Dall'11 giugno la Commissione Affari Costituzionali della Camera sta esaminando i tre decreti legislativi, presentati dal Governo al Parlamento per l'approvazione e che, nell'ambito delle misure denominate "pacchetto sicurezza", riguardano l'immigrazione: un decreto sulla libera circolazione dei cittadini appartenenti all'Unione Europea, uno sul ricongiungimento familiare ed il terzo sull'asilo politico.
Il primo ad essere esaminato dalla Commissione affari Costituzionali della Camera è il decreto sul ricongiungimento familiare, che apporta modifiche al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, decreto che attuava le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.
Questo nuovo decreto prevede misure più restrittive nella concessione del ricongiungimento familiare.
Per i genitori si prevede che non debbano avere altri figli nel paese di origine; nel caso abbiano superato i 65 anni il ricongiungimento sarà permesso solo nel caso che i figli residenti nel paese di origine non possano provvedere per documentati e gravi motivi di salute al sostentamento dei loro genitori.
Si prevede anche il prelievo del D.N.A. ogni qualvolta i legami di parentela non possano essere documentati in maniera certa e dovrà essere effettuato a spese degli interessati.
Ovviamente le persone non saranno costrette ad effettuare l'esame del D.N.A., ma in assenza di documentazione "certa" sarà condizione imprescindibile per ottenere il ricongiungimento familiare.
Per i coniugi stabilisce che non debbano essere legalmente separati e che abbiano superato i 18 anni di età.
Il secondo decreto che sarà al vaglio della Commissione Affari Costituzionali della Camera sarà quello sull'asilo politico,: " modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE".
Tale decreto prevede che i componenti delle "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale" che decidono in merito alle domande dei richiedenti asilo politico, vengano nominati direttamente dal Ministero dell'Interno (ora tale compito è affidato al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'Interno) con procedura d'urgenza e che il prefetto individui "un luogo di residenza ed un'area geografica" in cui il richiedente asilo politico che richieda tale status all'Italia, possa circolare in attesa di una risposta alla sua istanza.
Il cittadino straniero che presenta la richiesta dovrà comparire personalmente davanti alle Commissioni territoriali e consegnare tutti i documenti necessari.
Nel caso chieda asilo dopo aver ricevuto un decreto di espulsione, dovrà essere trattenuto nei Centri di identificazione ed espulsione (gli ex Cpt) fino a quando non riceverà risposta alla sua istanza da parte della Commissione territoriale competente.
Il decreto prevede anche che coloro a cui venga negato l'asilo politico lascino immediatamente il nostro paese.
Quindi la possibilità di effettuare ricorso avverso la decisione della Commissione, da presentare entro quindici giorni, non sospenderà (come attualmente avviene) i termini dell'espulsione.
Il prefetto potrà autorizzare il cittadino straniero che ha presentato il ricorso a rimanere in Italia solo quando sussistano "gravi motivi personali o di salute nonché vi sia l'interesse a rimanere sul territorio nazionale" sempre se non vi sia il rischio che il suddetto si sottragga al provvedimento di espulsione.
Nel caso il prefetto autorizzi il cittadino a rimanere in Italia, questi potrà avere un permesso di soggiorno che non superi i 60 giorni "rinnovabile solo per il tempo necessario".
In ogni caso dovrà risiedere nei Centri di Accoglienza.
Per quanto riguarda il terzo decreto, che riguarda la libera circolazione dei cittadini comunitari, "modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. di attuazione della direttiva 2004/38/CE", si prevede l'allontanamento immediato dei cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza: ad esempio nel caso non si denunci la propria presenza all'anagrafe entro i tre mesi previsti dalla legge oppure si adottino comportamenti che rappresentino "minaccia concreta, effettiva e grave".
Inoltre, il cittadino comunitario può rimanere in Italia solo se dimostra di percepire un reddito sufficiente e lecito.