Città di Torino > Tasse e Tributi > Tarsu
Il Settore Servizi Ta.R.S.U. è inserito nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
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Carta della Qualità dei Servizi Ta.R.S.U. PDF | 100Kb
Modulo online per Segnalazioni e Reclami
Con sentenza n° 233/2009 la Corte Costituzionale ha
affrontato e risolto il tema della natura giuridica della Tariffa di
Igiene Ambientale (T.I.A.), configurandola quale entrata di natura
tributaria. Da ciò ne è derivata la non applicabilità del
regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei comuni che
hanno già adottato il regime tariffario per la copertura
dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati.
Il Comune di Torino, invece, è ancora in regime
tributario secondo le disposizioni del D.L.vo 507/93 e s.m.i., pertanto gli
avvisi di pagamento emessi non contengono l'applicazione dell'IVA,
bensì le addizionali di legge (15%) come previste dalla
normativa riferita alla tassa (Ta.R.S.U.) e tuttora applicabili.
Con il presente comunicato si invitano, quindi, i titolari di utenze domestiche (abitazioni) e non domestiche (attività commerciali, artigianali, ecc.) che versano la tassa rifiuti per la Città di Torino a non presentare istanza di rimborso per l'IVA, in quanto la stessa, come specificato, non è applicata agli avvisi di pagamento emessi a loro carico
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.
Per questo servizio il Comune di Torino si avvale dell'AMIAT e tramite questa
tassa recupera parte del costo.
La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione
d'uso dei locali e delle aree.
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga
locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche
cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni
di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa
ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà
essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per
la denuncia iniziale.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione
dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente
alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del
fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere
dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata
alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti
in Torino (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni
avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione
dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno
di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente
dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali
ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito
di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate
e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto
lo sgravio a decorrere dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento
o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, il Comune di Torino ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l'inizio od il trasferimento di un'attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.
Attraverso l’istituto del cd “ravvedimento operoso”, previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l’applicazione della TaRSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:
Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione comunale.
Dal 2005, Soris S.p.a. è incaricata dal Comune
di Torino della riscossione della TARSU relativa alla Città.
La TARSU può essere pagata utilizzando i bollettini allegati al
documento ricevuto, in unica soluzione utilizzando il bollettino con
la scritta IMPORTO TOTALE oppure a rate mediante i restanti
bollettini.
In questa sezione (www.comune.torino.it/tarsu),
sono riportati il regolamento comunale della TARSU e il dettaglio delle
aliquote e delle agevolazioni previste.
Soris S.p.a. ha predisposto i canali di pagamento di seguito descritti,
che consentono al contribuente di scegliere il luogo di pagamento più comodo.
Per ogni informazione inerente il pagamento può rivolgersi al Call center Soris al n. 848.800.141 a disposizione del contribuente dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8 alle 14 il Sabato e i prefestivi.
La tassa è ridotta:
L'agevolazione di cui al primo punto trova applicazione con effetto dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate. Le agevolazioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto punto sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro.
Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con la Deliberazione del 25 maggio 2012 (n.ro mecc. 2012 02262/013) in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, sono state definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione per le seguenti fattispecie:
La Giunta Comunale ha inoltre deliberato per l’anno 2012 i seguenti interventi agevolativi per le attività commerciali e artigianali interessate dai cantieri per opere pubbliche: .
(*) Le agevolazioni fiscali saranno concesse alle suddette attività commerciali e artigianali a seguito di compilazione della relativa istanza che dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2012; le richieste presentate oltre il suddetto termine non daranno luogo all’applicazione dello sgravio.
atto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:
Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Sono esonerati dal tributo:
I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi
dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente
l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel
caso di ambulanti: la superficie dell’area box con esclusione della
vetrinetta di vendita). A tali fini, le attività che producono
i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente
nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del
rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso
non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera
superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente
con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
Per quanto riguarda l'identificazione ed i quantitativi concernenti i
rifiuti assimilati agli urbani si fa rinvio alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 216 del 18/12/2000.
I titolari di attività commerciali e artigianali, per ottenere
la verifica di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti
solidi urbani, devono presentare apposita istanza (c.d. “omologa”)
direttamente all’AMIAT a mezzo fax (011/2223323), utilizzando il Modulo
raccolta dati gestione rifiuti assimilati.
Per informazioni sulla tassa rivolgersi a:
UFFICIO TASSA RIFIUTI
C.so Racconigi, 49 – piano terreno
Telefono: 011/4424853 (con ricerca automatica) dal lunedì al venerdì dalle
8:00 alle 18:00; il sabato dalle 8:30 alle 12:30
E-mail: Tarsu@comune.torino.it
Fax: 011/4424678 - 4424690
Orario di sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30