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Soggiorni brevi: modelli in arrivo.


A giorni sarà pubblicato il decreto ministeriale, il quale conterrà i criteri per la dichiarazione di presenza (previsti dalla legge 28 maggio 2007 n. 68, in vigore dallo scorso due giugno), che deve essere prodotta dai cittadini stranieri la cui permanenza sia superiore a otto giorni e che non superi i tre mesi (permessi brevi).

Il cittadino straniero che entra in Italia per una permanenza non superiore a tre mesi per visita, turismo, affari e studio, non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno ma ha l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio.

Il 4 giungo scorso il Ministero dell'Interno ha inoltrato telegramma urgentissimo alla Autorità competenti, il cui testo dichiarava che
"lo straniero deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso, in caso di provenienza da Paesi diversi da quelli di area Schengen, oppure alla Questura competente territorialmente, in caso di provenienza da uno di tali Paesi. Tale dichiarazione di presenza sarà effettuata secondo le modalità definite da decreto ministeriale".

La dichiarazione di presenza consiste in un'autocertificazione, da compilare in doppia copia, nella quale il cittadino straniero dichiari i propri dati anagrafici, gli estremi del documento (passaporto), la data di ingresso in Italia, gli estremi del visto di ingresso (ove questo sia richiesto) e l'indirizzo presso il quale sarà domiciliato nel periodo della sua permanenza.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza trattiene una copia, mentre restituisce l'altra copia al cittadino straniero datata e timbrata.

Il cittadino non deve dimenticare la dichiarazione di presenza, pena l'espulsione (art. 13 T.U. 286/98).

Il soggiorno di breve durata rimane tale: non è possibile, infatti, prorogare il periodo oltre i tre mesi consentiti.

La dichiarazione di presenza occorre al cittadino straniero al fine della conversione in eventuale permesso di soggiorno per motivi familiari e per la richiesta della cittadinanza italiana.

Il Ministero dell'Interno ha precisato, con circolare n. 32 del 13 giugno 2007, che la dichiarazione di presenza costituisce titolo utile al fine dell'iscrizione anagrafica, per coloro che hanno i requisiti per poter presentare l'istanza di cittadinanza italiana jure sanguinis (per discendenza da cittadini italiani, i quali non abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana).





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