Cosa fare per... Chiedere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
(Art. 5-bis del T.U n. 286/98., come modificato dalla legge n° 189/2002 e dall' Art. 12 comma 2-bis del D.P.R. n° 334/04)
Che cosa è il contratto di soggiorno
Il "contratto di soggiorno per lavoro subordinato", introdotto dalla legge "Bossi Fini" (L. 189/2002), deve essere stipulato tra il datore di lavoro ed il dipendente straniero non comunitario, sia in occasione dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, sia per coloro che avevano instaurato il rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge "Bossi Fini" (25 febbraio 2005).
La sottoscrizione del contratto di soggiorno è condizione obbligatoria per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro che sottoscrive il contratto di soggiorno ha i seguenti obblighi:
- comunicare qualsiasi variazione concernente il rapporto di lavoro;
- garantire che il lavoratore abiti in un alloggio idoneo (secondo i parametri previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1) Nel caso di richiesta di assunzione di un cittadino ancora residente all'estero, il datore di lavoro deve fornire un alloggio al lavoratore. Al momento dell'ingresso in Italia del lavoratore, dovrà essere esibita allo Sportello Unico la documentazione comprovante la reale esistenza dell'alloggio.
2) Nel caso di lavoratore già regolarmente soggiornante, il datore di lavoro deve dichiarare nel contratto di soggiorno l'esistenza dell'alloggio al momento della sottoscrizione, indicandone l'esatta ubicazione e la tipologia (affitto, comodato, proprietà).
Per entrambi i casi, l'idoneità dell'alloggio deve essere certificata dall'Ufficio Tecnico del Comune (per Torino il certificato è rilasciato dall'Ufficio Stranieri del Comune di Torino) oppure dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
- Impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per l'eventuale rientro/rimpatrio del lavoratore straniero nel Paese di provenienza.
Come si stipula il Contratto di Soggiorno
Il datore di lavoro e il lavoratore compilano e sottoscrivono l'apposito modulo. Il datore lo spedisce, allegando copia del proprio documento di identità, a mezzo raccomandata postale A.R. allo Sportello Unico - Piazza Castello, 199 - Torino - il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno timbrata dallo sportello stesso.
La ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata (insieme alla copia del Contratto di Soggiorno spedito) dovrà essere presentata dal lavoratore straniero, al momento della richiesta di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, alla Questura - Uff. Immigrazione.
Come reperire l'apposita modulistica ed eventuali informazioni
Si possono richiedere presso i seguenti Uffici:
Sportello unico della Prefettura,
via del Carmine 12 (informazioni/integrazioni documenti inviati per richiesta nulla osta al lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, informazioni generali, modulistica ecc.),
via dei Quartieri n. 7 (rilascio del Nulla Osta al lavoro/ricongiungimenti familiari)
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Numeri di telefono: 0115221432 - 0115221434.
Raccomandate
Le raccomandate (trasmissione richiesta contratto di soggiorno per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare) dovranno essere sempre inviate in P.zza castello 199 - Torino.
Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino - C.so novara 96;
è aperto al pubblico
lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,30
telefono
011/ 4429411-12
I cittadini che entrano in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale/subordinato a tempo determinato/indeterminato, casi particolari normati dall'art. 27 del T.U. 287/98, hanno l'obbligo di presentarsi entro otto giorni allo Sportello Unico (nuova sede) e dovranno telefonare per prendere appuntamento al numero 0115221434 dalle ore 12.30 alle ore 14.30 entro otto giorni dall'arrivo nel nostro paese.
Per informazioni generali comunque gli uffici di via del Carmine 12 sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
La modulistica specifica per la stipula del contratto di soggiorno che riguarda il lavoratore straniero, già regolarmente presente, è la seguente:
Modello "Q"
contratto di soggiorno da stipulare tra il datore di lavoro ed il lavoratore straniero già in possesso del permesso di soggiorno, nel caso di rapporto di lavoro instaurato dopo il 25 febbraio 2005 (nuovo rapporto di lavoro o altro datore di lavoro che si aggiunge al precedente).
Modello "R"
contratto di soggiorno da stipulare tra il lavoratore straniero già in possesso del permesso di soggiorno e il datore di lavoro, nel caso di rapporto di lavoro instaurato prima del 25.febbraio.2005 ed ancora in atto.
18.08.2005
"Contratto di soggiorno - Stranieri in possesso di carta di soggiorno e di titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abiliti all'attività lavorativa".
Circolare n. 2768 del 25 ottobre 2005 - Ministero Interno - Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
L'art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'Immigrazione, prevede che il contratto di soggiorno sia necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La circolare specifica però che il contratto di soggiorno non debba essere stipulato dai/dalle cittadini/e stranieri/e in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo politico).
Il contratto di soggiorno, in tali casi, dovrà quindi essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.