Il TAR Toscana ha accolto la richiesta di sospensiva di alcuni provvedimenti mediante i quali la Questura di Pistoia aveva rigettato le richieste di emersione dal lavoro irregolare presentate da alcuni cittadini stranieri a seguito dell'emanazione della legge 102/1999.
La motivazione addotta al rigetto era la condanna per l'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 14 c. 3 del Testo Unico sull'Immigrazione 286/98.
La questura di Pistoia, con riferimento alla circolare del capo della Polizia del 17 marzo 2010, in cui si indicava come motivo ostativo alla regolarizzazione un'eventuale inottemperanza ad un'ingiunzione di espulsione.
Il TAR Toscana ha però sospeso i provvedimenti di rigetto poiché l'inottemperanza a lasciare il territorio nazionale non rientra tra i delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. (ostativi ai provvedimenti di regolarizzazione).