Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie


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Cosa fare per... Attività di lavoro autonomo.



Requisiti e documentazione

Il/la cittadino/a straniero/a che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari.

Per esercitare una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale quando questo è stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea.

Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità.

Per quanto concerne le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la Direzione Generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/4/ e 92/51 CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari.
Tra le professioni di competenza del predetto Ministero rientrano le seguenti: avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di commercio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista.

1)
Il/La cittadino/a straniero/a deve richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa che si occupa di rilasciare le relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessità di una iscrizione abilitante in albo o registro, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta.

2)
Richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere.
Tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera del Commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale e, pertanto sia iscrivibile nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile.
Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi l'attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali.
Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione che non sussista motivo ostativo dell'attività e l'attestazione delle risorse occorrenti per lo svolgimento dell'attività, gli stranieri devono essere in possesso di :


2b)
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento.
In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:


3)
Possedere una idonea sistemazione alloggiativa mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.

4)
Possedere un reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del Decreto ministeriale 8 ottobre 1986. Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:



Procedure per l'ingresso in Italia

Lo straniero in possesso dei requisiti sopra ricordati deve:
1)
Richiedere alla Questura competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso in Italia, presentando la seguente documentazione:



Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

2)
Richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il Visto di ingresso presentando:


3)
Richiedere, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.





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