Cosa fare per... Chiedere l'assegno di maternità erogato dal Comune
Chi può presentare la richiesta:
- La madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento, cittadina italiana, comunitaria o non comunitaria in possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico, che sia residente nel Comune di Torino. Anche il bambino deve essere in possesso di carta di soggiorno se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea. Altro requisito richiesto è quello della convivenza del minore con la madre e della sua presenza sullo stato di famiglia. Al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, il minore non deve aver superato i 6 anni, o i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale. L'assegno è concesso se la madre non percepisce né percepirà alcuna indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, o abbia usufruito di un'indennità di maternità inferiore all'importo totale dell'assegno. In quest'ultimo caso, la richiedente avrà diritto all'integrazione fino all'importo dell'assegno di maternità concesso dal Comune;
- Il padre naturale cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico e residente nel Comune di Torino, in caso di abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento esclusivo a lui. Il bambino deve convivere con il padre ed essere presente nel suo stato di famiglia.
- Il padre affidatario preadottivo o adottante senza affidamento cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico e residente nel Comune di Torino, in caso di separazione legale dei coniugi. L'assegno non deve essere già stato concesso alla moglie. Il minore deve convivere con lui ed essere presente sul suo stato di famiglia. Inoltre il minore non avere superato i 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento o i 18 anni per gli affidamenti e le adozioni internazionali;
- L'adottante non coniugato cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso della carta di soggiorno e residente nel Comune di Torino, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti e a condizione che conviva con lui e che sia presente sul suo stato di famiglia. Il minore non deve essere stato dato in affidamento ad altri.
- Il padre che abbia riconosciuto il neonato o il coniuge di donne affidatarie preadottive o adottanti senza affidamento in caso di decesso della madre del neonato o della donna che lo ha ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Esistono in tal caso due possibilità:
- subentrare nel beneficio richiesto dalla donna ma non ancora erogato, se il padre o il coniuge di questa è residente a Torino ed il minore è nella scheda anagrafica del richiedente, convive effettivamente con lui e non è affidato ad altri;
- presentare una nuova domanda, che sostituisce quella della donna deceduta, se il padre o il coniuge della donna è cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico;
- Altra persona, diversa dal padre e dalla madre, in caso di neonato non riconosciuto o non riconoscibile da entrambi i genitori. Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso della carta di soggiorno o dello stato di rifugiato politico e risiedere nel Comune di Torino. Il minore deve essere stato affidato a questa persona con provvedimento del giudice, essere presente sul suo stato di famiglia e convivente.
Chi non può presentare la richiesta:
- La madre (o il padre) cittadina non comunitaria che è in possesso soltanto del permesso di soggiorno;
- La madre (o il padre) cittadina non comunitaria che al momento della richiesta di assegno di maternità è in attesa della carta di soggiorno;
- La madre (o il padre) non residente nel Comune di Torino;
- La madre (o il padre) non residente in Italia al momento della nascita del neonato;
- La madre (o il padre) che la Magistratura ha dichiarato sospesa o decaduta dalla potestà genitoriale;
- La madre (o il padre) sul cui stato di famiglia non compaia il minore e/o che non conviva con lo stesso;
- La madre minorenne (possono, però, presentare la richiesta i suoi tutori o genitori);
- Il tutore del neonato. Può presentare la richiesta solo il tutore della madre nel caso di interdizione della stessa;
- La madre che abbia percepito, nei 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità
- La madre che abbia già usufrito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge n. 488/99;
- La madre che non ha ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che è in attesa di riceverla.
Redditi e patrimoni da dichiarare:
La situazione economica della famiglia cui far riferimento è la seguente:
- devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare (ovvero da tutti coloro che sono presenti sullo stato di famiglia), nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF e dal coniuge separato "di fatto" dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica. Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i genitori;
- deve essere dichiarato il reddito totale percepito nell'anno precedente a quello della data di presentazione della dichiarazione;
- deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.
Concessione dell'assegno di maternità:
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nel 2008, il beneficio può essere concesso per un importo massimo di € 299,53 mensili per un periodo massimo di 5 mesi. Il periodo per il quale è concesso e l'importo mensile dell'assegno dipendono dalla situazione anagrafica e dall'eventuale indennità di maternità percepita.
Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio (ISE): ad esempio, per le richieste relative all'anno 2008, per una famiglia di 3 persone non si deve superare la somma di € 31.223,51. Per composizione familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio varia in proporzione.
I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Per gli importi aggiornati consultare il sito www.comune.torino.it/assegni
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore nella scheda anagrafica del richiedente (nell'ipotesi di adozione o di affidamento preadottivo).
Nei casi speciali in cui la richiesta può essere presentata dal padre o dalle altre persone diverse dai genitori del bambino la domanda va presentata entro un anno dalla nascita, dall'affidamento preadottivo o dall'adozione del minore.
Cumulo dei due tipi di assegni;
I due assegni (di maternità e per la famiglia con almeno tre minori) possono essere concessi entrambi, nel caso siano presenti entrambe le condizioni per ottenerli, ovvero cioè tre figli minori dei quali almeno uno nato da meno di sei mesi oppure in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sempre da meno di sei mesi. Il Comune di Torino considera gli assegni erogati quali componenti del reddito del nucleo familiare ai fini della valutazione dell'accesso ad eventuali altri interventi socio assistenziali comunali (ad esempio ai contributi di assistenza economica).
Come e dove si presentano le richieste;
Se si ritiene che la propria famiglia anagrafica si trovi nelle condizioni descritte ai punti precedenti, si deve presentare:
- una richiesta al Comune di Torino;
- una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica della famiglia, compilando un apposito modulo che è previsto dalla legge.
La dichiarazione verrà utilizzata per compilare una certificazione dei redditi e del patrimonio della famiglia (calcolando un valore chiamato Indicatore della Situazione Economica) per verificare il diritto all'erogazione degli assegni.
In seguito a questa certificazione ed al calcolo, il Comune emetterà un provvedimento per concedere o meno gli assegni e l'INPS provvederà a pagarli.
Si ricorda che coloro i quali presentino dichiarazioni false sulla composizione della famiglia oppure sulla situazione economica incorrono in gravi responsabilità penali. Il Comune procederà a controlli di quanto dichiarato anche tramite la Guardia di Finanza.
Per presentare la richiesta e la dichiarazione, i residenti nella Città di Torino devono rivolgersi ad uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che operano per conto del Comune di Torino (è opportuno telefonare per fissare un appuntamento).
Il C.A.F. fornirà tutto l'aiuto necessario per la compilazione delle richieste e delle dichiarazioni sulla situazione economica. L'assistenza prestata dai C.A.F. è completamente gratuita.
Le sedi dei C.A.F. presso i quali si può presentare la domanda, insieme ad informazioni più dettagliate sulle caratteristiche che devono possedere le famiglie che desiderano richiedere gli assegni si possono trovare al seguente indirizzo internet:
www.comune.torino.it/assegni/ita/sedicaf.htm
Il cittadino che presenta la richiesta non deve recarsi al Comune poichè il C.A.F. presso il quale ha presentato la dichiarazione e la richiesta invierà direttamente la documentazione al Comune stesso che provvederà ad inviare comunicazione al cittadino sia in caso di approvazione, sia in caso di diniego. In caso di diniego verranno spiegate le motivazioni e le modalità per presentare un' eventuale richiesta di riesame.
In caso di accettazione della domanda, il Comune trasmetterà i dati all'INPS che provvederà a pagare gli assegni, dandone comunicazione al cittadino richiedente.
I cittadini che hanno presentato le richieste devono comunicare tempestivamente al Centro di Assistenza Fiscale ogni evento che determini la variazione della composizione del nucleo familiare.
Per avere ulteriori informazioni:
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Assegni alle Famiglie - Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino, via I. Giulio 22 - Torino. Numero verde 800732040; orario (lunedì e giovedì 10/12 - 14.30/15.30 martedì 14/16 ,mercoledì e venerdì 10/12), www.comune.torino.it/assegni