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Quote di ingresso di lavoratori stagionali per il 2008.


Il Decreto Legge dell'8 novembre 2007, prevede l'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale di 80.000 lavoratori/lavoratrici non comunitari/e per l'anno 2008.

I lavoratori stagionali saranno impiegati in agricoltura e nel settore turistico-alberghiero. Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le domande si potranno presentare dal prossimo anno e con la stessa procedura on line utilizzata per il decreto flussi 2007, assunzioni di lavoratori subordinati non stagionali.

La quota massima di 80.000 unità sarà ripartita dal Ministero della Solidarietà Sociale tra le regioni e le province autonome e riguarderà i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero nei seguenti Paesi:




Conversione da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Il cittadino straniero che dimostri di avere svolto regolarmente in Italia lavoro stagionale per almeno 2 anni di seguito, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le condizioni per poter procedere alla conversione sono: permesso per lavoro stagionale non scaduto e la presenza di un decreto flussi contenente quote disponibili per la conversione in lavoro subordinato non stagionale.
Il decreto flussi 2007 per le assunzioni dei lavoratori non stagionali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.11.2007, ha previsto per questo tipo di conversione una quota di 110 unità per il Piemonte (da ripartire tra le Città capoluogo di provincia). Il lavoratore stagionale, che si trova nelle condizioni sopra enunciate, può chiedere la conversione anche se in possesso della sola ricevuta di attesa rilascio permesso di soggiorno per lavoro stagionale (T.U. 286/98, come modificato dalla L. 30.07.02 n. 189 art. 24).

Il cittadino straniero che dimostri di avere svolto regolarmente in Italia lavoro stagionale per almeno 2 anni di seguito, ha diritto (in qualunque periodo dell'anno, anche in assenza di un decreto flussi aperto) al rilascio di un permesso di soggiorno pluriennale della durata massima di tre anni. In questo caso la procedura prevede che sia il datore di lavoro a richiedere allo Sportello Unico di riferimento il rilascio del Nulla Osta al lavoro pluriennale a favore del lavoratore.

Lo Sportello Unico, una volta accertati i requisiti, rilascia il Nulla Osta al lavoro stagionale (per una durata massima di tre anni) che deve contenere l'indicazione del periodo di validità che corrisponderà a quello contenuto sull'ultimo permesso di soggiorno (non più di nove mesi).
I visti di ingresso per le annualità successive alla prima vengono concessi dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza, previa presentazione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale che il datore di lavoro deve preventivamente trasmettere al lavoratore ed allo Sportello Unico competente.

Il lavoratore, una volta ottenuto il visto, deve presentarsi allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro stagionale (DPR 18 ottobre 2004, n. 334 art. 35).





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