban IT56T0200801033000110050089
  • per la quota riservata allo Stato, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (Codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000

Avvertenze
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Torino (SERVIZIO IMU - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino - Fax 011 4424614) per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale del contribuente;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

F24: gli errori da evitare
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 4424857

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Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso versamento

Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 0,2 % giornaliero (fino ad un massimo del 2,8 %) e interessi dello 0,007% (*) giornaliero fino alla data del versamento.

Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3 % e interessi dello 0,007 % giornaliero fino alla data del versamento.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75 % e interessi dello 0,007 % giornaliero fino alla data del versamento.

Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.

* interessi legali del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo

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Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 2012

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