L'INPS, ai sensi dell'art. 49, comma 8 della Legge 488/99, concede un assegno di maternità. Questa forma di tutela è rivolta alle madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) in possesso dei requisiti sotto elencati.
Chi può presentare la richiesta:
Come dove e quando presentare le richieste
La domanda va presentata agli uffici INPS più vicini al domicilio della madre, entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo (nel caso in cui non si dovesse rispettare tale scadenza si perderà il diritto all'assegno di maternità). Il modulo è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito internet dell'Istituto nella apposita sezione "moduli" www.inps.it/modulistica
Modalità di erogazione:
L'INPS provvede all'erogazione attraverso assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.
Cumulo con l'assegno di maternità erogato dal Comune
L'assegno di maternità erogato dall'INPS non è cumulabile con lo stesso tipo di assegno erogato dal Comune. Solamente nel caso in cui l'importo dell'assegno INPS risultasse inferiore a quello che si potrebbe ottenere dal Comune, si potrà far richiesta a quest'ultimo e ricevere l'integrazione della differenza tra i due assegni.
Per avere ulteriori informazioni
www.inps.it