La sentenza n. 3213 della terza sezione del TAR Veneto ha consentito ad un cittadino senegalese, residente in Italia dal 1987, di ottenere la carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori, anche se in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato.
La carta di soggiorno gli era stata negata dalla Questura di Padova, in base ad una circolare del Ministero dell'Interno (n. 300 del 4 aprile 2001), che era stata inviata a tutte le Questure e che precludeva l'accoglimento delle domande presentate da "stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato" poiché le condizioni occupazionali "strettamente connesse alle esigenze del mercato, appaiono imprevedibili a priori".
Il TAR di Venezia con la sentenza indica che non vi sia nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per un numero indeterminato di volte, quest'ultimo requisito imprescindibile alla richiesta della carta di soggiorno.
Comunque le Questure continueranno a chiedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni del Ministero dell'Interno.