Con decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, art. 5 (modifiche al Testo Unico 286/98, contenente disposizioni in materia di immigrazione, art. 5, comma 2), a decorrere dal 16 febbraio, vengono aboliti i permessi di soggiorno per breve durata: chi entra in Italia per rimanervi per un periodo inferiore ai 90 giorni, deve solo informare le autorità (senza inviare il kit postale di richiesta del permesso di soggiorno).
I/le cittadini/e stranieri/e dovranno dichiarare la presenza in Italia o all'ufficio di polizia di frontiera (al momento dell'ingresso) oppure, entro otto giorni lavorativi dal loro ingresso, al questore della provincia in cui si trovano.
Rimane ovviamente fermo l'obbligo (per i paesi per i quali non siano in vigore accordi particolari con l'Italia di esenzione visto) di richiedere il visto di ingresso presso le autorità consolari italiane aventi sede nel paese di origine.
Si attende un decreto del Ministero dell'Interno che definisca modalità uniformi, sul territorio nazionale, per le dichiarazioni di presenza da presentare alle Questure.