Cosa fare per... Chiedere la cittadinanza italiana.
La legge 91 del 5 febbraio 1992 prevede diversi casi di acquisizione della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell'interessata/o:
- Nascita (figlio di padre o madre cittadini italiani, anche nel caso sia nata/o all'estero o discendente di avo italiano trasferitosi all'estero, solo nel caso di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente).
- Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione (nel caso di minore età il riconoscimento è automatico, se maggiorenne conserva la propria cittadinanza ma può, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana)
- Adozione (acquisto automatico da minore e, nel caso di maggiore età, su domanda dell'interessata/o, dopo cinque anni di residenza legale in Italia
- Discendenza (padre o madre cittadini o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita che abbiano perso la cittadinanza italiana). In tal caso, per acquisire nuovamente la cittadinanza italiana, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- 1. Servizio militare presso lo Stato italiano
- 2. Assunzione pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano (anche all'estero)
- 3. Nel caso, al raggiungimento della maggiore età, abbia risieduto in Italia per almeno due anni e dichiari, entro il compimento dei diciannove anni di età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
- Acquisto o riacquisto da parte del genitore: il/la figlio/a minore di chi acquisisca o riacquisisca la cittadinanza italiana, acquista la stessa purchè conviva in modo stabile ed effettivo con esso al momento dell'acquisizione o riacquisizione. Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.
- Nascita e residenza in Italia : lo/la straniero/a nata/o in Italia e legalmente residente nel nostro paese senza interruzioni fino ai diciotto anni, può acquistare la cittadinanza italiana se, entro un anno dal compimento della maggiore età, dichiari di voler divenire cittadina/o italiana/o.
Altri casi sono invece conseguenti al verificarsi di talune condizioni, alla dichiarazione di volontà ed a una decisione dell'Autorità:
- · Matrimonio : il coniuge straniero o apolide di cittadina/o italiana/o può acquisire la cittadinanza italiana dopo sei mesi di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni a decorrere dalla data del matrimonio (se non sono intercorsi scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o nel caso non sussista separazione legale).
- · Naturalizzazione: atto di discrezionalità del Governo, esprime una sorta di giudizio di "gradimento" della/del cittadina/o straniera/o sul territorio italiano. Tale giudizio si basa sull'inserimento della/del richiedente nella società italiana, la sua personalità (grado di pericolosità sociale, precedenti penali ecc.)e della sua autosufficienza economica.
I requisiti generali sono:
- 1. 10 anni di residenza legale in Italia (cinque per coloro che hanno lo status di apolide o rifugiato e quattro per le/i cittadine/i della Comunità Europea)
- 2. tre anni di versamenti di contributi
- 3. autosufficienza economica
Uffici di riferimento sono:
La Prefettura
Piazza Castello 201, Torino
Ricevimento pubblico:
(ritiro modulistica, presentazione istanze, integrazioni documentali, ritiro decreti, informazioni di carattere generale, stato di trattazione delle pratiche ecc.) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello telefonico ai numeri 011/5589498-550:
(informazioni di carattere generale, stato di trattazione delle pratiche) il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
L'anagrafe - Ufficio Cittadinanza
(per ciò che riguarda l'acquisizione per discendenza da cittadina/o italiana/o).
Il Ministero dell'Interno ha attivato una linea telefonica per ottenere informazioni relative alla propria domanda di cittadinanza: 0648042101/02/03/04, attiva dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 14.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Per i /le discendenti di cittadine/i italiane/i l'ufficio di riferimento è l'Ufficio Cittadinanza con sede presso l'Anagrafe, via della Consolata 23.
In questo caso occorre essere in possesso di un permesso di soggiorno (anche breve), di tutta la documentazione attestante la discendenza italiana tradotta e legalizzata dalle autorità consolari italiane all'estero e della dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana dell'ascendente italiano, rispetto al quale si chiede il riconoscimento della cittadinanza stessa.
Previa presentazione di tale documentazione si otterrà la residenza e, con questa, un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
Questa sorta di protocollo di intesa vale per la Questura di Torino in base a degli accordi specifici.
Nel caso non si fosse in possesso di un permesso di soggiorno, il riconoscimento si dovrà richiedere alle autorità consolari italiane nel paese di provenienza dell'interessata/o).