aggiornato il 22.07.2008
Presupposto e commisurazione della tassa
La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.
Per questo servizio il Comune di Torino si avvale dell'AMIAT e tramite questa
tassa recupera parte del costo.
La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione
d'uso dei locali e delle aree.
Decorrenza della tassa
La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo
al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.
Denuncia iniziale
I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga
locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo
all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche
cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni
di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa
ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà
essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per
la denuncia iniziale. La denuncia può essere presentata in via telematica
se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica
(l'invio deve essere effettuato all'indirizzo di e-mail
tarsu@comune.torino.it)
Denuncia di cessazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione
dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente
alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia.
La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del
fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere
dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata
alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti
in Torino (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni
avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione
dichiarata.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno
di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente
dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali
ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito
di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Il rimborso delle somme versate
e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto
lo sgravio a decorrere dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento
o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale.
Modalità di presentazione delle denunce
Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono
essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso
la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta
o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti,
il Comune di Torino ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento
della residenza ovvero l'inizio od il trasferimento di un'attività di natura
commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le
suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli
sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.
Ravvedimento operoso
Attraverso l’istituto del cd “ravvedimento operoso”, previsto dal D.L.vo 472/97, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l’applicazione della TaRSU, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni per aver ottemperato spontaneamente agli obblighi previsti dalla normativa tributaria.
Nello specifico le fattispecie di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso sono le seguenti:
- OMESSA DENUNCIA TARSU (originaria o di variazione): il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa (20 gennaio).
- INFEDELE DENUNCIA TARSU: il ravvedimento va effettuato entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.
Per potersi avvalere di questo istituto occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Determinazione della superficie tassabile
Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate, in funzione della relativa categoria catastale, o in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore o in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004 (gruppi di categorie R, P e T di cui al D.P.R. 138/98). Pertanto, la superficie dichiarata ai fini della tassazione non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/98
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore
del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica
e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la
specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito
degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere
quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della
tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile
per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono
per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione
d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente
ubicate in luoghi diversi.
Sono prese in considerazione le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad
esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni
diverse dalle aree a verde. Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali
vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla
stessa tariffa. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte
destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto dell'autorizzazione
comunale.
Pagamento della tassa
Dal 2005
Soris S.p.A. è incaricata
dal Comune di Torino della riscossione della TARSU relativa alla Città.
La Tarsu può essere pagata a saldo utilizzando il bollettino con
la scritta
IMPORTO TOTALE oppure a rate mediante i restanti
quattro bollettini allegati al documento ricevuto dal contribuente.
Soris S.p.A. ha predisposto alcuni canali di pagamento innovativi che consentono
al contribuente di scegliere il luogo di pagamento più comodo.
Presso le tabaccherie / ricevitorie del lotto della città di Torino
che espongono il marchio "
Punto LIS":
Sarà sufficiente esibire l’avviso ricevuto sul quale è
riportato il codice numerico per consentire il pagamento, che potrà
essere effettuato anche fuori dai consueti orari d’ufficio (di sera,
il sabato e la domenica).
Su
www.puntolis.it si può individuare
il punto Lis più vicino.
Con il servizio di domiciliazione:
Con questa modalità i correntisti delle Banche e del Banco posta,
potranno incaricare la Banca o l’ufficio postale di effettuare i pagamenti
a Soris ad ogni singola scadenza come per le utenze domestiche (luce, gas…).
Per utilizzare tale modalità il contribuente dovrà presentarsi
con l’avviso, alla propria banca o all’ufficio postale dove
ha aperto il conto, per sottoscrivere il modulo RID.
I codici numerici SIA e RID, necessari per l’attivazione, sono riportati
nella prima pagina dell’avviso TARSU. Per consentire la corretta attivazione
del servizio il circuito bancario necessita di tempi tecnici per cui l’incarico
di pagamento SARA’ OPERATIVO DALLE RATE SCADENTI OLTRE I TRENTA GIORNI
SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE: le rate precedenti dovranno essere pagate
con le altre modalità previste.
L’incarico si intende riferito alla sola Tarsu e sarà valido
anche per gli anni successivi fino a revoca, mentre dovrà essere
rinnovato per tributi diversi.
SI EVIDENZIA CHE LE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE RILASCIATE A
FAVORE DI Equitalia Nomos NON SONO PIU’ VALIDE, PERTANTO PER MANTENERE
IL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA UNA NUOVA
DELEGA A FAVORE DI SORIS SPA.
Pagamento on line:
Per il pagamento on line sono a disposizione: la sezione Pagamenti del sito
www.soris.torino.it
ed il sito di poste italiane
www.poste.it
Restano attivi i servizi di tipo tradizionale: il bollettino Tarsu potrà essere pagato IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI, presso gli SPORTELLI Equitalia Nomos DI TORINO E PROVINCIA, presso gli SPORTELLI delle BANCHE CONVENZIONATE e presso gli sportelli SORIS S.p.A. – Via Vigone 80 con orario 8.30 / 13.30 dal lunedì al venerdì.
Il bollettino Tarsu potrà essere pagato anche presso gli sportelli BANCOMAT UNICREDIT, utilizzando le carte PAGOBANCOMAT emesse da qualsiasi banca.
Per ogni informazione inerente il pagamento ci si può rivolgere al
Call Center di Soris S.p.A. al n. 848800141 a disposizione del contribuente
dalle 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdi e dalle 8 alle 14 il sabato
ed i prefestivi.
Riduzioni
La tassa è ridotta:
- del 10% in caso di abitazioni in cui l’unico occupante abbia
meno di 65 anni, del 20% per abitazioni il cui unico occupante abbia
compiuto il 65° anno di età; in entrambi i casi, l'occupante
deve essere residente in Torino;
- del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o
altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero
per più di 6 mesi all'anno;
- del 10% per le parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore;
- del 20% per i locali ed aree scoperte – diversi dall’abitazione
– adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento
(discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento notturno) per
non più di tre giorni alla settimana risultanti dall’autorizzazione.
- del 30% per i locali ed aree scoperte – diverse dalle abitazioni
– adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni
fieristiche come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività.
L'agevolazione di cui al primo punto trova applicazione con effetto dall'anno
solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste
ed anagraficamente rilevate. Le agevolazioni di cui al secondo, terzo, quarto
e quinto punto sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello
della denuncia. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa
ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà
al recupero del tributo ed alle sanzioni. Le riduzioni di cui sopra non
sono cumulabili fra loro.
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2008:
Sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale con la
Deliberazione
del 2 maggio 2008 (n.ro mecc. 2008 02342/024) in tema di tributi locali,
tariffe, rette, canoni, sono state definite anche le percentuali di riduzione
ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per
la loro applicazione per le seguenti fattispecie:
- Riduzione per i titolari di cartella od avviso bonario di pagamento,
che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui
nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante
dalla certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente). Per l’anno 2008, sono state individuate tre fasce
di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali
di sgravio diverse, così articolate:
a) Prima fascia: Euro 0 - 13.000 = 50%
b) Seconda fascia : Euro 13.001 – 17.000 = 30%
c) Terza fascia: Euro 17.001 – 24.000 = 20%
- La suddetta agevolazione non può cumularsi con quelle previste
alle lettere b) e c) dell’art. 19 del Regolamento; nel caso in
cui ciò si verifichi, d’ufficio verrà riconosciuta
ed applicata esclusivamente quella relativa al presente comma.
- Riduzione del 10% applicata su richiesta ai titolari di cartella
od avviso di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai
culti di confessioni religiose la cui libertà è garantita
dagli articoli 7, 8, 19 della Costituzione e il cui Statuto, quindi,
non contrasta con l’ordinamento giuridico italiano, comprese
le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne
sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello
di cui al periodo precedente.
- Riduzione del 40% per i residenti con abitazione principale ubicata
nella zona circostante l’area della discarica delle Basse di
Stura, fino alla sua definitiva chiusura Questa agevolazione non si
cumula con quella prevista al precedente punto 5).
- Riduzione del 20% applicata su richiesta alle attività commerciali
ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l’area
della discarica delle Basse di Stura, fino alla sua definitiva chiusura.
La Giunta Comunale ha inoltre deliberato per l’anno 2008 i seguenti interventi agevolativi per le attività commerciali e artigianali:
- Riduzione del 75% per tutto l’anno 2008: asse di Via Nizza, tratto Porta Nuova – Lingotto, compresi gli ambulanti di Piazza Nizza.
- Riduzione del 50% per tutto l’anno 2008: traverse di Via Nizza, fino alla prima parallela esclusa, tratto Porta Nuova – Lingotto.
- Riduzione del 75% per tutto l’anno 2008, relativa ai lavori del Passante Ferroviario: area compresa fra corso Venezia, via Chiesa della Salute, via Stradella e via del Ridotto e via Lauro Rossi.
- Riduzione del 50% per tutto l’anno 2008, relativa ai lavori del Passante Ferroviario: Via Breglio (Venezia - Salute), Corso Mediterraneo - Via Martini Mauri.
- Riduzione del 50% per i primi 10 mesi dell’anno 2008: Piazza IV Marzo.
- Riduzione del 50% per i primi 6 mesi dell’anno 2008: utenze ambulanti di Piazza della Repubblica, escluse quelle ubicate nelle sedi coperte.
Le agevolazioni fiscali saranno concesse a seguito di compilazione della relativa istanza che dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008, le richieste presentate oltre il suddetto termine non daranno luogo all’applicazione dello sgravio.
Esclusioni
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1, comma 340 della legge 311/2004, sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili
e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione
deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione;
- Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste
ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello
stesso.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali
cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola
presenza umana;
- terrazze e balconi
- fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente
al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente
e i cui detriti o materiale di cantiere vengano consegnati alle ditte/imprese
che vi lavorano; tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi.
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117/numeri 1 e 3 del
Codice Civile.
Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione
e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o
ad idonea documentazione.
Esoneri
Sono esonerati dal tributo:
- i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali
e direttamente gestiti;
- i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali
ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi
nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione
di indigenza.
Rifiuti speciali rifiuti assimilati
I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi
dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente
l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, nel
caso di ambulanti: la superficie dell’area box con esclusione della
vetrinetta di vendita). A tali fini, le attività che producono
i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente
nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del
rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso
non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera
superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente
con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
Per quanto riguarda l'identificazione ed i quantitativi concernenti i
rifiuti assimilati agli urbani si fa rinvio alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 216 del 18/12/2000.
I titolari di attività commerciali e artigianali, per ottenere
la verifica di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti
solidi urbani, devono presentare apposita istanza (c.d. “omologa”)
direttamente all’AMIAT a mezzo fax (011/2223467), utilizzando il
Modulo
raccolta dati gestione rifiuti assimilati.
Modulistica
Contatti
PER INFORMAZIONI SULLA TASSA RIVOLGERSI A:
UFFICIO TASSA RIFIUTI
C.so Racconigi, 49 - II piano
Telefono: 011/4424847 - 4424848 - 4424849 - 4424853 e-mail:
Tarsu@comune.torino.it
Fax: 011/4424678 - 4424690
ORARIO DI SPORTELLO AL PUBBLICO: Dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30