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Permessi brevi aboliti.

La legge 68/2007 sull'abolizione dei permessi brevi è stata pubblicata in G.U. il 1° giugno 2007 ed è entrata in vigore il 2 giugno 2007.


Sono state approvate le nuove norme inerenti i permessi inferiori ai tre mesi per visite, affari, turismo o studio.

Per tali permessi servirà solo una dichiarazione di presenza.
Ovviamente, rimane valida la richiesta di visto di ingresso presso le autorità consolari italiane aventi sede in quei paesi non comunitari con i quali non ci sono accordi di esenzione di visto per i soggiorni brevi.

Chi arriverà in Italia dovrà comunicarlo alle autorità: immediatamente alla polizia di frontiera oppure, entro otto giorni, alla Questura territorialmente competente nel caso di cittadini/cittadine stranieri/e extra U.E. che arrivino in Italia passando per i Paesi di area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia).
Un decreto del Ministero dell'Interno definirà meglio la procedura, prevedendo un modulo unico per la dichiarazione di presenza.

È fondamentale non dimenticare la dichiarazione di presenza poiché chi non la presenterà nei termini previsti dalla legge, potrà essere espulso (a meno che il ritardo non sia adducibile a cause di forza maggiore) come chi si tratterrà sul territorio oltre la validità del visto con il quale è entrato in Italia. Con questa legge l'Italia si allinea alla normativa comunitaria.





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