Tasse e Tributi

TARSU-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI


aggiornato il 22.07.2008

Presupposto e commisurazione della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.
Per questo servizio il Comune di Torino si avvale dell'AMIAT e tramite questa tassa recupera parte del costo.
La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

 

Decorrenza della tassa

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

 

Denuncia iniziale

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale. La denuncia può essere presentata in via telematica se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (l'invio deve essere effettuato all'indirizzo di e-mail tarsu@comune.torino.it)

Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.

Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, il Comune di Torino ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l'inizio od il trasferimento di un'attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.

Ravvedimento operoso

Attraverso l’istituto del cd “ravvedimento operoso”, previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l’applicazione della TaRSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria. Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:
  • OMESSA DENUNCIA TARSU (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio).
  • INFEDELE DENUNCIA TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.
Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Determinazione della superficie tassabile

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione comunale.

Pagamento della tassa

Dal 2005 Soris S.p.A. è incaricata dal Comune di Torino della riscossione della TARSU relativa alla Città.
La Tarsu può essere pagata a saldo utilizzando il bollettino con la scritta IMPORTO TOTALE oppure a rate mediante i restanti quattro bollettini allegati al documento ricevuto dal contribuente.
Soris S.p.A. ha predisposto alcuni canali di pagamento innovativi che consentono al contribuente di scegliere il luogo di pagamento più comodo.
Presso le tabaccherie / ricevitorie del lotto della città di Torino che espongono il marchio "Punto LIS":
Sarà sufficiente esibire l’avviso ricevuto sul quale è riportato il codice numerico per consentire il pagamento, che potrà essere effettuato anche fuori dai consueti orari d’ufficio (di sera, il sabato e la domenica).
Su www.puntolis.it si può individuare il punto Lis più vicino.

Con il servizio di domiciliazione
:
Con questa modalità i correntisti delle Banche e del Banco posta, potranno incaricare la Banca o l’ufficio postale di effettuare i pagamenti a Soris ad ogni singola scadenza come per le utenze domestiche (luce, gas…).
Per utilizzare tale modalità il contribuente dovrà presentarsi con l’avviso, alla propria banca o all’ufficio postale dove ha aperto il conto, per sottoscrivere il modulo RID.
I codici numerici SIA e RID, necessari per l’attivazione, sono riportati nella prima pagina dell’avviso TARSU. Per consentire la corretta attivazione del servizio il circuito bancario necessita di tempi tecnici per cui l’incarico di pagamento SARA’ OPERATIVO DALLE RATE SCADENTI OLTRE I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE: le rate precedenti dovranno essere pagate con le altre modalità previste.
L’incarico si intende riferito alla sola Tarsu e sarà valido anche per gli anni successivi fino a revoca, mentre dovrà essere rinnovato per tributi diversi.

SI EVIDENZIA CHE LE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE A FAVORE DI Equitalia Nomos NON SONO PIU’ VALIDE, PERTANTO PER MANTENERE IL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA UNA NUOVA DELEGA A FAVORE DI SORIS SPA.


Pagamento on line:

Per il pagamento on line sono a disposizione: la sezione Pagamenti del sito www.soris.torino.it
ed il sito di poste italiane www.poste.it

Restano attivi i servizi di tipo tradizionale: il bollettino Tarsu potrà essere pagato IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI, presso gli SPORTELLI Equitalia Nomos DI TORINO E PROVINCIA, presso gli SPORTELLI delle BANCHE CONVENZIONATE e presso gli sportelli SORIS S.p.A. – Via Vigone 80 con orario 8.30 / 13.30 dal lunedì al venerdì.

Il bollettino Tarsu potrà essere pagato anche presso gli sportelli BANCOMAT UNICREDIT, utilizzando le carte PAGOBANCOMAT emesse da qualsiasi banca.

Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere al Call Center di Soris S.p.A. al n. 848800141 a disposizione del contribuente dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdi e dalle 8 alle 14 il sabato ed i prefestivi.

Riduzioni

La tassa è ridotta:
  • del 10% in caso di abitazioni in cui l’unico occupante abbia meno di 65 anni, del 20% per abitazioni il cui unico occupante abbia compiuto il 65° anno di età; in entrambi i casi, l'occupante deve essere residente in Torino;
  • del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;
  • del 10% per le parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore;
  • del 20% per i locali ed aree scoperte – diversi dall’abitazione – adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento (discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti dall’autorizzazione.
  • del 30% per i locali ed aree scoperte – diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
L'agevolazione di cui al primo punto trova applicazione con effetto dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate. Le agevolazioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto punto sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni. Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro.

 

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2008:
Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con la Deliberazione del 2 maggio 2008 (n.ro mecc. 2008 02342/024) in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, sono state definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione per le seguenti fattispecie:
  1. Riduzione per i titolari di cartella od avviso bonario di pagamento, che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Per l’anno 2008, sono state individuate  tre  fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse, così articolate:

    a) Prima fascia: Euro 0 - 13.000 = 50%
    b) Seconda fascia : Euro 13.001 – 17.000 = 30%
    c) Terza fascia: Euro 17.001 – 24.000 = 20%

  2. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste alle lettere b) e c) dell’art. 19 del Regolamento; nel caso in cui ciò si verifichi, d’ufficio verrà riconosciuta ed applicata esclusivamente quella relativa al presente comma.
  3. Riduzione del 10% applicata su richiesta ai titolari di cartella od avviso di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti di confessioni religiose la cui libertà è garantita dagli articoli 7, 8, 19 della Costituzione e il cui Statuto, quindi, non contrasta con l’ordinamento giuridico italiano, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di cui al periodo precedente.
  4. Riduzione del 40% per i residenti con abitazione principale ubicata nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura Questa agevolazione non si cumula con quella prevista al precedente punto 5).
  5. Riduzione del 20% applicata su richiesta alle attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura.

La Giunta Comunale ha inoltre deliberato per l’anno 2008 i seguenti interventi agevolativi per le attività commerciali e artigianali:

  1. Riduzione del 75% per tutto l’anno 2008: asse di Via Nizza, tratto Porta Nuova – Lingotto, compresi gli ambulanti di Piazza Nizza.
  2. Riduzione del 50% per tutto l’anno 2008: traverse di Via Nizza, fino alla prima parallela esclusa, tratto Porta Nuova – Lingotto.
  3. Riduzione del 75% per tutto l’anno 2008, relativa ai lavori del Passante Ferroviario: area compresa fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via del Ridotto e via Lauro Rossi.
  4. Riduzione del 50% per tutto l’anno 2008, relativa ai lavori del Passante Ferroviario: Via Breglio (Venezia - Salute), Corso Mediterraneo - Via Martini Mauri.
  5. Riduzione del 50% per i primi 10 mesi dell’anno 2008: Piazza IV Marzo.
  6. Riduzione del 50% per i primi 6 mesi dell’anno 2008: utenze ambulanti di Piazza della Repubblica, escluse quelle ubicate nelle sedi coperte.

Le agevolazioni fiscali saranno concesse a seguito di compilazione della relativa istanza che dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008, le richieste presentate oltre il suddetto termine non daranno luogo all’applicazione dello sgravio.

Esclusioni

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:
  • le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
  • Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso.
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
  • terrazze e balconi
  • fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
  • alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere vengano consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi.
  • le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/numeri 1 e 3 del Codice Civile.
Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Esoneri

Sono esonerati dal tributo:
  • i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
  • i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.

Rifiuti speciali rifiuti assimilati

I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel caso di ambulanti: la superficie dell’area box con esclusione della vetrinetta di vendita). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda. Per quanto riguarda l'identificazione ed i quantitativi concernenti i rifiuti assimilati agli urbani si fa rinvio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 216 del 18/12/2000.
I titolari di attività commerciali e artigianali, per ottenere la verifica di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani, devono presentare apposita istanza (c.d. “omologa”) direttamente all’AMIAT a mezzo fax (011/2223467), utilizzando il  Modulo raccolta dati gestione rifiuti assimilati.

Modulistica

Contatti

PER INFORMAZIONI SULLA TASSA RIVOLGERSI A:
UFFICIO TASSA RIFIUTI
C.so Racconigi, 49 - II piano
Telefono: 011/4424847 - 4424848 - 4424849 - 4424853 e-mail: Tarsu@comune.torino.it
Fax: 011/4424678 - 4424690
ORARIO DI SPORTELLO AL PUBBLICO: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30


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