L'art. 39 del T.U. 286/98 è stato ulteriormente integrato con i commi 4-BIS e 4-TER: queste disposizioni stabiliscono che il/la cittadino/a straniero/a già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da un altro stato facente parte dell'Unione Europea, al fine della frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia in esenzione dall'obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi.
Tale disposizione si applicherà agli studenti stranieri che provengano da paesi dell'Unione Europea che abbiano totalmente aderito al trattato di Schengen (nel caso quindi di studenti provenienti da paesi non di area Schengen rimane l'obbligo di visto e di successivo rilascio di permesso di soggiorno).