Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In data 30 gennaio 2007, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007.
La circolare n. 400/2007/16 febbraio 2007, emanata dal Ministero dell'Interno, richiama le modifiche salienti introdotte dal decreto sopra citato al T.U. 286/98.
Art. 9: "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"
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- La carta di soggiorno assume la denominazione di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo";
- il termine di soggiorno regolare in Italia necessario per poter richiedere tale titolo di soggiorno è ridotto da sei anni a cinque anni;
- è soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, quindi è solo necessario possedere, al momento della richiesta, un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità;
- rimangono invariati i requisiti relativi al reddito, all'alloggio, alle possibilità di chiedere il rilascio del titolo per sé e per i propri familiari. Rimane invariata anche la durata indeterminata del titolo di soggiorno.
- Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato al/alla cittadino/a straniero/a titolare di permesso di soggiorno per studio e formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo politico e permesso di soggiorno di breve durata.
- Non può essere rilasciato al/alla cittadino/a straniero/a pericoloso/a per la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico. Un eventuale provvedimento di diniego al rilascio del titolo dovrà riportare un'articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta, e dovrà tenere conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo del/della cittadino/a richiedente e della durata del soggiorno sul territorio nazionale.
- Le eventuali assenze del/della cittadino/a straniero/a dal territorio nazionale non incidono sul periodo di cinque anni se inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori complessivamente a 10 mesi nel medesimo periodo.
- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato per i seguenti motivi:
- se è stato acquisito in maniera fraudolenta
- se lo/la straniero/a risulta pericoloso/a per la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico
- nei casi per i quali l'art. 9 del T.U. preveda l'espulsione
- per assenza del/della cittadino/a straniero/a dall'Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi
- per acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in altro stato membro dell'Unione Europea.
Art 9 bis "Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro stato membro"
Questo articolo regolamenta la possibilità per il/la cittadino/a straniero/a che possegga un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno stato membro dell'Unione europea di trasferirsi e risiedere in un altro stato membro dell'Unione per un periodo superiore a tre mesi, al fine di svolgere un'attività lavorativa (in forma autonoma e subordinata), frequentare corsi di studio e formazione, oppure altro scopo (in quest'ultimo caso qualora sia in possesso di un reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esonero della partecipazione alla spesa sanitaria ed essere titolare di un'assicurazione sanitaria).
Il diritto di soggiorno in questi casi è esteso anche ai familiari, ai quali è lasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il rilascio del permesso di soggiorno CE deve essere comunicato allo stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno attraverso il punto di contatto nazionale, che per l'Italia è stato individuato nella direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.