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Ricongiungimento familiare per titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.


Il Ministero dell'Interno, dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'Asilo, ha emanato una circolare il 5 marzo u.s., il cui oggetto è il seguente: "Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, attuativo della direttiva 2004/83CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul riconoscimento della protezione riconosciuta".

Il 19 gennaio 2008, informa la circolare, il decreto legislativo è entrato in vigore.
Pertanto il Ministero richiama l'attenzione sull'art. 22 del suddetto decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore del/della cittadino/a straniero/a ammesso/a alla protezione sussidiaria, ricongiungimento da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'art. 29 e seguenti del T.U. sull'Immigrazione 286/98.
Di conseguenza gli Sportelli Unici per l'Immigrazione possono rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore dei/delle titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Il nulla osta potrà anche essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari prima della conversione in protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 251/2007.
Sempre ai sensi dell'art. 34, comma 4, la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto 251/2007, potrà avvenire solo al momento della scadenza dello stesso titolo di soggiorno.





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