Con circolare del Ministero della Salute, del 17 aprile 2007, sono stati chiariti alcuni punti in materia di assistenza sanitaria per i/le cittadini/e stranieri/e non comunitari/e.
La circolare è stata emanata a seguito della Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007, la quale specificava che "nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoratore subordinato, il lavoratore può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso".
In conseguenza di ciò, il Ministero della Salute specifica che, i lavoratori stranieri non comunitari che arrivino in Italia con i flussi di ingresso, possano iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale subito, senza attendere il rilascio del permesso di soggiorno.
L'iscrizione può avvenire a patto che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno e inviata la richiesta di permesso di soggiorno entro gli otto giorni dall'ingresso in Italia.
Farà fede quindi, ai fini dell'iscrizione, la ricevuta dell'assicurata rilasciata da Poste Italiane in occasione dell'invio della domanda di permesso di soggiorno.
La circolare specifica che, per coloro che sono in fase di rinnovo di titolo di soggiorno, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non decade.
Per conservare l'iscrizione occorrerà presentare la ricevuta postale, che è equiparata al cedolino di rinnovo che rilasciavano le Questure prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema rilascio/rinnovo titoli di soggiorno, che prevede la spedizione delle istanze tramite gli sportelli di Poste Italiane.
La circolare parla anche dei minori stranieri adottati o dati in affidamento prima dell'adozione, per i quali, a decorrere dal febbraio scorso, era stato abolito il permesso di soggiorno.
Questi minori hanno quindi diritto ad iscriversi subito al Servizio Sanitario Nazionale, che avverrà con le stesse modalità di iscrizione del minore italiano, esibendo quindi un documento di identità del genitore, uno stato di famiglia ed il codice fiscale del minore.